Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.7534 del 31/03/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – rel. Presidente –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 17084/2010 proposto da:

CASA DI CURA S. LUCIA SNC *****, in persona dell’Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VTA DEI MONTI PARIGLI 48, presso lo studio dell’avvocato MARINI Giuseppe, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato BRUNO PIETRO, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE *****, AGENZIA DELLE ENTRATE *****;

– intimati –

avverso la sentenza n. 21439/2009 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE del 2/5/09, depositata il 09/10/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 09/03/2011 dal Presidente Relatore Dott. FERNANDO LUPI;

è presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MASSIMO FEDELI.

FATTO E DIRITTO

La Corte, ha ritenuto che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione a sensi dell’art. 380 bis c.p.c..: “La Corte di Cassazione ha emesso sentenza in data 2/5/-9/10/2009 nel giudizio tra Ministero dell’Economia e delle Finanze e Agenzia delle Entrate e Casa di Cura S. Lucia recante il seguente dispositivo: La Corte pronunciando sul ricorso, dichiara la nullità dell’intero giudizio e rimette le parti davanti la C.T.P. di Catanzaro.

Con ricorso tempestivamente notificato la Casa di Cura S. Lucia ha proposto domanda di correzione di errore materiale ai sensi dell’art. 391 bis c.p.c., chiedendo che nel dispositivo di Catanzaro venisse corretto con di Cosenza. Deduce che l’errore si evidenzia il rilievo che il primo giudice cui deve essere rinviata la causa è la C.T.P. di Cosenza. L’Agenzia non si è costituita.

Il ricorso per correzione sembra fondato in quanto il primo giudice della presente causa è stato la Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza”.

Rilevato che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata alla parte costituita:

considerato che il Collegio condivide la relazione e ritiene che ricorra l’ipotesi prevista dall’art. 391 bis c.p.c., e che, pertanto, la sentenza impugnata corretta.

PQM

La Corte dispone la correzione della sentenza come da dispositivo.

Così deciso in Roma, il 9 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2011

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