LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MERONE Antonio – Presidente –
Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –
Dott. DI IASI Camilla – rel. Consigliere –
Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –
Dott. GRECO Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 11191/2009 proposto da:
ITALPOL GROUP SPA *****, già Vigilanza Italpol Srl, in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE ANGELICO 38, presso lo studio dell’avvocato SINOPOLI VINCENZO, rappresentata e difesa dall’avvocato NUSSI Mario, giusta mandato a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 13/2008 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di TRIESTE del 19/02/08, depositata il 18/03/2008;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 25/01/2011 dal Consigliere Relatore Dott. CAMILLA DI IASI;
udito l’Avvocato Nussi Mario, difensore della ricorrente che si riporta agli scritti;
è presente il P.G. in persona del Dott. MASSIMO FEDELI che aderisce alla relazione.
FATTO E DIRITTO
1. La Italpol Group s.p.a. (già s.r.l.) propone ricorso per cassazione (successivamente illustrato da memoria) nei confronti dell’Agenzia delle Entrate (che resiste con controricorso) e avverso la sentenza con la quale, in controversia concernente impugnazione di avvisi di diniego di condono L. n. 289 del 2002, ex art. 9 bis, per omessi o ritardati versamenti Iva relativi al 1998, 2000 e 2001, la C.T.R. Friuli confermava la sentenza di primo grado (che aveva rigettato il ricorso introduttivo) rilevando che nell’ipotesi di condono ex art. 9 bis citato non operano le previsioni dettate, per il caso di omesso pagamento di una rata, dalla medesima legge 289/2002 per altre forme di definizione.
2. Premesso che, secondo la giurisprudenza di questo giudice di legittimità, la relazione ex art. 380 bis c.p.c., è priva di valore vincolante e ben può essere disattesa dall’organo giudicante, ossia dal collegio in camera di consiglio, che mantiene pieno potere decisorio – da esprimere anche sulla scorta dei rilievi contenuti nelle memorie di parte e della discussione orale – (v. SU n. 7433 del 2009), il collegio, anche alla luce di quanto dedotto nella memoria presentata dalla parte ai sensi dell’art. 378 c.p.c. – che propone spunti di valutazione non considerati nel precedente citato nella relazione, ritiene che non sussistono i presupposti per la decisione camerale.
P.Q.M.
Rinvia alla pubblica udienza.
Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2011.
Depositato in Cancelleria il 5 aprile 2011