Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.8587 del 14/04/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – rel. Presidente –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

V.E. *****, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PANAMA 68, presso lo studio dell’avvocato PUOTI GIOVANNI, che lo rappresenta e difende, giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente ~

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE *****;

– intimata –

avverso la sentenza n. 102/2008 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di NAPOLI del 26/11/08, depositata il 19/12/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/04/2011 dal Presidente Dott. FERNANDO LUPI;

udito l’Avvocato CIPOLLA GIUSEPPE per delega dell’Avvocato PUOTI GIOVANNI che si riporta agli scritti;

e’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RAFFAELE CENICCOLA che nulla osserva.

FATTO E DIRITTO

La Corte, ritenuto che e’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione a sensi dell’art. 380 bis c.p.c.: “La CTR della Campania ha rigettato l’appello di V.E. nei confronti dell’Agenzia delle Entrate d Napoli con sentenza n. 102/3/08 depositata il 29.12.08.

La soccombente ha tentato di notificare il ricorso per cassazione nel gennaio 2010, ma la notificazione ha avuto esito negativo.

Con istanza depositata il 30 giugno 2010 il V. chiedeva fissarsi un termine per la rinotificazione. L’istanza non puo’ essere accolta.

Secondo i principi fissati dalle Sezioni Unite con le sentenze nn. 3818 e 17352 del 2009 la richiesta di un termine per la concessione di un termine per la notificazione, ovvero per l’autonoma ripresa del procedimento notificatorio, deve avvenire, in ossequio al principio della ragionevole durata del processo, in un termine ragionevolmente contenuto. Nella specie invece dal gennaio del 2010 data del tentativo di notificazione alla data della istanza, 30 giugno 2010, sono trascorsi cinque mesi senza che l’istante si attivasse, termine che non puo’ ritenersi contenuto essendo piu’ che doppio di quello concesso in caso di notifica della sentenza.

Essendo ormai decorso il termine lungo per la notificazione si deve dichiarare l’inammissibilita’ del ricorso.”.

Rilevato che la relazione e’ stata comunicata al pubblico ministero e notificata alla parte costituita;

considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condividendo i motivi in fatto e in diritto della relazione, ritiene che ricorra l’ipotesi prevista dall’art. 375 c.p.c., n. 1 della inammissibilita’ del ricorso. Non si deve provvedere in ordine alle spese non essendo costituita l’intimata.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 6 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 14 aprile 2011

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