Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.8099 del 08/04/2011

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 2881/2010 proposto da:

COMUNE DI CAPRI ***** in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avv. FEDERICO UMBERTO, giusta mandato che viene allegato in atti;

– ricorrente –

contro

S.G., O.Y.R.M.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 73/2009 del TRIBUNALE di NAPOLI Sezione Distaccata di CAPRI, depositata il 18/12/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 17/12/2010 dal Consigliere Relatore Dott. VINCENZO MAZZACANE.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. CARMELO SGROI.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione del 28-4-2008 il Comune di Capri conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli – sezione distaccata di Capri O.Y.R.M. e S.G. quali eredi di S.G.E. chiedendo:

a) dichiarare ed accertare che la disposizione testamentaria di S.G.E. inerente ad una determinata collezione di quadri era riconoscitiva di un legato in favore dell’esponente, e conseguentemente dichiarare ed accertare che il Comune di Capri era divenuto proprietario con effetto immediato della suddetta collezione;

b) condannare i convenuti quali eredi di S.G.E. a consegnare al Comune di Capri tale collezione di quadri;

c) nell’ipotesi che la collezione fosse stata dispersa e/o comunque non più ricostruibile così come configurata nel folder fotografico realizzato dalla “istituzione Cultura Capri”, condannare i convenuti al risarcimento dei danni.

Si costituivano in giudizio entrambi i convenuti i quali eccepivano l’incompetenza territoriale de Tribunale adito e contestavano nel merito le domande attrici; la O.y.R. in particolare assumeva che il foro territorialmente competente era quello di Roma, domicilio e residenza della convenuta.

Il Tribunale adito con sentenza de 18-12-2009, rilevata preliminarmente la inapplicabilità del foro del luogo dell’aperta successione di cui all’art. 22 c.p.c., n. 3, posto che la presente causa, avente ad oggetto l’adempimento di un legato, era stata iscritta a ruolo il 6-5-2008, ovvero oltre due anni dopo la morte del testatore, avvenuta il 24-7-2003, e ritenuta quindi l’operatività delle regole generali riguardanti il foro del convenuto e di eventuali regole alternative, in accoglimento dell’eccezione in proposito sollevata da O.y.R. ha dichiarato la propria incompetenza territoriale, competente essendo alternativamente il Tribunale di Roma, luogo di residenza e domicilio della suddetta convenuta, o alternativamente il Tribunale di Lodi, luogo di residenza del convenuto S.G..

Il Comune di Capri ha proposto regolamento di competenza sulla base di due motivi; le altre parti non hanno depositato scritture difensive.

Il Consigliere designato con relazione ex art. 380 bis c.p.c. del 21/7/2010 ha concluso per la declaratoria di competenza per territorio del Tribunale di Napoli – sezione distaccata di Capri.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente deduce l’inammissibilità della eccezione di incompetenza territoriale sollevata da entrambi i convenuti per non aver contestato tutti i criteri potenzialmente giustificativi della scelta del foro operata dall’attore, non essendosi riferiti, nella presente causa relativa a diritti di obbligazione, oltre che al foro generale delle persone fisiche, anche agli alternativi criteri di collegamento di cui all’art. 20 c.p.c..

La menzionata relazione ha ritenuto fondato il motivo di ricorso in esame premettendo che, venuto meno il foro esclusivo dell’art. 22 c.c., per le ragioni sopra esposte, trova applicazione il principio per cui la completezza dell’eccezione di incompetenza per territorio, al fine di evitare che la cognizione della controversia resti radicata davanti al giudice adito sulla scorta del criterio di attribuzione della competenza non messo in discussione, comporta la necessità della contestazione di tutti i fori alternativamente concorrenti; ha poi rilevato che dall’esame della comparsa di costituzione della convenuta O.Y.R. emergeva che quest’ultima -contrariamente a quanto affermato dalla sentenza impugnata – aveva dedotto la competenza per territorio del Tribunale di Roma come proprio luogo di domicilio e di residenza senza alcun riferimento ai fori alternativi di cui all’art. 20 c.p.c..

Il Collegio ritiene di dover aderire pienamente a tale convincimento.

Deve poi dichiararsi assorbito il secondo motivo di ricorso, all’esito della rilevata fondatezza del primo, con il quale il ricorrente assume la competenza territoriale del Tribunale di Napoli quale foro in cui era sorta l’obbligazione avente ad oggetto l’acquisto del legato.

Pertanto a seguito dell’accoglimento del ricorso la sentenza impugnata deve essere cassata e deve dichiararsi la competenza del Tribunale di Napoli dinanzi al quale la causa dovrà essere riassunta nei termini di legge.

P.Q.M.

LA CORTE Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e dichiara la competenza del Tribunale di Napoli dinanzi al quale dispone la riassunzione della causa nei termini di legge.

Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 8 aprile 2011

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472