Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.8569 del 14/04/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

T.A.;

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 104/44/08, depositata il 9 dicembre 2008.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23 marzo 2011 dal Relatore Cons. Biagio Virgilio.

LA CORTE ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1. L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 104/44/08, depositata il 9 dicembre 2008, con la quale, accogliendo l’appello di T.A., esercente attività artistica, gli è stato riconosciuto il diritto al rimborso dell’IRAP versata per l’anno 2003. Il giudice a quo, in particolare, per quanto qui interessa, ha accertato, sulla base della documentazione acquisita, che il contribuente possedeva dotazioni strumentali non eccedenti livelli pressochè elementari ed indefettibili ai fini dello svolgimento di una qualsiasi attività di lavoro autonomo.

Il T. non si è costituito.

2. Il primo motivo di ricorso, con il quale si denuncia la violazione dell’art. 2697 c.c. per avere il giudice d’appello deciso sulla base di mere allegazioni del contribuente e non di prove, appare manifestamente infondato, poichè il giudice, come detto sopra, ha fatto riferimento all’esame di documentazione acquisita in atti.

3. Il secondo motivo, con il quale si denuncia l’insufficienza della motivazione circa l’assenza di autonoma organizzazione, appare inammissibile, risolvendosi in censure generiche, prive di autosufficienza e comunque non decisive avverso l’accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito.

4. In conclusione, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per manifesta infondatezza”;

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata all’Avvocatura Generale dello Stato;

che non sono state presentate conclusioni scritte da parte del p.m., mentre ha depositato memoria la ricorrente.

Considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione (senza che a diversa conclusione siano idonee ad indurre le argomentazioni svolte nell’anzi detta memoria) e, pertanto, il ricorso deve essere rigettato;

che non v’è luogo a provvedere in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità, in assenza di svolgimento di attività difensiva da parte dell’intimato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 23 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 14 aprile 2011

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