Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.8578 del 14/04/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

D.A.G.B., elettivamente domiciliato in Roma, via Tembien n. 15, presso l’avv. MUSTO Flavio Maria, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– resistente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 6/34/09, depositata il 16 gennaio 2009;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23 marzo 2011 dal Relatore Cons. Dott. Biagio Virgilio;

udito il P.G., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. SORRENTINO Federico, il quale ha concluso per la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.

La Corte:

RITENUTO IN FATTO

che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., e’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1. D.A.G.B. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 6/34/09, depositata il 16 gennaio 2009, con la quale e’ stato rigettato l’appello da lui proposto.

L’Agenzia delle entrate ha depositato atto di costituzione.

2. Il ricorso, con il quale si denuncia la nullita’ della sentenza perche’ la notifica dell’avviso di trattazione ad uno dei difensori non e’ andata a buon fine in quanto effettuata ad indirizzo errato, appare manifestamente fondato, in virtu’ della consolidata giurisprudenza di questa Corte (ex plurimis, Cass. n. 14916 del 2000 e succ. conf.).

Si ritiene, pertanto, che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio.”;

che la relazione e’ stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;

che ha depositato memoria il ricorrente, il quale fa presente che la sentenza impugnata e’ stata revocata con sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio del 16 febbraio 2010.

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, pertanto, a seguito della revocazione della sentenza impugnata, il ricorso va dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse (da ult. Cass. n. 23515 del 2007);

che non v’e’ luogo a provvedere in ordine alle spese del presente giudizio di legittimita’, in assenza di svolgimento di attivita’ difensiva da parte dell’intimata.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso.

Cosi’ deciso in Roma, il 23 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 14 aprile 2011

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