Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza Interlocutoria n.7823 del 05/04/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – rel. Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 11191/2009 proposto da:

ITALPOL GROUP SPA *****, già Vigilanza Italpol Srl, in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE ANGELICO 38, presso lo studio dell’avvocato SINOPOLI VINCENZO, rappresentata e difesa dall’avvocato NUSSI Mario, giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 13/2008 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di TRIESTE del 19/02/08, depositata il 18/03/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 25/01/2011 dal Consigliere Relatore Dott. CAMILLA DI IASI;

udito l’Avvocato Nussi Mario, difensore della ricorrente che si riporta agli scritti;

è presente il P.G. in persona del Dott. MASSIMO FEDELI che aderisce alla relazione.

FATTO E DIRITTO

1. La Italpol Group s.p.a. (già s.r.l.) propone ricorso per cassazione (successivamente illustrato da memoria) nei confronti dell’Agenzia delle Entrate (che resiste con controricorso) e avverso la sentenza con la quale, in controversia concernente impugnazione di avvisi di diniego di condono L. n. 289 del 2002, ex art. 9 bis, per omessi o ritardati versamenti Iva relativi al 1998, 2000 e 2001, la C.T.R. Friuli confermava la sentenza di primo grado (che aveva rigettato il ricorso introduttivo) rilevando che nell’ipotesi di condono ex art. 9 bis citato non operano le previsioni dettate, per il caso di omesso pagamento di una rata, dalla medesima legge 289/2002 per altre forme di definizione.

2. Premesso che, secondo la giurisprudenza di questo giudice di legittimità, la relazione ex art. 380 bis c.p.c., è priva di valore vincolante e ben può essere disattesa dall’organo giudicante, ossia dal collegio in camera di consiglio, che mantiene pieno potere decisorio – da esprimere anche sulla scorta dei rilievi contenuti nelle memorie di parte e della discussione orale – (v. SU n. 7433 del 2009), il collegio, anche alla luce di quanto dedotto nella memoria presentata dalla parte ai sensi dell’art. 378 c.p.c. – che propone spunti di valutazione non considerati nel precedente citato nella relazione, ritiene che non sussistono i presupposti per la decisione camerale.

P.Q.M.

Rinvia alla pubblica udienza.

Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 5 aprile 2011

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