Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.8114 del 08/04/2011

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

C.M.G., rappresentata e difesa, in forza di procura speciale a margine del ricorso, dall’Avv. VAGLIO MAURO, elettivamente domiciliata nello studio di quest’ultimo in Roma, via Dardanelli, n. 21;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI ROMA, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura a margine del ricorso, dall’Avv. PASQUALI GIORGIO, elettivamente domiciliato presso gli Uffici dell’Avvocatura comunale, via del Tempio di Giove, n. 21;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza del Tribunale di Roma n. 6218 in data 17 marzo 2009;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18 febbraio 2011 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;

sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso: “nulla osserva”.

FATTO E DIRITTO

Rilevato che il consigliere designato ha depositato, in data 7 dicembre 2010, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.:

“Dinanzi al Giudice di pace di Roma è stato impugnato, da parte di C.M.G., il verbale di accertamento di violazione del codice della strada n. ***** notificato in data 9 marzo 2006.

Nella resistenza del Comune di Roma, il Giudice di pace, con sentenza n. 25799 del 2007, ha accolto la domanda, annullato il verbale opposto e compensato tra le parti le spese di lite.

Il capo relativo alle spese è stato fatto oggetto di gravame da parte della C..

Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 6218 in data 17 marzo 2009, ha rigettato l’appello e compensato tra le parti le spese del grado.

Il Tribunale ha rilevato che i giustificati motivi per la compensazione da parte del giudice di primo grado – non esplicitati nella pronuncia del primo giudice – andavano individuati: nel fatto che il ricorso era stato accolto soltanto per un vizio formale di formazione del procedimento sanzionatorio; nel modesto valore della vertenza; nella facoltà della parte di stare in giudizio personalmente.

Per la cassazione di tale sentenza la C. ha proposto ricorso, sulla base di tre motivi. L’intimato Comune ha resistito con controricorso. Paiono preliminarmente da respingere le eccezioni di inammissibilità sollevate dal Comune controricorrente. Invero, non sussiste genericità della procura, essendo questa stata predisposta e sottoscritta a margine del ricorso e contenendo un espresso riferimento al giudizio di cassazione.

Il ricorso contiene poi l’esposizione sommaria dei fatti di causa e fornisce gli elementi indispensabili per una precisa cognizione dell’origine e dell’oggetto della controversia.

Il secondo motivo di ricorso (violazione o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 disp. att. c.p.c., art. 118 disp. att. c.p.c., comma 2, art. 132 c.p.c., n. 4, artt. 24 e 111 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3) – il cui esame in ordine logico appare preliminare – è corredato dal prescritto quesito di diritto, ed è quindi scrutinabile nel merito.

Tale motivo appare manifestamente fondato.

I giusti motivi di compensazione individuati dal Tribunale sono illogici e privi di consistenza e sono affidati ad una motivazione apparente.

Il verbale di contestazione per violazione del codice della strada, infatti, può essere illegittimo tanto per vizi formali quanto per vizi sostanziali, e la prima categoria non è più lieve della seconda, non potendosi sostenere che nell’ordinamento vi sia un favor per gli errori meramente procedurali della pubblica amministrazione.

Là dove – come nella specie – venga in considerazione la legittimità del procedimento sanzionatorio, il modesto valore della controversia non è di per sè giustificativo della compensazione, determinando questo la scelta dello scaglione di valore della controversia su cui parametrare la condanna alle spese.

Infine, non può essere imputato a colpa della parte che ha adito il giudice proponendo l’opposizione a verbale il mancato esercizio della facoltà di difendersi personalmente, giacchè il cittadino, con l’adire il giudice e con il farsi assistere innanzi ad esso da un professionista, esercita dei diritti espressamente attribuitigli dall’ordinamento e garantiti dalla Carta costituzionale (Cass., Sez. 2^, 19 novembre 2007, n. 23993).

Resta assorbito l’esame degli altri motivi.

Sussistono le condizioni per la trattazione del ricorso in Camera di consiglio”.

Letta la memoria della parte ricorrente.

Considerato che il Collegio condivide argomenti e proposte contenuti nella relazione di cui sopra, alla quale non sono stati mossi rilievi critici;

che, pertanto, il ricorso deve essere accolto;

che, cassata la sentenza impugnata, la causa deve essere rinviata al Tribunale di Roma, che la deciderà in persona di diverso magistrato;

che il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del presente procedimento.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 18 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 8 aprile 2011

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472