LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –
Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –
Dott. MANNA Felice – Consigliere –
Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –
Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
CHIAVEGATO & TOBALDINI SRL P.IVA *****, in persona del legale rappresentante pro tempore T.T., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GRAZIO 31, presso lo studio dell’avvocato TONELLI CONTI COSTANTINO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato BONIOLI PAOLO;
– ricorrente –
contro
M.A. *****, Z.D.
*****, elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE DI VILLA PAMPHILI 59, presso lo studio dell’avvocato SALAFIA ANTONIO, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato DEL GIUDICE UMBERTO;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 38/2005 DEL TRIBUNALE di VERONA SEZIONE DISTACCATA DI SOAVE emessa il 29/03/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/02/2011 dal Consigliere Dott. VINCENZO CORRENTI;
udito l’Avvocato TONELLI CONTI Costantino, difensore del ricorrente che ha chiesto accoglimento del ricorso;
udito l’Avvocato DEL GIUDICE Umberto, difensore dei resistenti che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GAETA Pietro che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 121/03 il G.P. di Soave condannava la societa’ Chiavegato e Tobaldini srl a corrispondere a Z.D. e M.A. la somma di Euro 2107,60 oltre interessi legali e spese.
La societa’, contumace, in primo grado, proponeva appello deducendo, quale unico motivo di gravame, la nullita’ dell’intero giudizio instaurato dagli attori con citazione in riassunzione mancante della data della prima udienza.
Si costituivano in giudizio le controparti chiedendo il rigetto dell’appello, richiesta accolta dal tribunale di Verona, sezione di Soave, con sentenza del 29.3.2005, che rilevava: l’atto processuale della cui validita’ si discuteva era rappresentato dalla comparsa in riassunzione notificata al procuratore dell’appellante a seguito della sentenza n. 391/01 con la quale il GP di Legnago si era dichiarato territorialmente incompetente, individuando quale giudice competente il GP di Soave. Detta comparsa nella parte relativa alla vocatio in ius non conteneva la data dell’udienza di prima comparizione; nel corpo dell’atto veniva indicata quale data della prima udienza di comparizione avanti al GP di Legnago (non di Soave) il giorno 21.2.2001.
Trattavasi all’evidenza di errore materiale che non determinava secondo condivisibile giurisprudenza la nullita’ posto che non mancava totalmente la indicazione della udienza ne’ era assolutamente incerta, tale da non rendere possibile, nemmeno con un minimo di diligenza e di buon senso, di individuare la data effettivamente fissata (Cass. n. 11351/1996).
Dalla lettura della citazione poteva, con l’uso della ordinaria diligenza, risalirsi alla data della prima udienza di comparizione;
tra l’altro destinatario della notifica era un operatore del diritto, il procuratore dell’appellante e nella vocatio in ius era indicato il GP di Soave.
Ricorre Chiavegato e Tobaldini srl con due motivi, resistono le controparti, che hanno anche presentato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo si denunziano violazioni dell’art. 167 c.p.c., n. 7 dell’art. 164 c.p.c., comma 1 dell’art. 125 disp. att. c.p.c., n. 4.
L’indicazione della data della prima udienza e’ elemento essenziale e non puo’ configurarsi in capo al convenuto il dovere e l’onere di attivarsi per eliminare l’incertezza; la riassunzione non avvenuta nei termini indicati dal giudice a quo comporta l’estinzione.
Col secondo motivo si deducono vizi di motivazione perche’ la sentenza, pur rilevando la mancata indicazione della data di comparizione nella vocatio in ius, ha valorizzato la particolare qualificazione professionale del legale destinatario, facendo applicazione di un concetto di ordinaria diligenza talmente dilatato da essere inammissibile.
Le censure non meritano accoglimento.
Come dedotto la sentenza impugnata ha riferito di una riassunzione davanti al GP di Soave mancante della data della prima comparizione nella vocatio in ius ma indicata, nel corpo dell’atto, nel 21.2.2001, sia pure con errata indicazione del GP di Legnago, individuando un evidente errore materiale facilmente riconoscibile data la qualita’ del destinatario.
Questa Corte non ignora la giurisprudenza richiamata, in senso conforme alla quale vanno segnalate Cass. n. 12546/2002 e Cass. n. 3892/2000.
Tuttavia ritiene che nella fattispecie sia ravvisabile l’ipotesi della incertezza assoluta della data che avrebbe dovuto condurre ad una diversa motivazione. La sentenza impugnata, alla nota 1 di pagina due, rileva che il vizio di nullita’ prospettato dall’appellante, “non e’ riconducibile ad una delle cause di rimessione al primo giudice ex artt. 353 e 354 c.p.c.; donde il giudice d’appello, ove ravvisasse l’esistenza del vizio in questione, dovrebbe scendere nel merito e decidere la causa”. Dalle conclusioni della sentenza impugnata e dal consentito esame dell’atto di appello si rileva che l’appellante ed odierna ricorrente si e’ limitata a chiedere la nullita’ della citazione in riassunzione, del procedimento e della sentenza, con le relative statuizioni anche in ordine alla intervenuta estinzione del processo, ma non ha svolto alcuna domanda di merito, circostanza che andava valorizzata ai fini del rigetto del gravame.
L’estinzione del processo consegue solo ad una nullita’ non piu’ sanabile, per cui la sentenza impugnata, sia pure con la parziale correzione della motivazione, resiste alle censure proposte.
Donde il rigetto del ricorso mentre la particolarita’ della vicenda consiglia la compensazione delle spese.
P.Q.M.
LA CORTE rigetta il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 8 febbraio 2011.
Depositato in Cancelleria il 25 marzo 2011