LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. MERONE Antonio – Consigliere –
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –
Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero dell’Arcidiocesi di Capua, in persona del legale rapp.te pro tempore, elett.te dom.to in Roma, alla Via dell’Oceano Atlantico n. 25, presso lo studio dell’avv. M. Grazia Leuci, rapp.to e difeso dall’avv. FIORILLO Giuseppe, giusta procura in atti;
– ricorrente –
contro
Darti s.r.l., in persona del legale rapp.te pro tempore, elett.te dom.to in Roma, alla Via Mercati 51, presso lo studio dell’avv. D’ANGIOLELLA Luigi Maria e Flavio Brusciano, dal quale è rapp.to e difeso, giusta procura in atti;
– controricorrente –
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania n. 206/2009/51 depositata il 30/10/2009;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 9/3/2011 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;
viste le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. FEDELI Massimo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia promossa da Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero dell’Arcidiocesi di Capua contro l’Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell’appello proposto dal contribuente contro la sentenza della CTP di Caserta n. 443/12/2008 che aveva respinto il ricorso del contribuente avverso l’avviso di accertamento n. ***** ICI 2002. Il ricorso proposto si articola in due motivi. Resiste con controricorso la Darti s.r.l..
Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.. Il presidente ha fissato l’udienza del 9/3/2011 per l’adunanza della Corte in Camera di consiglio. Il ricorrente ha depositato memoria; il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con primo motivo il ricorrente assume la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, artt. 2 e 3, nonchè l’insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.
La CTR avrebbe erroneamente ritenuto sussistente la soggettività passiva dell’istituto in ordine al fondo in Cat. Fol 5, p.lla 41.
Inammissibile è la censura di violazione di legge; ed invero, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa – quale quella prospettata dalla ricorrente- è esterna all’esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di motivazione (Sez. U, Sentenza n. 103 13 de/ 05/05/2006).
Inammissibile è altresì la censura in ordine alla motivazione non avendo la ricorrente evidenziato sia il fatto controverso – in relazione al quale la motivazione si assume omessa – sia le ragioni per le quali la dedotta insufficienza rende inidonea la motivazione a giustificare la decisione. Nè tale rilievo può desumersi dalle espressioni “detto immobile è di proprietà dell’Ente …..e tanto si evince dalle visure catastali allegate…di tanto non hanno tenuto conto nè la sentenza di primo grado, nè la sentenza di secondo grado qui censurate”, di cui al ricorso in esame.
Con secondo motivo il ricorrente assume la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11, comma 2 bis e art. 5, n. 5 e della L. n. 212 del 2000, art. 7. La sentenza avrebbe ingiustamente ritenuto soddisfatto l’obbligo motivazionale dell’atto impositivo.
Anche tale censura è inammissibile risultando esterna all’esatta interpretazione della norma di legge e inerendo l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa alla tipica valutazione del giudice di merito, che, con riferimento a tale motivo di appello, ha affermato la presenza, nell’atto, di tutti gli elementi oggettivi e soggettivi atti a caratterizzare la pretesa.
Consegue da quanto sopra il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente alla rifusione, in favore della Darti s.r.l., delle spese del grado che si liquidano in complessivi Euro 1.100,00, di cui Euro 100,00 per spese, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione, in favore della Darti s.r.l., delle spese del grado che si liquidano in complessivi Euro 1.100,00, di cui Euro 100,00 per spese, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 9 marzo 2011.
Depositato in Cancelleria il 6 aprile 2011