Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.9101 del 20/04/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 7149/2009 proposto da:

F.E. *****, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CAVOUR 221, presso lo studio dell’avvocato FABBRINI Fabio, che lo rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

UNICREDIT CREDIT MANAGEMENT BANK SPA società incorporante a seguito di fusione di UNICREDIT MANAGEMENT SERVICE SRL denominazione assunta dalla società CAPITALIA SERVICE JV SRL quale mandataria di Unicredito Italiano SpA a seguito di fusione per incorporazione di Capitalia SpA a sua volta mandataria di Trevi Finance SpA in persona del suo legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA RISORGIMENTO 59, presso lo studio dell’avvocato PETRILLO Piero, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato CALANDRELLI ANTONIO, giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE in persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati IOVINO Giuseppe, GAVIOLI GANNI, giusta procura in calce al ricorso notificato;

– resistente –

e contro

INTESA GESTIOEN CREDITI SPA, EQUITALIA SRT SPA;

– intimate –

avverso la sentenza n. 1019/2008 del TRIBUNALE di VITERBO del 14.10.08, depositata il 15/10/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 03/03/2011 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. IMMACOLATA ZENO.

RITENUTO IN FATTO

quanto segue:

p. 1. F.E. ha proposto ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7, avverso la sentenza del 15 ottobre 2008, con la quale il Tribunale di Viterbo, investito di un’opposizione ai sensi dell’art. 615 c.p.c. e di un’opposizione ai sensi dell’art. 617 c.p.c., avverso un’esecuzione forzata immobiliare nei suoi confronti introdotta dalla s.p.a. Capitalia, ha rigettato la prima e dichiarato inammissibile la seconda.

Al ricorso ha resistito con controricorso l’Unicredit Credit Management Bank s.p.a. (quale società incorporante per fusione della s.r.l. Unicredit Management Service s.r.l., denominazione assunta dalla s.r.l. Capitalia Service I.V.).

L’I.N.P.S. si è costituito con procura in calce alla copia notificata del ricorso.

p. 2. Essendo il ricorso soggetto alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006. e prestandosi ad essere trattato con il procedimento di cui all’art. 380 bis c.p.c., nel testo anteriore alla L. n. 69 del 2009, è stata redatta relazione ai sensi di detta norma, che è stata notificata agli avvocati delle parti e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.

L’Unicredit ha depositato memoria.

CONSIDERATO IN DIRITTO

quanto segue:

p. 1. Nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., si sono svolte le seguenti considerazioni:

“(…) 3. – Il ricorso appare inammissibile per inosservanza del requisito di ammissibilità di cui all’art. 366 bis c.p.c., norma che, pure abrogata dalla L. n. 69 del 2009, art. 47, disciplinava la proposizione del ricorso, avvenuta anteriormente all’entrata in vigore di detta legge.

Infatti, l’illustrazione del primo motivo – deducente, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 617 c.p.c. – si conclude con la formulazione di due quesiti di diritto, il cui tenore è del tutto inidoneo ad assolvere al requisito di cui all’art. 366 bis c.p.c., trattandosi di interrogativi del tutto astratti e privi del benchè minimo riferimento, pur succinto, alla vicenda oggetto del giudizio e al tenore della decisione impugnata.

I quesiti in questione sono i seguenti: 1. Dica la Suprema Corte che l’art. 617 c.p.c., deve essere interpretato nel senso che il dies a quo ai fini della decorrenza del termine di venti giorni per proporre l’opposizione agli atti esecutivi è quello della conoscenza legale dell’atto impugnato. 2. Dica la Suprema Corte che ai fini della decorrenza dei venti giorni per la proposizione dell’opposizione agli atti esecutivi di cui all’art. 617 c.p.c., è illegittima l’equiparazione tra conoscenza legale e conoscenza di fatto dell’atto che si impugna”.

Questi quesiti non sono idonei ad integrare il requisito di cui all’art. 366 bis c.p.c., perchè questa norma, quando esigeva che il quesito di diritto dovesse concludere il motivo imponeva che la sua formulazione non si presentasse come la prospettazione di un interrogativo giuridico del tutto sganciato dalla vicenda oggetto del procedimento, bensì evidenziasse la sua pertinenza ad essa. Invero, se il quesito doveva “concludere” l’illustrazione del motivo ed il motivo si risolve in una critica alla decisione impugnata e, quindi, al modo in cui la vicenda dedotta in giudizio è stata decisa sul punto oggetto dell’impugnazione, appariva evidente che il quesito, per concludere l’illustrazione del motivo, dovesse necessariamente contenere un riferimento riassuntivo ad esso e, quindi, al suo oggetto, cioè al punto della decisione impugnata da cui il motivo dissentiva, si che risultasse evidenziato – ancorchè succintamente – perchè l’interrogativo astratto in ture era giustificato in relazione alla controversia per come decisa dalla sentenza impugnata.

Un quesito che non avesse presentato questa contenuto costituiva un non-quesito (si veda, in termini, fra le tante, Cass. sez. un. n. 26020 del 2008; nonchè n. 6420 del 2008).

I due quesiti innanzi riportati presentano proprio questa deficienza contenutistica.

Il secondo motivo deduce “violazione e falsa applicazione dell’art. 143 c.p.c., in relazione alla L. 27 ottobre 1998, n. 470, art. 6 (art. 360 c.p.c., n. 3)”. Si tratta di motivo che parte ricorrente considera esaminabile solo per il caso di accoglimento del primo motivo. L’inammissibilità di quest’ultimo ne determina, pertanto, l’assorbimento. Comunque, anche questo secondo motivo si conclude con la formulazione di due quesiti di diritto parimenti privi del requisito della conclusività, giacchè sono espressi con interrogativi del tutto privi d riferimento alla vicenda giudicata ed alla sentenza impugnata. Onde il secondo motivo sarebbe stato in ogni caso inammissibile.

4. – Per mera completezza si rileva che gli interrogativi astratti espressi dai due quesiti di diritto formulati a conclusione del primo motivo avrebbero dovuto ricevere, se il motivo fosse stato esaminabile nel merito, risposta negativa, con la conseguenza della infondatezza del motivo: ciò alla luce del principio di diritto secondo cui “In tema di opposizione agli atti esecutivi, qualora il soggetto coinvolto nella procedura esecutiva proponga tale opposizione invocando la nullità di atti del procedimento, assumendo che uno di essi, presupposto degli altri (nella specie, l’ordinanza dispositiva della vendita immobiliare emessa fuori udienza), non gli sia stato debitamente notificato, l’opposizione, ove formulata oltre il termine di cui all’art. 617 cod. proc. civ., comma 2, dall’ultimo atto del procedimento stesso, è da ritenersi tempestiva soltanto se l’opponente alleghi e dimostri quando è venuto a conoscenza dell’atto presupposto nullo (cioè della sua mancata comunicazione e, quindi, della relativa nullità) e di quelli conseguenti, ivi compreso l’ultimo, e l’opposizione risulti avanzata nel termine (ora) di venti giorni da tale sopravvenuta conoscenza di fatto (Cass. n. 6487 del 2010)”.

p. 2. Il Collegio preliminarmente rileva che il ricorso è stato proposto anche nei confronti dell’I.N.P.S., della S.R.T. s.p.a.

Equitalia e della Intesa Gestione Crediti s.p.a., che figurano come parti nella sentenza impugnata.

Mentre le altre due parti non hanno svolto attività difensiva, l’I.N.P.S. ha depositato copia del ricorso con in calce una procura La costituzione è del tutto irrituale ed inammissibile, perchè non avvenuta con controricorso. La mancanza di una rituale costituzione avrebbe consentito l’eventuale audizione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1. Essa, però, non è stata chiesta e, quindi, non sono dovute spese all’I.N.P.S. p. 3. Il Collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della relazione, cui parte ricorrente non ha mosso rilievi.

Il ricorso è, pertanto, dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza ma possono liquidarsi e si liquidano in dispositivo soltanto a favore della Unicredit, essendo, come s’è detto, irrituale la costituzione dell’I.N.P.S. e non avendo chiesto esso di essere sentito.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Dichiara irrituale la costituzione dell’I.N.P.S. Condanna il ricorrente alla rifusione alla resistente Unicredit della spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro duemiladuecento, di cui duecento per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge. Nulla per le spese quanto al rapporto con l’I.N.P.S..

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 3 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2011

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