Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.7659 del 04/04/2011

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

M.N., rappresentata e difesa dall’avv. MACIOCI Tommaso, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

e MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, sez. staccata di Latina, n. 683/40/09, depositata il 14 dicembre 2009.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 9 marzo 2011 dal Relatore Cons. Dott. Biagio Virgilio.

La Corte:

RITENUTO IN FATTO

che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1. M.N. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, sez. staccata di Latina, n. 683/40/09, depositata il 14 dicembre 2009, con la quale è stato ritenuto inammissibile l’appello della contribuente (anche se formalmente rigettato nel dispositivo), sia per mancanza di motivi specifici di impugnazione, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, sia per la novità dei motivi proposti, ai sensi del successivo art. 57.

L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.

2. Il ricorso è inammissibile, in quanto non contiene alcuna censura avverso la ratio decidendi della sentenza, sopra richiamata.

Pertanto, può essere trattato in Camera di consiglio, in applicazione degli artt. 376, 380 bis e 375 c.p.c.”;

che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata agli avvocati delle parti;

che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie.

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;

che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, che liquida in Euro 1600,00 per onorati, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 9 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 4 aprile 2011

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472