Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.9097 del 20/04/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – rel. Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 8733/2010 proposto da:

B.T., ricorrente che non ha depositato il ricorso nei termini prescritti dalla legge;

– ricorrente non costituita –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE ***** in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 177/2008 della Commissione Tributaria Regionale di NAPOLI del 16.12.08, depositata il 17/12/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 05/04/2011 dal Presidente Relatore Dott. FERNANDO LUPI.

E’ presente l’Avvocato Generale in persona del Dott. DOMENICO IANNELLI.

FATTO E DIRITTO

La Corte, ritenuto che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione a sensi dell’art. 380 bis c.p.c.: “La CTR della Campania, con sentenza 177.18.08, ha rigettato l’appello di B.T. nei confronti della Agenzia delle Entrate di Teano – Sessa Aurunca, annullando un avviso di accertamento. Il B. ha notificato ricorso per cassazione il 12.2.2010 ma, mentre l’intimata si è costituita con controricorso, il ricorrente non ha depositato il ricorso nel termine di cui all’art. 369 c.p.c.. Deve pertanto essere dichiarata l’improcedibilità del ricorso”.

Rilevato che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata alla parte costituita;

considerato che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, riuniti i ricorsi, condividendo i motivi in fatto e in diritto della relazione, ritiene che ricorra l’ipotesi prevista dall’art. 375 c.p.c., n. 1, della improcedibilità del ricorso e che in ordine alle spese deve seguirsi il principio della soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso principale e condanna il ricorrente alle spese che liquida in Euro 2.000,00 per onorari, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 5 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2011

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