Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.7096 del 28/03/2011

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – rel. Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

F.C., domiciliato in Roma. Piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di cassazione, rappresentato e difeso dall’avv. MARRA Alfonso Luigi per procura in atti;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi 12. presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende per legge;

– controricorrente –

avverso il decreto della Corte d’appello di Roma in data 12 febbraio 2007, nel procedimento n. 53502/05 R.G. Affari Diversi;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio in data 12 novembre 2010 dal relatore, Cons. Dott. Stefano Schirò;

alla presenza del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. RUSSO Rosario Giovanni, che nulla ha osservato:

La Corte:

FATTO E DIRITTO

A) rilevato che è stata depositata in cancelleria, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., la seguente relazione comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti:

“Il consigliere relatore, letti gli atti depositati, ritenuto che:

1. F.C. ha proposto ricorso per cassazione avverso il decreto in data 12 febbraio 2007, con il quale la Corte di appello di Roma ha condannato il Ministero della Giustizia al pagamento in suo favore della somma di Euro 500,00, a titolo di indennizzo per il superamento del termine di ragionevole durata di un processo, instaurato davanti al Giudice del lavoro di con ricorso depositato il 10 settembre 2001 e non ancora definito alla data del 27 luglio 2005.

di deposito del ricorso per equa riparazione;

1.1. il Ministero intimato ha resistito con controricorso;

Osserva:

2. la Corte di appello di Roma ha accolto la domanda nella misura di Euro 500,00, a titolo di indennizzo del solo danno non patrimoniale, avendo accertato una durata del processo superiore di otto mesi a quella ragionevole, determinata in tre anni, e liquidato l’indennizzo nella misura di Euro 750,00 per ciascun anno di ritardo;

3. parte ricorrente censura il decreto impugnato, proponendo undici motivi di ricorso, con i quali lamenta;

– la mancata applicazione della normativa comunitaria alla stregua dell’interprelazione fornita dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo, con la formulazione del seguente quesito di diritto: “la l. n. 89 del 2001, e specificamente l’art. 2 costituisce applicazione dell’art. 65, par. 1 della CEDU e in ipotesi di contrasto tra la legge Pinto e la Convenzione europea dei diritti dell’uomo ovvero di lacuna della legge nazionale si deve disapplicare la legge nazionale ed applicare la CEDU?” (primo motivo);

– la mancata considerazione della natura previdenziale della causa, ai lini della determinazione del termine ragionevole di durata del processo (secondo motivo);

– l’inosservanza dei parametri europei ai fini della quantificazione del danno non patrimoniale (motivi da tre a cinque);

– l’insufficiente liquidazione delle spese processuali, con vizio di motivazione, con erronea applicazione delle tariffe professionali vigenti riguardanti i procedimenti di volontaria giurisdizione, anzichè i giudizi ordinali dinanzi alla Corte d’appello, senza tener conto degli onorari liquidati secondo gli standard europei e disattendendo la nota spese depositata, (motivi da sei a undici):

4. il primo motivo appare inammissibile, in quanto il quesito formulato è del tutto generico e senza nessuna attinenza al decisum del decreto impugnato: il secondo motivo appare manifestamente infondato, in quanto la Corte di appello, ai fini della determinazione del termine ragionevole di durata, si è attenuta ai criteri di valutazione indicati dalla L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2, in conformità ai parametri fissati dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, secondo un ragionevole criterio di valutazione che resiste alle infondate critiche del ricorrente, considerato comunque che, attesa la natura ordinatoria dei termini previsti dal codice di rito per la trattazione delle controversie di lavoro e di previdenza e assistenza, la violazione del principio della ragionevole durata del processo non può discendere in modo automatico dal l’accertata inosservanza dei termini medesimi, dovendo in ogni caso il giudice della riparazione procedere a tale valutazione alla luce degli elementi previsti dalla L. n. 89 del 2001, art. 2 (Cass. 2004/6856;

2005/19204; 2005/19352);

i motivi da tre a cinque appaiono manifestamente infondati, in quanto la liquidazione dell’indennizzo, pari a circa 750,00 Euro per anno di durata non ragionevole, appare conforme a quella applicata in casi simili da questa Corte, sulla scorta dei principi fissali dalla giurisprudenza della CEDU, per un ammontare di Euro 750,00 ad anno per i primi tre anni di durata non ragionevole e di Euro 1.000,00 per ogni ulteriore anno successivo;

i motivi da sei a undici appaiono manifestamente infondati, in quanto dal decreto impugnato non risulta che sia stata applicata la tariffa relativa alla volontaria giurisdizione, anzichè quella attinente al contenzioso; inoltre parte ricorrente non ha specificamente e analiticamente indicato, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, le voci e gli importi richiesti e a lei spettanti (Cass. 2005/21325; 2006/9082), ma si è limitata alla generica denuncia dell’inosservanza delle voci e degli importi indicati nella nota spese, fermo restando che nei giudizi di equa riparazione la liquidazione delle spese processuali della fase davanti alla Corte di appello deve essere effettuata in base alle tariffe professionali previste dall’ordinamento italiano, senza tener conto degli onorari liquidati dalla Corte europea dei diritti dell’uomo (Cass. 2008,23397);

5. alla stregua delle considerazioni che precedono e qualora il collegio condivida i rilievi formulati, si ritiene che il ricorso possa essere trattato in Camera di consiglio ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c.”;

B) osservato che non sono state depositale conclusioni scritte o memorie ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. e che, a seguito della discussione sul ricorso tenuta nella Camera di consiglio, il collegio ha condiviso le considerazioni esposte nella relazione in alti;

ritenuto che, in base alle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato e che le spese del giudizio di cassazione, da liquidarsi come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore del Ministero della Giustizia delle spese del giudizio di cassazione, che si liquidano in Euro 400,00, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 12 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 28 marzo 2011

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472