Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.7761 del 05/04/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 6744/2010 proposto da:

S.G. *****, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI PIETRALATA 320, presso lo studio dell’avvocato MAZZA RICCI Gigliola, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato SCIALINO GIULIANO, giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

S.F. *****, elettivamente domiciliato in ROMA, PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’Avvocato ZIANI Gianfranco, giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 330/2009 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE del 19/5/09, depositata il 22/09/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 14/01/2011 dal Consigliere Relatore Dott. EMILIO MIGLIUCCI;

è presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MAURIZIO VELARDI che nulla osserva.

RILEVATO IN FATTO

Che avverso la decisione indicata in epigrafe ha proposto ricorso per cassazione S.G..

Ha resistito l’intimato.

Nominato, ai sensi dell’art. 377 cod. proc. civ., il Consigliere relatore ha depositato la relazione di cui all’art. 380 bis cod. proc. civ., ritenendo che il ricorso fosse da dichiarare inammissibile.

Il resistente ha depositato memoria illustrativa.

Il Procuratore Generale ha concluso: “nulla osserva”.

OSSERVA IN DIRITTO Nella relazione depositata ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., che di seguito si riporta si legge quanto segue:

“1. S.G. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Trieste dep. il 22 settembre 2009 con cui è stata dichiarata inammissibile, perchè tardiva, l’impugnazione dal medesimo spiegata avverso la sentenza di primo grado che sarebbe stata notificata il 29 aprile 2005.

Ha resistito l’intimato.

2. Il ricorso può essere trattato in Camera di consiglio ai sensi degli artt. 376, 380 bis e 375 cod. proc. civ., essendo manifestamente fondato.

L’unico motivo, lamentando violazione e falsa applicazione dell’art. 325 cod. proc. civ., comma 1, in relazione alla L. n. 890 del 1982, artt. 149 e 4, censura la sentenza impugnata laddove, nel dichiarare inammissibile, perchè tardiva, l’impugnazione notificata il 31 maggio 2005, aveva ritenuto che la sentenza impugnata fosse stata notificata il 29 aprile 2005, che era la data in cui il plico era prevenuto all’Ufficio postale incaricato della distribuzione, mentre dall’avviso di ricevimento prodotto nella presente sede era risultato che la notificazione era avvenuta il 2 maggio 2005.

Il motivo va accollo.

La questione sollevata dal resistente in ordine all’inammissibilità della produzione in sede di legittimità dell’avviso di ricevimento o alla circostanza che la Corte di appello aveva giudicato in base a quanto risultava dagli atti e dalle stesse dichiarazioni rese dall’appellante, appare ininfluente, atteso che, indipendentemente da quanto documentato dall’avviso di ricevimento prodotto nella presente sede, la sentenza ha erroneamente stabilito la data di notificazione della sentenza e, quindi, il momento di decorrenza del termine breve in mancanza dell’unico documento in base al quale avrebbe dovuto compiere il relativo accertamento, tenuto che in tema di notificazioni a mezzo posta, quando debba accertarsi il perfezionamento della notificazione nei confronti del destinatario, l’unico documento attestante la consegna a questi e la sua data è, di regola, l’avviso di ricevimento della raccomandata, la cui produzione in giudizio è onere che grava sulla parte notificante, posto che la data del timbro postale sulla busta corrisponde a quella di smistamento del plico presso l’ufficio postale e non all’effettivo recapito al destinatario, che può anche avvenire in data successiva (Cass. 16184/2009): ne consegue che la mancanza dell’avviso di ricevimento-documento, come si è detto, necessario per il perfezionamento della notificazione – avrebbe dovuto comportare l’inesistenza della notificazione e dunque l’esclusione della decorrenza del termine breve per impugnare.

La dichiarazione compiuta dall’appellante in ordine alla data di notifica della sentenza non avrebbe potuto esonerare il Giudicante dal compiere gli accertamenti officiosi di cui si è detto”.

Vanno condivise le argomentazioni e le conclusioni di cui alla relazione come sopra riportata non potendo ritenersi meritevoli di accoglimento i rilievi formulati dal resistente con la memoria illustrativa, dovendo al riguardo sottolinearsi che in tema di impugnazioni, se è vero che è onere dell’impugnante dare la prova della tempestività dell’impugnazione, tuttavia, a norma dell’art. 2697 cod. civ., la parte che nell’impugnazione di una sentenza intenda avvalersi del termine annuale di cui all’art. 327 cod. proc. civ., ha solo l’onere di dimostrare – attraverso la produzione della sentenza munita della certificazione della sua pubblicazione – che questa è avvenuta entro l’anno precedente l’atto impugnatorio e non anche che la sentenza stessa non le sia stata notificata (prova negativa impossibile, non prevedendo il sistema processuale l’annotazione, sull’originale della sentenza, della sua notificazione, ma solo – all’art. 123 disp. att. cod. proc. civ. – della sua eventuale impugnazione), mentre incombe alla parte cui sia stato notificato un atto di impugnazione entro il predetto termine di cui all’art. 327 cod. proc. civ., qualora eccepisca la necessità dell’osservanza del termine breve e l’avvenuto superamento del medesimo, provarne il momento di decorrenza producendo copia autentica della sentenza impugnata corredata dalla relata di notificazione, integrata nel caso di notificazione a mezzo posta, dell’avviso di ricevimento del raccomandata, che non ammette equipollenti, con la conseguenza che la mancata produzione di tali documenti determina l’inesistenza della notifica della sentenza, impedendo il decorso del termine breve di impugnazione (Cass. 2543/1990; 10636/2003; 19072/2004; 16184/2009).

Pertanto, la sentenza va cassata con rinvio, anche per le spese della presente fase, ad altra sezione della Corte di appello di Trieste.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese della presente fase, ad altra sezione della Corte di appello di Trieste.

Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 5 aprile 2011

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