Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.7032 del 25/03/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

C.V. *****, M.A.

*****, elettivamente domiciliati in ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avv. CRISTOFORI DEMETRIO, giusta procura speciale a margine della comparsa di risposta;

– ricorrenti –

contro

CONDOMINIO 2000 *****;

– intimato –

avverso la sentenza n. 3/2010 del TRIBUNALE di SALUZZO del 4.1.2010, depositata il 07/01/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/01/2011 dal Consigliere Relatore Dott. EMILIO MIGLIUCCI.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MAURIZIO VELARDI che ha concluso per l’estinzione del ricorso per rinuncia.

RILEVATO IN FATTO

CHE:

C.V. e A.M. hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 3/2010 del Tribunale di Saluzzo;

il consigliere relatore ha depositato la relazione di cui all’art. 380 bis cod. proc. civ., ritenendo che il ricorso fosse da dichiarare inammissibile perchè non conforme ai requisiti di cui all’art. 366 cod. proc. civ., comma 1, n. 3;

fissata l’adunanza di cui all’art. 377 cod. proc. civ. il difensore dei ricorrenti ha presentato rinuncia al ricorso.

OSSERVA Che il ricorso è stato proposto sulla base della procura conferita, anche per le impugnazioni, nel giudizio di merito e che, sempre sulla scorta dei poteri conferiti con l’anzidetta procura, è stata presentata rinuncia al ricorso , sottoscritta soltanto dal difensore dei ricorrenti; che il difetto di procura speciale, prevista per la proposizione del ricorso per cassazione (Cass. 17145/2008), potrebbe configurare un’ ipotesi di inammissibilità preliminare, diversa da quella rilevata dal relatore, e che, per la stessa ragione, sarebbe da considerarsi priva di effetti la rinuncia, per cui non potrebbe applicarsi il principio secondo cui, ove la parte che ha proposto ricorso per cassazione vi rinunci, alla manifestazione di tale volontà abdicativa segue la declaratoria di estinzione, anche se sussista una causa di inammissibilità dell’impugnazione evidenziata dal relatore nominato ai sensi dell’art. 377 cod. proc. civ.;

che, pertanto, ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ., comma 3, deve essere assegnato il termine di trenta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza ai ricorrenti e al P.G. per il deposito in cancelleria di osservazioni sulla questione come sopra rilevata.

P.Q.M.

Assegna ai ricorrenti e al P.G. il termine di trenta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per il deposito in cancelleria di osservazioni sulla questione come sopra rilevata. Si comunichi.

Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 25 marzo 2011

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