LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALME’ Giuseppe – rel. Presidente –
Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –
Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –
Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –
Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 6380/2008 proposto da:
A.A.M., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato MARRA Alfonso Luigi, giusta procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
– controricorrente –
avverso il decreto n. 1235/069 V.G. della CORTE D’APPELLO di NAPOLI del 22/11/06, depositato il 14/03/2007;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 04/03/2010 dal Presidente Relatore Dott. GIUSEPPE SALME’;
è presente il P.G. in persona del Dott. ANTONIETTA CARESTIA.
RILEVATO IN FATTO
che A.A. ha chiesto la condanna della Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento di un indennizzo a titolo di equa riparazione per l’irragionevole durata di un procedimento iniziato davanti al Tar Campania con ricorso del 26 agosto 1998 non ancora definito; che, con decreto del 14 marzo 2007 la corte d’appello di Napoli, ritenuta ragionevole una durata di tre anni e irragionevole l’ulteriore durata di anni 4 e mesi 9 ha condannato l’amministrazione convenuta al pagamento di Euro 4.560,00 (pari ad Euro 100,00 annue), oltre agli interessi dalla data del decreto compensando le spese giudiziali in considerazione della natura della controversia e del comportamento processuale dell’amministrazione;
che, la A. ha proposto ricorso per cassazione affidato a dieci motivi e che la Presidenza del Consiglio resiste con controricorso;
che è stata depositata relazione ex art. 380 bis c.p.c., e memoria della ricorrente.
RITENUTO IN DIRITTO
che il ricorso pone le seguenti questioni: 1) rapporti tra la CEDU e la giurisprudenza EDU e l’ordinamento nazionale e necessità di disapplicazione della norma interna contrastante con quella CEDU o con la giurisprudenza EDU; 2) illegittimità della liquidazione dell’equa riparazione in relazione: a) alla limitazione alla sola durata del procedimento eccedente quella ragionevole; b) alla liquidazione di un importo inferiore ai 1.000,00/1.500,00 Euro l’anno; c) alla mancata risposta sulla domanda di condanna al pagamento di un bonus di 2.000,00 Euro 3) erronea compensazione delle spese;
che il ricorso è manifestamente infondato nella parte in cui prospetta la censura sub 1) e sub 2;
che, infatti, in caso di contrasto tra norma interna e norma sovranazionale il giudice può disapplicare la norma interna solo se in contrasto con norma comunitaria e non con norma CEDU;
che, quanto alla domanda di attribuzione di una somma forfettaria di Euro 2.000,00 in relazione alla natura della controversia, spettando al giudice del merito valutare se, in concreto, la causa abbia avuto una particolare incidenza sulla componente non patrimoniale del danno, tale da giustificare l’attribuzione del bonus, tale valutazione discrezionale non implica un obbligo di motivazione specifica, essendo sufficiente, in caso di diniego di detta attribuzione, una motivazione implicita; che per il giudice nazionale, sul punto relativo alla determinazione del periodo al quale commisurare l’equa riparazione è vincolante la L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 3, lett. a), ai sensi del quale è influente solo il danno riferibile al periodo eccedente il termine ragionevole, nè tale diversità di calcolo tocca la complessiva attitudine della citata L. n. 89 del 2001, ad assicurare l’obiettivo di un serio ristoro per la lesione del diritto alla ragionevole durata del processo, e, dunque, non autorizza dubbi sulla compatibilità di tale norma con gli impegni internazionali assunti dalla repubblica italiana mediante la ratifica della convenzione europea e con il pieno riconoscimento, anche a livello costituzionale, del canone di cui all’art. 6, par. 1, della convenzione medesima (art. 111 Cost., comma 2, nel testo fissato dalla L. Cost. 23 novembre 1999, n. 2);
che avendo liquidato un indennizzo di Euro 1.000,00 annue la corte territoriale si è attenuta ai criteri elaborati dalla corte di Strasburgo;
che sono inammissibili le censure rivolte nei confronti della compensazione delle spese, sufficientemente ed adeguatamente motivata, in quanto formulate in modo generico; che le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese che si liquidano in Euro 565,00 oltre alle spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della struttura centralizzata per l’esame preliminare dei ricorsi, Sezione Prima Civile, il 4 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 18 aprile 2011