Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.7759 del 05/04/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – rel. Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 2996/2010 proposto da:

G.S. *****, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato NAPOLI Natale, giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

L.V.R. *****, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PIRRO LIGORIO 9, presso lo studio dell’avvocato MULARGIA MARIA CRISTINA, rappresentata e difesa dall’avvocato PATTI Giovanni Rosario, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

M.G. *****;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1391/2009 della CORTE D’APPELLO di CATANIA del 9/10/09, depositata il 16/10/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 17/12/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ETTORE BUCCIANTE;

è presente il P.G. in persona del Dott. CARMELO SGROI.

La Corte:

FATTO E DIRITTO

ritenuto che la relazione redatta ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 1, è del seguente tenore:

“Con sentenza del 16 marzo 2007 il Tribunale di Catania respinse le domande proposte da L.V.R. nei confronti di G. S. e M.G., dirette ad ottenere: – l’accertamento dell’autenticità delle sottoscrizioni delle parti in calce a una scrittura in data 1 febbraio 1987, con cui i convenuti avevano trasferito all’attrice, già proprietaria per la quota di 1/10, l’usufrutto sui restanti 9/10 di un appartamento in *****; – la condanna dei convenuti al rilascio dell’immobile e al risarcimento dei danni conseguiti alla sua indebita occupazione.

Impugnata dalla soccombente, la decisione è stata riformata dalla Corte d’appello di Catania, che con sentenza del 16 ottobre 2009 ha accolto le domande proposte dall’originaria attrice, essenzialmente ritenendo: – che M.G. aveva espressamente ammesso di aver sottoscritto il documento; – che G.S. non aveva disconosciuto la sua firma, la quale pertanto doveva intendersi anch’essa riconosciuta; – che la stessa G.S. aveva rinunciato alla querela di falso, formulata in primo grado e riproposta in secondo, non avendola ribadita nelle sue conclusioni.

Contro tale sentenza G.S. ha proposto ricorso per cassazione, in base a un motivo. L.V.R. si è costituita con controricorso. M.G. non ha svolto attività difensive nel giudizio di legittimità.

Con il motivo addotto a sostegno del ricorso G.S., dolendosi di violazione e falsa applicazione degli artt. 99, 189, 221 c.p.c. e art. 2702 c.c., ed insufficiente-illogica e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, lamenta che erroneamente e ingiustificatamente la Corte d’appello ha ritenuto che la querela di falso, riproposta nel secondo grado del giudizio dopo che non era stata coltivata nel primo, avesse formato oggetto di rinuncia.

Sotto il profilo dei denunciati vizi della motivazione, la censura appare manifestamente fondata, alla luce della giurisprudenza di questa Corte in materia, pertinentemente richiamata dalla ricorrente:

giurisprudenza secondo la quale affinchè una domanda proposta con l’atto introduttivo del giudizio possa ritenersi abbandonata non è sufficiente che essa non risulti riproposta al momento della precisazione delle conclusioni, ma è necessario che dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte possa desumersi l’inequivoca volontà di rinunciarvi (Cass. 28 maggio 2008 n. 14104, cui si è uniformata da ultimo, Cass. 16 febbraio 2010 n. 3593). La suddetta necessaria Salutazione complessiva è del tutto mancata nella sentenza impugnata, con la quale si è soltanto rilevato che G.S., in sede di precisazione delle conclusioni, aveva ribadito le richieste e deduzioni da lei formulate in una precedente udienza, nelle quali non aveva espressamente richiamato la querela di falso, già formulata nella comparsa di risposta del giudizio di appello; nè si è tenuto conto della circostanza che in quella precedente udienza – come la ricorrente deduce e la resistente non contesta – G.S. aveva insistito in tutte le richieste, deduzioni, eccezioni e conclusioni rassegnate con la comparsa di costituzione con appello incidentale ritualmente depositata in atti e anche nell’udienza di precisazione delle conclusioni aveva richiamato tutto quanto dedotto ed eccepito nella propria comparsa di costituzione con appello incidentale, da intendersi qui trascritta.

All’accoglimento del ricorso non osta l’eccezione di inammissibilità per difetto di interesse, sollevata dalla resistente. Malgrado il passaggio in giudicato del capo della sentenza di appello, con il quale si è affermata l’autenticità della firma di G. S. in calce alla scrittura in questione, costei non è priva di interesse ad impugnare la medesima sentenza, nella parte in cui si è ritenuto che la querela di falso fosse stata abbandonata:

l’eventuale accertamento delle alterazioni, che secondo la ricorrente sono state apportate al documento dopo la sua sottoscrizione, avrebbe potuto in ipotesi comportare la conferma della sentenza di primo grado, anche se per diversa ragione, relativamente alle domande di rilascio e di risarcimento di danni.

Appare quindi possibile definire il giudizio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., n. 5, prima ipotesi”;

– la ricorrente ha depositato una memoria; il Pubblico Ministero è comparso in Camera di consiglio e ha concluso in conformità con la relazione;

– il collegio concorda con le argomentazioni svolte nella relazione e le fa proprie, rilevando che non sono efficacemente contrastate dalle obiezioni formulate nella memoria della ricorrente;

accolto pertanto il ricorso, la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altro giudice, che si designa in una diversa sezione della Corte d’appello di Catania, cui viene anche rimessa la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata; rinvia la causa ad altra sezione della Corte d’appello di Catania, cui rimette anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 5 aprile 2011

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