Corte di Cassazione, sez. V Civile, Sentenza n.8169 del 11/04/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PIVETTI Marco – Presidente –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 13488-2006 proposto da:

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12 presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis;

– ricorrenti –

contro

S.W.;

– intimato –

avverso la decisione n. 2043/2005 della COMM. TRIBUTARIA CENTRALE di ROMA, depositata il 04/03/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/01/2011 dal Consigliere Dott. ANTONIO VALITUTTI;

udito per il ricorrente l’Avvocato ZERMAN, che ha chiesto l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. BASILE Tommaso che ha concluso per il rigetto.

1. Con sentenza n. 2043/05, depositata il 4.3.05, la Commissione Tributaria Centrale rigettava il ricorso proposto dall’Ufficio del Registro di Piacenza avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna n. 929/04/1993, con la quale, in accoglimento dell’appello proposto da S.W., era stato annullato l’avviso di liquidazione delle imposte complementari di successione ed INVIM, e relativi accessori, notificato alla contribuente in data 8.11.89.

2. La Commissione Tributaria Centrale, condividendo le argomentazioni del giudice di appello, riteneva, invero, estensibile, ai sensi dell’art. 1306 c.c., comma 2, a S.W. – debitrice delle suddette imposte, in solido con S.M. – il giudicato favorevole formatosi a favore di quest’ultima, in conseguenza della decisione n. 717/89 della Commissione Tributaria Provinciale di Piacenza.

3. Per la cassazione della sentenza n. 2043/05 hanno proposto ricorso, notificato il 18-19.4.06, il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate, articolando due motivi. La resistente non ha svolto attività difensiva.

1. I due motivi di ricorso proposti dalle amministrazioni finanziarie, e che vanno trattati congiuntamente, attesa la loro evidente connessione, si palesano del tutto infondati e vanno, pertanto, disattesi.

1.1. Con il primo motivo di ricorso, il Ministero delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate deducono la violazione e falsa applicazione dell’art. 1306 c.c., comma 2, Lamentano invero, i ricorrenti che l’impugnata decisione abbia erroneamente ritenuto opponibile alla condebitrice solidale, S.W., la sentenza favorevole ottenuta dalla condebitrice, S.M..

Siffatta estensione sarebbe, per vero, preclusa – a parere delle amministrazioni finanziarie – dal fatto che l’odierna resistente – che aveva partecipato al precedente giudizio, avente ad oggetto l’avviso di accertamento del maggior valore, rispetto a quello dichiarato dell’eredità di S.F., ed il cui ricorso era stato dichiarato inammissibile, poichè tardivo – aveva provveduto a pagare l’intero debito tributario, fin dal febbraio 1993.

Ne deriverebbe inevitabilmente che, non avendo il condebitore solidale impugnato nei termini il provvedimento tributario adottato nei suoi confronti, il medesimo sarebbe obbligato all’immediato pagamento dei tributi definitivamente accertati.

1.2. Con il secondo motivo di ricorso, il Ministero delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate allegano, altresì, la contraddittorietà e l’insufficienza della motivazione su un fatto decisivo della controversia, rappresentato dall’inopponibilità della sentenza favorevole al condebitore solidale, nel caso di intervenuto pagamento del debito fiscale, ancorchè non spontaneo.

2. Premesso quanto precede, rileva la Corte che, nella fattispecie in esame, S.W. ha impugnato l’avviso di liquidazione – emesso a seguito di un precedente avviso di accertamento del valore della successione di S.F., in rettifica di quello dichiarato dalle coeredi S.W. e M. – allegando il giudicato formatosi in favore di quest’ultima in un precedente giudizio, avente ad oggetto il suindicato avviso di accertamento. E, tuttavia, a tale giudizio, conclusosi nei suoi confronti con declaratoria di inammissibilità del ricorso, siccome intempestivo, l’odierna ricorrente aveva partecipato; sicchè nei suoi confronti si è formato il giudicato in ordine all’avviso di accertamento in rettifica, a monte dell’avviso di liquidazione impugnato nel presente giudizio.

2.1. Ebbene, osserva la Corte che la disposizione contenuta nell’art. 1306 c.c., comma 2 – che consente al condebitore solidale di opporre al creditore la sentenza definitiva favorevole, non fondata su ragioni personali, intervenuta tra questi e altro condebitore – in quanto costituisce una deroga ai limiti soggettivi del giudicato cd.

riflesso – non si applica nel caso in cui i condebitori solidali in un’obbligazione tributaria hanno, invece, partecipato al giudizio in cui è stata emessa la sentenza passata in giudicato nei confronti di alcuno di essi, e che sia a questi – in ipotesi – favorevole. Detti condebitori non possono, invero, giovarsi di tale giudicato, cd.

diretto, pur se nei loro confronti, per effetto della medesima sentenza, si sia formato un giudicato diverso e contrario.

Ed invero, la facoltà – prevista dall’art. 1306 c.c., comma 2 – del coobbligato d’imposta di avvalersi, in un successivo e diverso giudizio instaurato nei suoi confronti dal creditore, del giudicato riflesso tra l’amministrazione finanziaria ed altro coobbligato solidale, ed a questi favorevole, trova un limite nell’esistenza di un giudicato diretto, sia pure diverso e contrario, formatosi nei suoi confronti nel precedente giudizio. Pertanto, il coobbligato non può invocare a proprio vantaggio la diversa pronuncia emessa nei confronti di altro condebitore d’imposta, nel caso in cui egli non sia rimasto inerte, ma abbia, a propria volta, promosso un giudizio già conclusosi, in modo a lui sfavorevole, con una decisione avente autonoma efficacia nei suoi confronti (cfr., in tal senso, Cass. 13997/02, 1589/06, 28881/08).

E siffatta preclusione alìopponibilità del giudicato riflesso – come questa Corte ha già avuto modo di precisare (v. Cass. 18025/04, 13997/02) – sussiste anche se la relativa sentenza è a contenuto meramente processuale, come quella – emessa nel caso di specie – che pronunci l’inammissibilità del ricorso per tardività. E’ di tutta evidenza, infatti, che anche tale pronuncia non si limita a statuire sul processo, ma da pure atto, sia pure implicitamente, dell’impossibilità per l’interessato di rimettere in discussione l’an e il quantum della pretesa creditoria avanzata nei suoi confronti.

Alla stregua di tali considerazione, pertanto, è chiaro che il pagamento effettuato, nel caso concreto, da S.W., costituisce – contrariamente a quanto assume la Commissione Tributaria Centrale – adempimento di un obbligo scaturente dal giudicato sfavorevole formatosi nei suoi confronti.

2.2. E’ del tutto palese, poi, ad avviso della Corte, la contraddittorietà ed erroneità della motivazione dell’impugnata sentenza, relativamente a tale fatto decisivo della controversia. Ed invero, il giudice a quo, dopo avere correttamente individuato i due limiti all’opponibilità del cd. giudicato riflesso, costituiti dal fatto “che non vi sia, contro il condebitore che chiede l’estensione, un giudicato di contenuto opposto sul punto” e che “il condebitore che chiede l’estensione non abbia già pagato il debito”, perviene poi, in modo del tutto incongruo ed illogico, alla conclusione dell’irrilevanza, nella fattispecie in esame, del giudicato precedente, poichè fondato su ragioni meramente processuali, e dell’avvenuto pagamento, poichè non spontaneamente effettuato.

3. L’accoglimento delle censure comporta la cassazione della sentenza impugnata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto la Corte, nell’esercizio del potere di decisione nel merito, di cui all’art. 384 c.c., comma 2, rigetta il ricorso introduttivo proposto dalla S..

4. Concorrono giusti motivi, tenuto conto della delicatezza e complessità della materia del contendere, per dichiarare interamente compensate fra le parti le spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione;

accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo proposto dalla S.;

dichiara compensate le spese processuali.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 5 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 11 aprile 2011

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