Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.7077 del 28/03/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – rel. Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

N.F., domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avv. MARRA Alfonso Luigi per procura in atti;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende per legge;

– controricorrente –

avverso il decreto della Corte d’appello di Napoli in data 19 giugno 2008, nel procedimento n. 1014/08 R.G.A.D.;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio in data 5 ottobre 2010 dal relatore, Cons. Dott. Stefano Schirò;

alla presenza del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. PATRONE Ignazio, che nulla ha osservato.

La Corte:

FATTO E DIRITTO

A) rilevato che è stata depositata in cancelleria, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., la seguente relazione comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti:

“Il consigliere relatore, letti gli atti depositati, ritenuto che:

1. N.F. ha proposto ricorso per cassazione con otto motivi avverso il decreto della Corte di appello di Napoli in data 19 giugno 2008 in materia di equa riparazione della L. n. 89 del 2001, ex art. 2;

1.1. il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha resistito con controricorso;

2. il ricorso per cassazione appare improcedibile ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 1, avendo il ricorrente provveduto a depositare copia autentica, non del decreto impugnato relativo al giudizio R.G. 1014/08, (come previsto a pena d’improcedibilità del ricorso, dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2), ma di altro decreto della Corte di appello di Napoli, relativo al diverso procedimento 600/08 V.G., depositato in data 2 luglio 2008, erroneamente indicata come 2 luglio 2007;

3. alla stregua delle considerazioni che precedono e qualora il collegio condivida il rilievo formulato al punto 2, si ritiene che il ricorso possa essere trattato in Camera di consiglio ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c.”;

B) osservato che non sono state depositate conclusioni scritte o memorie ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., e che, a seguito della discussione sul ricorso tenuta nella Camera di consiglio, il collegio ha condiviso le argomentazioni esposte nella relazione, ritenuto pertanto che, in base alle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile e che le spese del giudizio di cassazione, da liquidarsi come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in Euro 800,00, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 5 ottobre 2010.

Depositato in Cancelleria il 28 marzo 2011

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