Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.7923 del 06/04/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – rel. Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

S.G., elettivamente domiciliato in Roma, via Alesando Farnese n. 7, presso lo studio degli avv.ti Berliri Claudio e Alessandro Cogliati Dezza, che lo rappresentano e difendono;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore;

– intimata –

per la correzione della sentenza Corte di Cassazione 15.2.2010 n. 3519;

Letta la relazione scritta redatta dal consigliere relatore dott. Aurelio Cappabianca;

constatata la regolarità delle comunicazioni di cui all’art. 380 bis c.p.c., comma 3.

FATTO E DIRITTO

considerato:

che i denunciati errori materiali – a) imposizione, in dispositivo, della condanna al pagamento delle spese di causa a carico del contribuente anzichè a carico della soccombente Agenzia, b) indicazione, a pag. 2, terz’ultima riga, dell’Agenzia anzichè del contribuente quale soggetto appellante – emergono evidenti dal complessivo tenore della motivazione della sentenza e, quanto al primo errore, anche dal fatto che la il contribuente risulta parte integralmente vittoriosa;

ritenuto:

– che la proposta istanza di correzione materiale va, pertanto, accolta.

P.Q.M.

visto l’art. 391 bis c.p.c.;

dispone la correzione della sentenza 15.2.2010 n. 3519, nel senso che la condanna alla spese di causa deve intendersi posta a carico dell’Agenzia soccombente anzichè del contribuente quale soggetto appellante e che, a pag. 2, terz’ultima riga, alle parole “all’appello dell’Agenzia” devono intendersi sostituite le parole “all’appello del contribuente”;

manda alla cancelleria per l’annotazione sull’originale della sentenza e per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 9 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 6 aprile 2011

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