Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.8947 del 19/04/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

F.G., rappresentata e difesa, in forza di procura speciale a margine del ricorso, dall’Avv. Zanzi Alberto, per legge domiciliato presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione;

– ricorrente non diligente –

contro

PREFETTURA DI VARESE, in persona del Prefetto pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato presso gli Uffici di quest’ultima in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza del Giudice di pace di Saronno n. 648 depositata in data 22 dicembre 2008.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 2 febbraio 2011 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;

sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VELARDI Maurizio, che ha concluso: “nulla osserva”.

RILEVATO IN FATTO

Che il consigliere designato ha depositato, in data 7 dicembre 2010, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.: ” F.G. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 648, depositata in data 22 dicembre 2008, con la quale il Giudice di pace di Saronno ha rigettato l’opposizione avverso il provvedimento di revoca della patente di guida.

Ha resistito, con controricorso, l’intimata Prefettura di Varese.

Come risulta dalla pertinente certificazione della Cancelleria, il ricorso per cassazione non è stato depositato a cura del ricorrente nel termine prescritto dall’art. 369 cod. proc. civ..

Il ricorso è, pertanto, improcedibile.

Sussistono, quindi, le condizioni per la trattazione del ricorso in camera di consiglio”.

Considerato che il Collegio condivide argomenti e proposte contenuti nella relazione di cui sopra, alla quale non sono stati mossi rilievi critici;

che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile;

che le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese processuali sostenute dalla Prefettura controricorrente, liquidate in complessivi Euro 400, oltre alle spese eventualmente prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 2 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2011

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