Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.6860 del 24/03/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – rel. Presidente –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

B.G., con l’avv. Saverio Gianni;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che le rappresenta e difende;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana, sez. 35, n. 70, depositata il 18.11.2008;

Letta la relazione scritta redatta dal Consigliere relatore Dott. Aurelio Cappabianca;

constatata la regolarità delle comunicazioni di cui all’art. 380 bis c.p.c., comma 3.

FATTO E DIRITTO

Rilevato:

– che, come da certificazione di Cancelleria, il ricorso per cassazione proposto dalla contribuente non risulta depositato nei termini di cui all’art. 369 c.p.c., comma 1;

considerato:

– che, pertanto, il ricorso va (prioritariamente: v. Cass. 1104/06) dichiarato improcedibile, nelle forme di cui all’art. 375 c.p.c.;

– che, per la soccombenza, la contribuente va condannata alla refusione delle spese del giudizio, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

la Corte: dichiara il ricorso improcedibile; condanna la ricorrente alla refusione delle spese del giudizio, liquidate Euro 1.100,00 oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2011

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