Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.7928 del 06/04/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Partito della Rifondazione Comunista, in persona del legale rapp.te pro tempore, elett.te dom.to in Roma, alla Via d’Onofrio 43, presso lo studio dell’avv. CASSANO Umberto, dal quale è rapp.to e difeso, giusta procura in atti;

– ricorrente –

contro

Comune di Riva del Garda e Equitalia Gerit s.p.a.;

– intimati –

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 9/3/2011 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;

viste le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. FEDELI Massimo.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia promossa da Partito della Rifondazione Comunista contro il Comune di Riva del Garda e Equitalia Gerit è stata definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell’appello proposto dal Partito della Rifondazione Comunista contro la sentenza della CTP di Trento n. 2/4/2008 che aveva respinto il ricorso avverso la cartella di pagamento n. ***** ICI 2002. La CTR rilevava che i partiti politici non hanno diritto alla esenzione dall’ICI in quanto non rientrano tra gli enti indicati nel D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7; e che le esenzioni non consentono interpretazioni estensive o analogiche. Il ricorso proposto si articola in unico motivo. Nessuna attività difensiva hanno svolto gli intimati. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.. Il presidente ha fissato l’udienza del 9/3/2011 per l’adunanza della Corte in Camera di consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con unico motivo il ricorrente la illegittimità della cartella di pagamento in considerazione sia delle finalità istituzionali perseguite dal destinatario della cartella esattoriale, che dello svolgimento dell’attività da parte del Circolo Alto Garda di Rifondazione Comunista, usuario dell’immobile.

La censura è inammissibile. Il vizio della sentenza previsto dall’art. 360 cod. proc. civ., n. 3, deve essere dedotto, a pena di inammissibilità del motivo, giusta la disposizione dell’art. 366 cod. proc. civ., n. 4, non solo con la indicazione delle norme assuntivamente violate, ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intelligibili ed esaurienti, intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendo alla Corte regolatrice di adempiere il suo istituzionale compito di verificare il fondamento della lamentata violazione.

Risulta, quindi, inidoneamente formulata la deduzione di “errori di diritto” non dimostrati per mezzo di una critica delle soluzioni adottate dal giudice del merito nel risolvere le questioni giuridiche poste dalla controversia, operata mediante specifiche e puntuali contestazioni nell’ambito di una valutazione comparativa con le diverse soluzioni prospettate nel motivo (Sez. 1^, Sentenza n. 5353 del 08/03/2007).

Il ricorso è peraltro privo di ogni indicazione dei mezzi di prova in ordine al diritto di uso del Circolo Alto Garda. Consegue da quanto sopra il rigetto del ricorso. Nulla per le spese in assenza di attività difensiva.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 9 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 6 aprile 2011

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