Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.7151 del 29/03/2011

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 19677/2009 proposto da:

T.S. (*****), C.F.

(*****), T.M. (*****), elettivamente domiciliate in ROMA, VIA CARLO MIRABELLO 18, presso lo studio dell’avvocato RICHIELLO Umberto, che le rappresenta e difende unitamente all’avvocato PERONACI VITTORIO, giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (*****) in persona del Ministro in carica, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 464/07 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA del 9/06/08, depositato il 18/06/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 10/02/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO DIDONE;

udito l’Avvocato Richiello Umberto, difensore delle ricorrenti che si riporta agli scritti e chiede la trattazione del ricorso in P.U.;

è presente il P.G. in persona del Dott. FEDERICO SORRENTINO che ha concluso per la trattazione in P.U..

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO p. 1.- La relazione depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è del seguente tenore: “1.- C.F., T.M. e T. S. hanno adito la Corte di appello di Perugia per ottenere, nei confronti del Ministero della Giustizia, l’equa riparazione ex lege n. 89 del 2001 in riferimento al giudizio civile promosso il 2.5.1995 (riassunto il 18.1.1996) dinanzi al Tribunale di Latina e definito con sentenza del 16.2.2006, avente ad oggetto l’esazione di un credito.

La Corte di appello, con decreto depositato in data 18.6.2008, fissato il termine di durata ragionevole del giudizio in anni tre, detratto il ritardo imputabile alle parti (per la mancata iscrizione a ruolo e conseguente riassunzione, per rinvii chiesti dalle parti e per l’adesione degli avvocati allo sciopero) ha liquidato in favore di ciascun ricorrente, per il danno non patrimoniale, per il ritardo di circa 5 anni e 6 mesi, la somma di Euro 5.500,00 (Euro 1.000,00 per anno di ritardo), oltre interessi e spese processuali, liquidate in Euro 1.020,00.

Contro il decreto le parti attrici hanno proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

Resiste con controricorso il Ministero della Giustizia.

2.- L’eccezione di inammissibilità del ricorso per violazione dell’art. 366 bis c.p.c., sollevata dal Ministero resistente appare fondata.

Con i tre motivi i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione di legge e formulano i seguenti quesiti: 1) se, in tema di equa riparazione da irragionevole durata del processo, in base alla L. n. 89 del 2001, art. 2 e art. 6 Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, i rinvii di durata superiore al termine ordinario di cui all’art. 81 disp. att. c.p.c., comma 2, debbano o meno essere computati ai fini della determinazione dell’equa riparazione; 2) se, in tema di equa riparazione da irragionevole durata del processo, in base alla L. n. 89 del 2001, art. 2 e art. 6 Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale il giudice nazionale debba o meno uniformarsi ai parametri enucleati dalla Corte europea di Strasburgo e, in caso affermativo, quale sia il momento conclusivo del giudizio rispetto al quale apprezzare la durata complessiva; 3) se, in tema di liquidazione di spese processuali in favore della parte vittoriosa, il Giudice possa liquidare diritti ed onorari in misura forfetaria ed inferiore ai minimi tariffar vigenti.

Appare evidente che non risultano rispettati i criteri di formulazione dei quesiti richiesti dall’orma consolidata giurisprudenza della S.C., secondo la quale a norma dell’art. 366 bis cod. proc. civ., è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione il cui quesito di diritto si risolva in un’enunciazione di carattere generale e astratto, priva di qualunque indicazione sul tipo della controversia e sulla sua riconducibilità alla fattispecie in esame, tale da non consentire alcuna risposta utile a definire la causa nel senso voluto dal ricorrente, non potendosi desumere il quesito dal contenuto del motivo o integrare il primo con il secondo, pena la sostanziale abrogazione del suddetto articolo (Sez. U., Sentenza n. 6420 del 11/03/2008).

Il ricorso, pertanto, può essere deciso in Camera di consiglio”.

p. 2.- Il Collegio condivide le conclusioni della relazione e le argomentazioni sulle quali esse si fondano e che conducono alla declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Le spese processuali del giudizio di legittimità – liquidate in dispositivo – seguono la soccombenza.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare all’Amministrazione resistente le spese processuali che liquida in Euro 865,00 oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 marzo 2011

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472