Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.7925 del 06/04/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – rel. Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

SINTED S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Muzio Clementi n. 58, presso lo studio dell’avv. Gaia Beccaceci, rappresentata e difesa dall’avv. LEONARDI Riccardo;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore;

– intimata –

per la correzione della sentenza Corte di Cassazione 8.1.2010 n. 101.

Letta la relazione scritta redatta dal Consigliere relatore Dott. Aurelio Cappabianca;

constatata la regolarità delle comunicazioni di cui all’art. 380 bis c.p.c., comma 3.

CONSIDERATO IN FATTO

– che il denunciato errore materiale (imposizione, della condanna al pagamento delle spese di causa a carico della società contribuente anzichè a carico della soccombente Agenzia) emerge evidente dalla motivazione della sentenza anche alla luce del fatto che la società contribuente risulta parte integralmente vittoriosa.

RITENUTO IN DIRITTO

– che la proposta istanza di correzione materiale va, pertanto, accolta.

P.Q.M.

visto l’art. 391 bis c.p.c..

dispone la correzione della sentenza 8.1.2010 n. 101, nel senso che la condanna alla spese di causa è posta a carico dell’Agenzia soccombente;

manda alla cancelleria per l’annotazione sull’originale della sentenza e per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 6 aprile 2011

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