LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – rel. Presidente –
Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –
Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –
Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
B.A.M. *****, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GORIZIA 53/B, presso lo studio dell’avvocato ZANNINI FERRUCCIO, rappresentata e difesa dall’avvocato FERRAZZANI ROBERTO, giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
– resistente –
avverso la sentenza n. 155/2008 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di ROMA del 19.9.08, depositata il 03/11/2008;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/04/2011 dal Presidente Relatore Dott. FERNANDO LUPI;
e’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RAFFAELE CENICCOLA.
FATTO E DIRITTO
La Corte, ritenuto che e’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione a sensi dell’art. 380 bis c.p.c.: “La CTR del Lazio ha rigettato l’appello di B.A.M. nei confronti dell’Agenzia delle Entrate di Viterbo confermando un avviso di accertamento IRPEF ed IVA 1991. Ha motivato la decisione ritenendo che l’unico oggetto del giudizio era il valore dell’avviamento che non era contestato mentre il ricorso in appello contestava altre logiche commerciali che non riguardavano il presente contenzioso.
Ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un motivo la contribuente, l’Agenzia delle Entrate non si e’ costituita. Con l’unico motivo la ricorrente censura la sentenza impugnata per illogicita’ ed omissione della motivazione in quanto oggetto del giudizio, come risultava dal ricorso di primo grado, era, non la valutazione dell’avviamento anche contenuta nell’avviso impugnato, ma la rideterminazione dei redditi in via induttiva in base ad una percentuale di ricarico sul costo della merce, contestata anche perche’ in vista della cessazione dell’attivita’ la contribuente aveva proceduto a svendite per realizzo.
La censura e’ fondata in quanto della questione, oggetto dell’appello, la motivazione della sentenza non si occupa.
Rilevato che la relazione e’ stata comunicata al pubblico ministero e notificata alla parte costituita;
considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condividendo i motivi in fatto e in diritto della relazione, ritiene che ricorra l’ipotesi prevista dall’art. 375 c.p.c., n. 5 della manifesta fondatezza del ricorso e che, pertanto, la sentenza impugnata vada cassata con rinvio della causa ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale del Lazio. Allo stesso giudice si demanda di provvedere sulle spese del giudizio di legittimita’.
P.Q.M.
LA CORTE accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimita’, ad altra sezione della CTR del Lazio.
Così deciso in Roma, il 6 aprile 2011.
Depositato in Cancelleria il 14 aprile 2011