Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.7795 del 05/04/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – rel. Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

LA BOTTEGA DEL CAFFE’ s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, per procura speciale a margine del ricorso, dagli Avvocati ARRIGONI Aurora e Carlo Ferruccio La Porta, elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio del secondo, Piazza Euclide n. 47;

– ricorrente –

contro

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BRESCIA, in persona del legale rappresentante pro tempore;

– intimata –

avverso l’ordinanza del Tribunale di Brescia, depositata in data 14 aprile 2009;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16 dicembre 2010 dal Presidente relatore Dott. Stefano Petitti;

sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. RUSSO Rosario Giovanni, il quale nulla ha osservato.

RITENUTO IN FATTO

che, essendosi ritenute sussistenti le condizioni per la decisione con il procedimento di cui all’art. 380-bis cod. proc. civ., ai sensi di tale norma e’ stata redatta la seguente relazione, depositata il 6 agosto 2010: “Con ordinanza in data 9 aprile 2009, il Tribunale di Brescia dichiarava inammissibile l’opposizione proposta da La Bottega del Caffe’ s.r.l. avverso l’ordinanza-ingiunzione in data 28 agosto 2008, con la quale il Segretario Generale della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Brescia aveva ingiunto il pagamento della somma di Euro 1.057,47 a titolo di sanzione amministrativa, oltre ad Euro 116,00 per spese.

Il Tribunale rilevava che l’ordinanza – ingiunzione era stata notificata il 17 novembre 2008, mentre il ricorso era stato depositato il 22 dicembre 2008, e quindi oltre il termine di 30 giorni stabiliti dalla L. n. 689 del 1981, art. 22.

Per la cassazione di questa ordinanza propone ricorso La Bottega del Caffe’ s.r.l., deducendo violazione e falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, art. 22, comma 1, e art. 23, comma 1; dell’art. 149 cod. proc. civ. e della L. n. 890 del 1982, artt. 4, 5 e 8. La ricorrente deduce che la notifica dell’ordinanza-ingiunzione si era perfezionata, nei suoi confronti, il 20 novembre 2008, laddove l’opposizione era stata proposta con ricorso spedito a mezzo raccomandata il 18 dicembre 2008, pervenuto al Tribunale di Brescia il successivo 19 dicembre.

L’intimata Camera di Commercio non ha svolto attivita’ difensiva.

Dall’esame del fascicolo emerge che l’ordinanza-ingiunzione e’ stata affidata per la notifica all’ufficio postale il 17 novembre, sicche’ deve escludersi la possibilita’ stessa che la notificazione si sia perfezionata, come sostenuto nell’ordinanza impugnata, il medesimo giorno. Rispetto ad una data successiva al 17 novembre anche di un solo giorno, il deposito del ricorso avvenuto a mezzo posta il 18 dicembre deve ritenersi tempestivo (sent. n. 98 del 2004 della Corte costituzionale).

Sussistono, quindi, le condizioni per la trattazione del ricorso in camera di consiglio, apparendo lo stesso manifestamente fondato”.

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio condivide la proposta di decisione ora richiamata, alla quale non sono state formulate critiche di sorta;

che, pertanto, il ricorso deve essere accolto, con conseguente cassazione del provvedimento impugnato, con rinvio al Tribunale di Brescia in diversa composizione, perche’ proceda all’esame della proposta opposizione;

che la giudice di rinvio e’ demandata altresi’ la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il ricorso; cassa il provvedimento impugnato e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimita’, al Tribunale di Brescia, in diversa composizione.

Cosi’ deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte suprema di Cassazione, il 16 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 5 aprile 2011

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