LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –
Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –
Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
Dott. GRECO Antonio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
C.P.P.S. – CONSORZIO POLISETTORIALE PROMOZIONE SCAMBI s.c.p.a., rappresentata e difesa dall’avv. SCHETTINO Aniello, ed elettivamente domiciliato in Roma presso l’avv. Francesco Luigi Braschi, in viale Parioli n. 180;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Rema in Via dei Portoghesi n. 12;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna n. 217/23/06, depositata il 14 dicembre 2006.
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 16 dicembre 2010 dal Relatore Cons. Dott. Antonio Greco.
La Corte:
RITENUTO IN FATTO
che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
“La s.c.p.a. Consorzio Polisettoriale Promozione Scambi, CPPS, propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna n. 217/23/06, depositata il 14 dicembre 2006, che, nei giudizi introdotti con l’impugnazione di quattro avvisi di accertamento ai fini dell’IREEG per il 1995, 1996, 1997 e 1998, ha dichiarato inammissibile l’appello proposto, oltre che nei confronti della sentenza della CTP di Reggio Emilia n. 95/04/04, nei confronti di quella n. 96/04/04, di quella n. 97/04/04 e di quella n. 98/04/04. Il giudice di secondo grado ha infatti ritenuto non proponibile con unico atto l’appello “contro distinte pronunce rese all’esito di procedimenti formalmente e sostanzialmente distinti quantunque intercorsi fra le stesse parti e comportanti la soluzione di questioni in tutto o in parte coincidenti”.
L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.
Il ricorso contiene due motivi, che rispondono ai requisiti prescritti dall’art. 366 bis cod. proc. civ..
Con il primo motivo la ricorrente denuncia, sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, la dichiarazione di inammissibilità dell’appello proposto avverso quattro sentenze identiche rese nella stessa data con riferimento ad identici ricorsi proposti nei confronti di avvisi di accertamento per l’IRPBG relativi a quattro periodi d’imposta consecutivi e recanti identica motivazione; con il secondo motivo censura la sentenza per aver dichiarato l’inammissibilità dell’appello in assenza di specifica eccezione formulata in tal senso da parte dell’appellata.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte “l’impugnazione con un unico atto di una pluralità di decisioni è ammissibile a condizione che le decisioni stesse siano state pronunciate tra le stesse parti ed abbiano risolto identiche questioni: nella fattispecie, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza di una commissione tributaria regionale, la quale aveva dichiarato inammissibile, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, ex art. 22, l’appello proposto, con unico atto, dall’ufficio tributario avverso due decisioni di primo grado pronunciate tra le stesse parti, senza verificare se le sentenze impugnate avessero affrontato identiche questioni” (Cass. n. 11503 e n. 10499 del 2003; Cass., sezioni unite, 21 dicembre 2005, n. 28267).
Si ritiene pertanto che, ai sensi dell’art. 375 cod. proc. civ., comma 1, e art. 380 bis cod. proc. civ., il ricorso possa essere deciso in Camera di consiglio in quanto il primo motivo è manifestamente fondato, assorbito l’esame del secondo”;
che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata agli avvocati delle parti costituite;
che non sono state depositate conclusioni scritte nè memorie.
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e pertanto, ribaditi i principi di diritto sopra enunciati, il ricorso deve essere accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa rinviata, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna.
Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 29 marzo 2011