Corte di Cassazione, sez. I Civile, Sentenza n.8543 del 14/04/2011

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PROTO Vincenzo – Presidente –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

M.E.I. – MONTAGGI ELETTRICI INDUSTRIALI S.R.L., in persona dell’amministratore unico sig. M.C. rappresentata e difesa dagli avv.ti SGROI Renato e Claudio Coatti ed elett.te dom.ta presso lo studio del secondo in Roma, Via Lazio n. 20/c;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO ELITAL ELETTROMECCANICA ITALIANA S.R.L., in persona del curatore Dott. C.A.A., difeso dall’avv. Gianluigi Toffoloni, rappresentato dall’avv. PUGLIESE Andrea ed elett.te dom.to presso lo studio di quest’ultimo in Roma, Via A.

Farnese n. 19;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano n. 723/2005, depositata il 14 marzo 2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 3 febbraio 2011 dal Consigliere dott. Carlo DE CHIARA;

udito per il controricorrente l’avv. Andrea PUGLIESE;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa CARESTIA Antonietta, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il curatore del fallimento della Elital Elettromeccanica Italiana s.r.l. (di seguito semplicemente Elital), dichiarato con sentenza del 10 giugno 1999, convenne davanti al Tribunale di Milano la M.E.I. – Montaggi Elettronici Industriali s.r.l. (di seguito semplicemente M.E.I.) per sentir revocare, ai sensi della L. Fall., art. 67, comma 1, n. 2, il pagamento di L. 240.000.000 eseguito dalla Elital in bonis mediante cessione alla convenuta, con atto del 22 settembre 1998, di un credito di pari importo vantato nei confronti dell’ENEL. La convenuta resistette, negando sia la scientia decoctionis sia il carattere solutorio dell’atto, ma il Tribunale accolse la domanda.

Il gravame della M.E.I. fu respinto dalla Corte d’appello di Milano, la quale osservò:

– che correttamente il Tribunale aveva escluso la sussistenza della prova della inscientia decoctionis, il cui onere gravava sulla convenuta: non era, infatti, all’uopo sufficiente l’accertata insussistenza, alla data della cessione, di protesti, procedure esecutive o istanze di fallimento a carico della debitrice, trattandosi di circostanze di per sè non inconciliabili con la scientia decoctionis; nè era decisiva la circostanza che la società debitrice fosse appaltatrice di una grande impresa come l’ENEL, dato che l’intenso e continuativo rapporto di subappalto che legava, a sua volta, alla debitrice la M.E.I. avrebbe dovuto far percepire a quest’ultima la situazione di insolvenza in cui l’altra versava: a tal riguardo era significativo il fatto che la cessione del credito, stipulata il 22 settembre 1998, si riferiva in buona parte a fatture risalenti al 1 giugno e al 1 luglio precedenti, per stati di avanzamento lavori del 31 marzo e 30 aprile, e con indicazione di pagamento mediante “rimessa diretta”, ossia a breve, in contanti;

– che neppure poteva dirsi che la cessione avesse funzione non solutoria, bensì di garanzia per crediti sorti contestualmente, dato che le fatture relative al credito della M.E.I., benchè datate fra il 1 luglio 1998 e il 17 febbraio 1999, si riferivano a ordini, stati di avanzamento lavori e rimborsi spese anteriori all’atto di cessione oggetto di causa;

– che nella specie la cessione del credito era altresì mezzo anomalo di pagamento: infatti la cessione di crediti può essere considerato mezzo normale di pagamento ove sia effettuata in favore di banche;

negli altri casi è invece necessario verificare la normalità di tale mezzo presso le categorie cui appartengono le parti del rapporto, e nella specie la M.E.I. non aveva provato che il medesimo mezzo fosse normalmente utilizzato nei pagamenti fra essa e la società fallita, ma anzi aveva ammesso che i pagamenti fra loro avvenivano usualmente per contanti, assegni, giroconti bancari, bonifici e simili.

La M.E.I. ha quindi proposto ricorso per cassazione per un solo, complesso motivo, cui la curatela fallimentare ha resistito con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Con l’unico motivo di ricorso, denunciando violazione della L. Fall., art. 67, comma 1, n. 2, e vizi di motivazione, si formula un triplice ordine di censure.

1.1. – In primo luogo si censura l’affermata esclusione della prova della inscientia decoctionis, ribadendo la decisività della mancanza di protesti e di procedure esecutive a carico della società debitrice alla data della cessione del credito, nonchè della circostanza che la medesima società era appaltatrice di un’impresa come l’Enel, all’epoca ente pubblico e dunque tenuto a scegliere, mediante procedure di evidenza pubblica, i propri fornitori fra imprese serie e solvibili.

1.2. – Il secondo ordine di censure riguarda la natura dell’atto del 22 settembre 1998, che la ricorrente afferma essere solo apparentemente una cessione di credito, mentre in sostanza si tratterebbe di pagamento direttamente effettuato dall’ENEL alla M.E.I., in ragione del rapporto di subappalto che la legava all’appaltatrice Elital e in forza del quale la subappaltatrice aveva eseguito lavori in favore dell’ente appaltante.

1.3. – Il terzo ordine di censure riguarda la qualificazione della cessione del credito come mezzo anormale di pagamento, qualificazione che, ad avviso della ricorrente, va esclusa perchè:

a) la cessione era stata stipulata contestualmente al sorgere del subappalto, vale a dire del contratto da cui traeva origine il credito della M.E.I. nei confronti della Elital;

b) il credito della M.E.I. nei confronti della Elital era sorto contestualmente alla cessione di cui si discute, dato che derivava da quattordici fatture datate tra il 1 luglio 1998 e il 17 febbraio 1999, una delle quali – la fattura n. *****, di L. 18.240.000 – si riferiva, per di più, a un credito, con pagamento previsto a 90 giorni e scadenza al 31 maggio 1999, sorto ben quattro mesi dopo la cessione di credito per cui è causa;

c) la medesima cessione di credito non può qualificarsi mezzo anormale di pagamento, sia perchè era del tutto assente qualsiasi rischio per l’accipiens, data la conclamata solvibilità del debitore ceduto (Enel), sia perchè ormai l’uomo della strada considera mezzi normali di pagamento titoli, come l’assegno e la cambiale, ben più rischiosi della cessione di credito; onde a maggior ragione socità come MEI ed Elital, abituate ad operare con strumenti finanziari ben diversi dal danaro, non potevano considerare mezzo anormale la cessione di un credito, peraltro sicuro;

d) è anacronistico, nonchè contrario al principio di uguaglianza di cui all’art. 3 Cost., l’orientamento giurisprudenziale che distingue fra banche e altri soggetti ai fini della qualificazione come anormale della cessione di credito solutoria.

2. – Nessuna delle predette censure può trovare accoglimento.

2.1. – Quanto al primo profilo di esse, riguardante la prova della inscientia decoctionis, va osservato che correttamente la Corte d’appello ha ritenuto, in conformità della costante giurisprudenza di legittimità, che al fine di vincere la presunzione semplice di conoscenza dello stato di insolvenza posta dalla L. Fall., art. 67, comma 1, l’onere della prova contraria gravante sul convenuto in revocatoria non ha contenuto meramente negativo, equivalente alla mancanza della prova positiva della conoscenza, e non può quindi essere assolto con la mera dimostrazione dell’assenza di circostanze idonee a evidenziare lo stato di insolvenza, occorrendo invece la positiva dimostrazione che nel momento in cui è stato posto in essere l’atto revocabile sussistessero circostanze tali da far ritenere che l’imprenditore si trovava in una situazione normale di esercizio dell’impresa; pertanto, come la presenza di protesti cambiari e di procedure esecutive individuali può in concreto non assurgere a decisiva rilevanza ai fini della prova positiva della scientia decoctionis, così la certezza della esclusione di quest’ultima non può essere affidata esclusivamente all’assenza di tali elementi, che, pur essendo indizi rivelatori di insolvenza, non ne sono tuttavia gli unici sintomi (e pluribus, Cass. 17998/2009, 10432/2005, 6864/2004, 11594/2001, 5440/1997).

Il valore indiziario, in senso liberatorio per la ricorrente, della circostanza che la società debitrice era legata da rapporto di appalto con l’ENEL è stato, poi, nella motivazione della sentenza impugnata – non fatta oggetto di alcuna critica sullo specifico punto -neutralizzato dalle considerazioni di segno contrario di cui si è detto in narrativa, basate sulla vetustà del debito saldato mediante la cessione e fatturato con indicazioni di pagamento particolarmente stringenti.

Occorre infine darsi carico di due argomenti utilizzati dalla ricorrente a sostegno della sua tesi, e cioè: che, a seguire la richiamata giurisprudenza, la prova in questione si risolverebbe in una probatio diabolica, nè è dato comprendere in cosa tale prova possa consistere; che, inoltre, nel caso di specie il principio di diritto applicato dalla Corte di Milano non potrebbe trovare applicazione, non sussistendo alcun elemento positivo di esclusione della scientia decoctionis.

Va in proposito osservato che l’obbiettiva difficoltà della prova in questione non significa impossibilità della stessa. Le circostanze che possono esserne oggetto sono, ovviamente, le più varie, secondo il concreto articolarsi delle singole vicende: nella specie, ad es., la ricorrente aveva dedotto la circostanza che la società debitrice era ammessa tra i fornitori di una grande impresa come l’ENEL, tenuta a scegliere i propri fornitori fra imprese serie e solvibili mediante procedure a evidenza pubblica (e nulla toglie all’astratto valore indiziario di una siffatta circostanza l’essere la stessa accompagnata, nel caso concreto, da ulteriori, specifiche circostanze tali, secondo l’incensurabile apprezzamento del giudice di merito, da neutralizzare quel valore). Infine, la confessata assenza, nella specie, di elementi positivi di esclusione della scientia decoctionis vale a confermare la bontà della decisione impugnata, piuttosto che a smentire il principio di diritto su cui è basata.

2.2. – Il secondo ordine di censure è inammissibile in quanto nuovo, non essendovene traccia nella sentenza impugnata, nè affermandosene in ricorso la deduzione nei gradi di merito, e in particolare nel grado di appello.

2.3. – Sul terzo ordine di censure va osservato quanto segue.

Il rilievo sub a) è nuovo, analogamente al secondo ordine di censure di cui si è appena detto.

Quanto al rilievo sub b), la Corte d’appello ha risposto sul punto – come si è già ricordato in narrativa – che, per quanto i crediti della M.E.I. fossero stati fatturati tra il 1 luglio 1998 e il 17 febbraio 1999, tuttavia derivavano da ordini, stati di avanzamento e rimborsi spese anteriori all’atto di cessione di credito di cui si discute. Le critiche svolte al riguardo in ricorso sono di puro merito, anche con riferimento alla menzionata fattura n. *****, della quale in sostanza la ricorrente desidererebbe che questa Corte si desse carico procedendo al suo diretto esame, invece non ammesso in sede di legittimità.

Quanto al rilievo sub c), va ribadito che la cessione di un credito costituisce un mezzo anormale di pagamento, in quanto, sostituendo (o aggiungendo) un debitore ad un altro, lascia il credito almeno temporaneamente insoddisfatto, traducendosi quindi in un modo di estinzione dell’obbligazione solo potenziale, e comunque non di pronta soluzione, rispetto al quale risulta irrilevante l’eventuale conseguimento degli effetti sperati, trattandosi in ogni caso di un atto solutorio che non è considerato dalla legge nè dalla prassi come un mezzo ordinario di pagamento; mentre nessun rilievo può assumere la certezza del realizzo del credito ceduto, dal momento che l’anomalia dell’atto non va valutata soggettivamente, in relazione alla solvibilità maggiore o minore del debitore ceduto, ma oggettivamente, in ragione della non corrispondenza dello stesso alla tipologia degli atti che ordinariamente, per previsione normativa o alla stregua della comune prassi commerciale, si compiono per estinguere le obbligazioni, ove manchino pattuizioni coeve alla loro insorgenza che prevedano forme di adempimento diverse da quelle conosciute dalla legge (cfr., per tutte, Cass. 5057/2007).

Quanto, infine, al rilievo sub d), va precisato che questa Corte, in coerenza con l’orientamento appena ribadito, non ha mai sostenuto la distinzione fra banche ed altri operatori economici, teorizzata invece nella sentenza impugnata, la cui motivazione sul punto va pertanto corretta ai sensi dell’art. 384 c.p.c., u.c..

3. – Il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta la fondatezza della domanda subordinata di revoca ai sensi del secondo comma della L. Fall., art. 67, è inammissibile perchè la sentenza impugnata non contiene alcuna pronuncia su tale questione, essendo essa assorbita dall’accoglimento della domanda principale.

4. – Il ricorso va in conclusione respinto.

Le spese processuali, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese processuali, che liquida in Euro 6.200,00, di cui Euro 6.000,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 3 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 14 aprile 2011

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472