Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.9095 del 20/04/2011

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – rel. Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 3116/2010 proposto da:

B.B. *****, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ALCIDE DE GASPERI 35, presso lo studio dell’avvocato GRAZIANI GIANLUCA, rappresentata e difesa dall’avvocato LABONIA Elena, giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 143/2009 della Commissione Tributaria Regionale di ROMA del 23.2.09, depositata il 04/06/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 05.04.2011 dal Presidente Relatore Dott. FERNANDO LUPI;

udito per la ricorrente l’Avvocato Elena Labonia che si riporta agli scritti.

E’ presente l’Avvocato Generale in persona del Dott. DOMENICO IANNELLI che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

FATTO E DIRITTO

La Corte, ritenuto che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione a sensi dell’art. 380 bis c.p.c.: “La CTR del Lazio ha accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate nei confronti di B.B. per reddito da partecipazione alla s.n.c. Leoncini Valeria e C.. Ha motivato la decisione ritenendo che il reddito della società fosse imputabile pro quota alla socia.

Ha proposto ricorso per cassazione affidato a quatto motivi la contribuente, L’Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso.

Va preliminarmente rilevato che le SS.UU. di questa Corte con sentenza n. 14815/08 hanno affermato i seguenti principi: in materia tributaria, l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci – salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali – sicchè tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi; siffatta controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario. Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29) ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio.

Consegue che la sentenza impugnata andrà cassata con rinvio della causa al primo giudice.

Rilevato che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata alle parti costituite;

considerato che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condividendo i motivi in fatto e in diritto della relazione, ritiene che ricorra l’ipotesi prevista della nullità dell’intero giudizio e che, pertanto, la sentenza impugnata vada cassata con rinvio della causa ad altra sezione della Commissione Tributaria Provinciale di Rieti. In ordine alle spese la novità della trascritta giurisprudenza consiglia di compensarle per l’intero giudizio.

P.Q.M.

La Corte, decidendo sul ricorso, dichiara la nullità dell’intero giudizio, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, ad altra sezione della CTP di Rieti. Compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 5 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2011

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472