LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –
Dott. PETITTI Stefano – rel. Consigliere –
Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
COMUNE DI ROMA, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso, per procura speciale a margine del ricorso, dall’Avvocato CECCARELLI Americo, elettivamente domiciliato in Roma, via del tempio di Giove n. 21, presso gli uffici dell’Avvocatura Comunale;
– ricorrente –
contro
P.F., rappresentato e difeso, per procura speciale in calce al controricorso, dall’Avvocato QUARANTINO Giuseppe Iacono, presso lo studio del quale in Roma, Via Val di Lanzo n. 79, è
elettivamente domiciliato;
– controricorrente –
avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 21562/08, depositata in data 4 maggio 2009.
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 3 dicembre 2010 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti;
sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PRATIS Pierfelice, il quale nulla ha osservato.
RITENUTO IN FATTO
che il Comune di Roma ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, avverso la sentenza del Tribunale di Roma che, accogliendo l’appello proposto da P.F. sul solo capo relativo alle spese, ha riformato la sentenza del Giudice di pace di Roma – di accoglimento di un’opposizione a cartella esattoriale, con compensazione delle spese del giudizio – e ha condannato il Comune stesso al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate in complessivi Euro 200,00, oltre accessori di legge e spese generali;
che il Comune lamenta falsa applicazione dell’art. 92 cod. proc. civ., ritenendo che, in base alla L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 11, il regime delle spese nel procedimento di opposizione ad ordinanza-ingiunzione sia del tutto peculiare, non essendo previsto che in caso di accoglimento dell’opposizione segua la condanna dell’amministrazione, mentre è espressamente prevista la condanna alle spese in caso di rigetto del ricorso;
che, ad avviso del ricorrente, il giudice potrebbe operare una distribuzione tra le parti dell’onere delle spese indipendentemente dalla soccombenza, e in proposito richiama la sentenza delle sezioni Unite n. 20598 del 2008;
che, in conclusione, formula il seguente quesito di diritto: “Dica l’Ecc.ma Corte di Cassazione se la sentenza emessa dalla Sez. 12^ del Tribunale civile di Roma in funzione del giudice di appello, n. 21562/08 – depositata in data 4.5.09 e notificata il 5.5.09 – nel condannare il Comune di Roma al rimborso nei confronti della controparte, abbia violato l’art. 92 c.p.c., nella parte in cui afferma la assoluta prescindibilità della soccombenza in materia di liquidazione delle spese di lite”;
che ha resistito, con controricorso, P.F., il quale ha eccepito l’inammissibilità del ricorso;
che, essendosi ritenute sussistenti le condizioni per la decisione con il procedimento di cui all’art. 380 bis cod. proc. civ., ai sensi di tale norma è stata redatta relazione, che è stata notificata alle parti e comunicata al Pubblico Ministero.
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il relatore designato, nella relazione depositata il 6 agosto 2010, ha formulato la seguente proposta di decisione:
“(…) L’unico motivo di ricorso, prima ancora che manifestamente infondato, poichè il principio base in materia di spese processuali è quello della soccombenza -applicabile anche nei giudizi di opposizione a sanzione amministrativa nel caso in cui l’amministrazione sia soccombente -, risulta inammissibile per la inidoneità del quesito formulato dal ricorrente.
E’ noto, infatti, che il quesito di diritto imposto dall’art. 366 bis cod. proc. civ., rispondendo all’esigenza di soddisfare l’interesse del ricorrente ad una decisione della lite diversa da quella cui è pervenuta la sentenza impugnata, ed al tempo stesso, con una più ampia valenza, di enucleare, collaborando alla funzione nomofilattica della S.C. di cassazione, il principio di diritto applicabile alla fattispecie, costituisce il punto di congiunzione tra la risoluzione del caso specifico e l’enunciazione del principio generale, e non può consistere in una mera richiesta di accoglimento del motivo o nell’interpello della Corte di legittimità in ordine alla fondatezza della censura così come illustrata nello svolgimento dello stesso motivo, ma deve costituire la chiave di lettura delle ragioni esposte e porre la Corte in condizione di rispondere ad esso con l’enunciazione di una regula juris che sia, in quanto tale, suscettibile di ricevere applicazione in casi ulteriori rispetto a quello sottoposto all’esame del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (Cass., n. 11535 del 2008).
In particolare, il quesito di diritto non può essere desunto dal contenuto del motivo, poichè in un sistema processuale, che già prevedeva la redazione del motivo con l’indicazione della violazione denunciata, la peculiarità del disposto di cui all’art. 366 bis cod. proc. civ., introdotto dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 6, consiste proprio nell’imposizione, al patrocinante che redige il motivo, di una sintesi originale ed autosufficiente della violazione stessa, funzionalizzata alla formazione immediata e diretta del principio di diritto e, quindi, al miglior esercizio della funzione nomofilattica della Corte di legittimità (Cass., ord. n. 20409 del 2008).
Il quesito di diritto, quindi, deve compendiare: a) la riassuntiva esposizione degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito;
b) la sintetica indicazione della regola di diritto applicata dal quel giudice; c) la diversa regola di diritto che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuta applicare al caso di specie. E’, pertanto, inammissibile il ricorso contenente un quesito di diritto che si limiti a chiedere alla S.C. puramente e semplicemente di accertare se vi sia stata o meno la violazione di una determinata disposizione di legge (Cass., ord. n. 19769 del 2008; Cass., S.U., n. 6530 del 2008; v. anche Cass., n. 28280 del 2008).
Risulta evidente la non conformità del quesito di diritto sopra trascritto agli indicati criteri, risolvendosi lo stesso nella sollecitazione alla Corte di cassazione di accertare se sia stata o meno falsamente applicata una disposizione di legge.
Sussistono pertanto le condizioni per la trattazione del ricorso in Camera di consiglio”;
che il Collegio condivide la proposta di decisione ora richiamata, alla quale non sono state formulate critiche di sorta;
che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese di legittimità, come liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 600,00, di cui Euro 400,00 per onorari, oltre alle spese generali e agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 3 dicembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 13 aprile 2011