Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.7203 del 30/03/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

R.C. *****, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE di CASSAZIONE;

– ricorrente –

RICORSO NON NOTIFICATO AD ALCUNO;

avverso il provvedimento n. 17/2010 Segr. Ris. della CORTE D’APPELLO di BRESCIA, depositato il 11/01/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/01/2011 dal Consigliere Relatore Dott. SALVATORE SALVAGO; è

presente il P.G. in persona del Dott. CARMELO SGROI.

La Corte:

PREMESSO IN FATTO

1. E’ stata depositata in cancelleria il 26.11.2010 la seguente relazione, in applicazione dell’art. 380 bis cod. proc. civ.:

“1. E’ asseritamente impugnata la sentenza della Corte di appello di Brescia dell’11 febbraio 2010.

2. R.C. chiede a questa Corte di essere ammessa al patrocinio a spese dello Stato in sede civile, contestando il menzionato provvedimento della Corte di appello di Brescia che ha dichiarato non luogo a provvedere su analoga istanza, facendo riferimento alla disposizione dell’art. 82 cod. proc. civ. per il quale le parti non possono stare in giudizio se non con ministero o l’assistenza del difensore.

3. Il ricorso-istanza della R. non è stato notificato ad alcuno.

L’atto sudetto è disciplinato dalle disposizioni sulle impugnazioni in generale di cui agli artt. 323 e segg. cod. proc. civ., nonchè da quelle concernenti in particolare il ricorso per cassazione di cui agli art. 360 e segg. cod. proc. civ., le quali richiedono a pena di inammissibilità: a) anzitutto, che venga sottoscritto, a pena di inammissibilità da un avvocato iscritto nell’apposito albo, munito di procura speciale (art. 365); b; quindi, che venga notificata alle parti contro cui è proposto (art. 330 e segg.); c) ed, infine, che, che venga depositato nella cancelleria della Corte nel termine di 20 giorni dall’ultima notificazione alle parti suddetta (art. 369).

Poichè, invece, il ricorso è stato sottoscritto direttamente da R.C. e non da un avvocato iscritto nell’apposito albo, munito di procura speciale; e poichè l’atto non è stato notificato ad alcuno come era necessario per instaurare il contraddittorio (art. 325 cod. proc. civ.), si ritiene possibile definirlo in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 cod. civ., n. 5 per la conseguente declaratoria di inammissibilità.

2. La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata alla parte.

Il pubblico ministero non ha presentato conclusioni scritte.

RITENUTO IN DIRITTO

3. Il Collegio, discussi gli atti delle parti, la soluzione prospettata nella relazione e gli argomenti che l’accompagnano ha condiviso gli uni e l’altra.

4. – Conseguentemente l’istanza va dichiarata inammissibile.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibilità l’istanza.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile della Corte Suprema di cassazione, il 27 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2011

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