Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.6863 del 24/03/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

IDRO TECH s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Lucrezio Caro n. 62, presso l’avv. Sabina Ciccotti, rappresentata e difesa dall’avv. CARLEO Antonio giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 74/32/07, depositata il 28 settembre 2007.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 23 febbraio 2011 dal Relatore Cons. Dott. Biagio Virgilio.

La Corte:

RITENUTO IN FATTO

che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1. La IDRO TECH s.r.l. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 74/32/07, depositata il 28 settembre 2007, con la quale, accogliendo l’appello dell’Ufficio, è stata affermata la legittimità dell’avviso di recupero del credito d’imposta previsto dalla L. n. 388 del 2000, art. 8, con esclusione di interessi e sanzioni.

L’Agenzia delle entrate non si è costituita.

2. Il ricorso appare inammissibile poichè i tre motivi in cui si articola sono del tutto privi della formulazione dei relativi quesiti di diritto prescritti dall’art. 366 bis c.p.c..

Lo stesso, pertanto, può essere deciso in Camera di consiglio”;

che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata all’avvocato della ricorrente;

che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie.

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile;

che non v’è luogo a provvedere in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità, in assenza di svolgimento di attività difensiva da parte dell’intimata.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2011

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