Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.8583 del 14/04/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – rel. Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, ricorrente che non ha depositato il ricorso nei termini prescritti dalla legge;

– ricorrente non costituita –

contro

SOCIETA’ 3F & EDIN SPA ***** incorporante della Societa’ EDIN SPA in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. PALUMBO 26, presso la Societa’ EP SPA, rappresentata e difesa dagli avvocati GAETA UGO, GAETA GUIDO, giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 24/2009 della Commissione Tributaria Regionale di NAPOLI, depositata il 28/01/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/04/2011 dal Presidente Relatore Dott. FERNANDO LUPI;

E’ presente l’Avvocato Generale in persona del Dott. DOMENICO IANNELLI.

FATTO E DIRITTO

La Corte, ritenuto che e’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione a sensi dell’art. 380 bis c.p.c.: “La CTR della Campania, con sentenza 24.48.09, ha accolto l’appello della EDIN s.p.a nei confronti della Agenzia delle Entrate di Napoli, annullando una cartella di pagamento per omesso versamento di ritenute con sanzioni, recupero credito di imposta e tardivo pagamento IVA 2001. L’Agenzia delle Entrate ha notificato ricorso per cassazione il 4.10.2010, ma, mentre l’intimata si e’ costituita con controricorso, la ricorrente non ha depositato il ricorso nel termine di cui all’art. 369 c.p.c..

Deve pertanto essere dichiarata l’improcedibilita’ del ricorso.”.

Rilevato che la relazione e’ stata comunicata al pubblico ministero e notificata alla parte costituita;

considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, riuniti i ricorsi, condividendo i motivi in fatto e in diritto della relazione, ritiene che ricorra l’ipotesi prevista dall’art. 375 c.p.c., n. 1 della improcedibilita’ del ricorso che in ordine alle spese deve seguirsi il principio della soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara improcedibile il ricorso principale e condanna la ricorrente alle spese che liquida in Euro 100,00 per spese vive, Euro 2.000,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Cosi’ deciso in Roma, il 5 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 14 aprile 2011

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