LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –
Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –
Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –
Dott. SCHIRO’ Stefano – rel. Consigliere –
Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
P.L., domiciliato in Roma, Piazza Cavour presso la Cancelleria della Corte di cassazione, rappresentato e difeso dall’avv. Marra Alfonso Luigi per procura in atti;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, che lo rappresenta e difende per legge,
– controricorrente –
avverso il decreto della Corte d’appello di Napoli in data 25 febbraio 2009, nel procedimento n. 1089/08 V.G.;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio in data 12 novembre 2010 dal relatore, cons. Stefano Schirò;
alla presenza del Pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale, dott. RUSSO Rosario Giovanni, che nulla ha osservato.
LA CORTE A) rilevato che è stata depositata in cancelleria, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. la seguente relazione comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti:
IL CONSIGLIERE RELATORE, letti gli atti depositati;
Ritenuto Che:
1. P.L. ha proposto ricorso per cassazione avverso il decreto in data 25 febbraio 2009, con il quale la Corte di appello di Napoli ha condannato il Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento in suo favore della somma di Euro 4.416,65 a titolo di indennizzo per il superamento in primo grado del termine di ragionevole durata di un processo, instaurato davanti al Tar Campania con ricorso depositato il 15 settembre 2000 e non ancora definito;
1.1. il Ministero intimato ha svolto difese;
Osserva:
2. la Corte di appello di Napoli ha accolto la domanda nella misura di Euro 4.416,65, a titolo di indennizzo del solo danno non patrimoniale, avendo accertato una durata del processo superiore di quattro anni e cinque mesi a quella ragionevole, determinata in tre anni, e liquidato l’indennizzo nella misura di Euro 1.000.00 per ciascun anno di ritardo;
3. parte ricorrente censura il decreto impugnato, proponendo cinque motivi di ricorso, con i quali lamenta:
3.1. la mancata applicazione della normativa comunitaria alla stregua dell’interpretazione fornita dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo, con la formulazione del seguente quesito di diritto: “la L. 89/01 e specificamente l’art. 2 costituisce applicazione dell’art. 65, par. 1 della CEDU e in ipotesi di contrasto tra la Legge Pinto e la Convenzione Europea dei diritti dell’uomo ovvero di lacuna della legge nazionale si deve disapplicare la legge nazionale ed applicare la CEDU ?” (primo motivo);
3.2. l’inosservanza, con vizio di motivazione, dei parametri Europei ai lini della quantificazione del danno non patrimoniale (motivi due e tre);
3.3. la compensazione parziale delle spese processuali, malgrado l’accoglimento del ricorso (quarto e quinto motivo);
4. il primo motivo appare inammissibile, in quanto il quesito formulato è del tutto generico e senza nessuna attinenza al decisum del decreto impugnato:
4.1. i motivi due e tre appaiono manifestamente infondati, in quanto l’indennizzo liquidato, pari a circa 1000,00 Euro per anno di durata non ragionevole, appare conforme ai parametri fissati dalla giurisprudenza della Corte Europea;
4.2. il quarto e quinto motivo appaiono manifestamente infondati, in quanto, per effetto del richiamo operato dalla L. n. 89 del 2001 nel giudizio per l’equa riparazione della violazione del diritto alla ragionevole durata del processo trovano applicazione le norme del codice di rito (Cass. 2004/23789; 2007/14053) e a norma dell’art. 92 c.p.c. il giudice può compensare parzialmente o per intero le spese tra le parti, se vi è soccombenza reciproca o concorrono altri giusti motivi, esplicitamente indicati in motivazione; nella specie, la Corte di merito ha motivato congruamente la compensazione parziale delle spese processuali, facendo riferimento all’accoglimento parziale della domanda;
5. alla stregua delle considerazioni che precedono e qualora il collegio condivida i rilievi formulati, si ritiene che il ricorso possa essere trattato in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c.;
B) osservato che non sono state depositate conclusioni scritte o memorie ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. e che, a seguito della discussione sul ricorso tenuta nella camera di consiglio, il collegio ha condiviso le considerazioni esposte nella relazione in atti:
ritenuto che. in base alle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato e che le spese del giudizio di cassazione, da liquidarsi come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore del Ministero dell’Economia e delle Finanze delle spese del giudizio di cassazione, che si liquidano in Euro 900,00 oltre alle spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 12 novembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 14 aprile 2011