LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETITTI Stefano – Presidente –
Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
T.L., O.L., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA EMILIO FAA’ DI BRUNO 4, presso lo studio degli avvocati PERRUCCI GIANLUCA, DI LUZIO CARMINE ALBERTO, che li rappresentano e difendono, giusta delega a margine del ricorso;
– ricorrenti –
contro
P.P., elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati GIACOMONI CLAUDIO, SCIALO’ RAFFAELE, giusta procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1263/2008 della CORTE D’APPELLO di ROMA del 21.3.08, depositata il 15/04/2008;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/12/2010 dal Consigliere Relatore Dott. IPPOLISTO PARZIALE.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO, che nulla osserva sulla relazione ex art. 380 bis c.p.c..
FATTO E DIRITTO
1. – I ricorrenti, O.L. e T.L., impugnano la sentenza n. 1263 del 2008 della Corte d’appello di Roma, depositata il 15 aprile 2008, che, in accoglimento dell’appello proposto dall’odierno intimato, P.P., li condannava al rilascio in suo favore dell’appartamento sito in *****.
2. – Resiste con controricorso l’intimato, il quale eccepisce l’inammissibilità del ricorso per violazione all’art. 366 bis c.p.c. e ne deduce comunque l’infondatezza.
3. – Attivata la procedura ex art. 375 c.p.c. il consigliere relatore delegato ha depositato relazione con la quale ritiene che il ricorso possa essere dichiarato inammissibile. La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti.
4. – Va rilevato preliminarmente che il ricorso è stato anche tardivamente depositato, posto che la notifica all’intimato, effettuata a mezzo posta, si è compiuta con il ritiro del plico avvenuto il 14 luglio 2008, mentre la raccomandata dell’avvenuta notifica al procuratore dei ricorrenti risulta pervenuta il 19 luglio 2008. Il deposito del ricorso risulta tardivo, poichè effettuato in data 25 settembre 2008, oltre 20 giorni dall’ultima notifica, in violazione del disposto di cui all’art. 369 c.p.c., comma 1.
In ogni caso, il ricorso risulta inammissibile non essendo stati formulati i quesiti di diritto, in violazione dell’art. 366 bis c.p.c., così come dedotto dai resistenti.
5. Le spese seguono la soccombenza.
P.T.M.
La Corte dichiara improcedibile il ricorso. Condanna la parte ricorrente alle spese di giudizio, liquidate in complessivi 2.000,00 Euro per onorari e Euro 200,00 per spese, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 16 dicembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2011