Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.7655 del 04/04/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

P.G., elettivamente domiciliata in Roma, via Edoardo D’Onofrio n. 43, presso l’avv. Cassano Umberto, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 127/28/09, depositata il 9 luglio 2009;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9 marzo 2011 dal Relatore Cons. Dott. Biagio Virgilio;

udito l’avv. Umberto Cassano per la ricorrente;

udito il P.G., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. FEDELI Massimo, il quale ha dichiarato di aderire alla relazione ex art. 380 bis c.p.c..

FATTO E DIRITTO

La Corte:

ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., e’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1. P.G. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 127/28/09, depositata il 9 luglio 2009, con la quale, rigettando l’appello della contribuente, e’ stata confermata la legittimita’ degli atti di contestazione con i quali le erano state irrogate sanzioni per IVA relativa agli anni 1997/1999 in ragione dell’assenza di registri contabili per l’esercizio dell’attivita’ di allevamento di bovini.

Il giudice d’appello ha ritenuto che l’opzione esercitata dalla contribuente D.P.R. n. 633 del 1972, ex art. 34, comma 11, e mai modificata, obbligava la stessa alla tenuta dei registri contabili.

L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.

2. L’unico motivo di ricorso, con il quale si denuncia “violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto”, e’ inammissibile perche’ non censura la suddetta ratio decidendi della sentenza impugnata.

Pertanto, il ricorso puo’ essere trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 376, 380 bis e 375 c.p.c.”;

che la relazione e’ stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;

che non sono state presentate conclusioni scritte da parte del p.m., mentre ha depositato memoria la ricorrente.

Considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione (senza che a diversa conclusione siano idonee ad indurre le argomentazioni svolte nell’anzidetta memoria) e, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;

che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo

P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, che liquida in Euro 500,00 per onorari, oltre spese prenotate a debito.

Cosi’ deciso in Roma, il 9 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 4 aprile 2011

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