Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.7301 del 30/03/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – rel. Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso per regolamento di competenza proposto da:

PROCURA GENERALE presso la Corte di appello di Palermo;

– ricorrente –

contro

L.C.G.;

– intimata –

per la cassazione dell’ordinanza D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 170 e L. n. 794 del 1942, art. 29, della Corte di appello di Palermo nel proc. n. 997/09 R.G.V.V., adottata all’udienza del 15 marzo 2010.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 18 marzo 2011 dal Consigliere relatore Dott. Aldo Carrata;

sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VELARDI Maurizio, che ha concluso: “nulla osserva”.

RILEVATO IN FATTO

Che il consigliere designato ha depositato, in data 10 febbraio 2011, la proposta di definizione, ai sensi della art. 380 bis c.p.c., con la quale si era concluso per la possibile manifesta infondatezza del ricorso;

Constatato che non è risultata acquista agli atti del procedimento la prova dell’avvenuta notificazione del decreto presidenziale di fissazione dell’adunanza camerale e della relazione in favore delle parti costituite, alla stregua del disposto del citato art. 380 bis c.p.c., comma 2;

che, pertanto, la trattazione del procedimento deve essere rinviata a nuovo ruolo per consentire alla cancelleria di provvedere alla rinnovazione delle prescritte notifiche.

PQM

La Corte dispone che la cancelleria provveda al rinnovo della notificazione della relazione ex art. 380 bis c.p.c. e del nuovo decreto di rifissazione dell’adunanza camerale alle parti costituite, rinviando la causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 18 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2011

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