Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.9103 del 20/04/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 21633/2009 proposto da:

IMMOBILIARE PRISMA SRL con Unico Socio in persona dell’Amministratore Unico pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE BELLE ARTI 7, presso lo studio dell’avvocato AMBROSIO Giuseppe, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato ORLANDI CLAUDIO giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

CONDOMINIO *****;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2 052/2008 della CORTE D’APPELLO di MILANO del 17/6/08, depositata il 03/07/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 03/03/2011 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA;

udito per la ricorrente l’Avvocato AMBROSIO GIUSEPPE che si riporta agli scritti;

è presente il Procuratore Generale in persona del Dott. IMMACOLATA ZENO che nulla osserva.

RITENUTO IN FATTO

quanto segue:

p. 1. La s.r.l. Immobiliare Prisma ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 3 luglio 2008, con la quale la Corte d’Appello di Milano ha dichiarato inammissibile per tardività l’appello da essa proposto avverso la sentenza resa in primo dal Tribunale di Busto Arsizio nella controversia introdotta nei confronti di essa ricorrente dal Condominio *****.

Il Condominio intimato non ha resistito.

p. 2. Essendo il ricorso soggetto alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006 e prestandosi ad essere trattato con il procedimento di cui all’art. 380 bis c.p.c. nel testo anteriore alla L. n. 69 del 2009, è stata redatta relazione ai sensi di detta norma, che è stata notificata all’avvocato della ricorrente e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.

CONSIDERATO IN DIRITTO

quanto segue:

p. 1. Nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., si sono svolte le seguenti considerazioni:

“(…) 3. – Il ricorso prospetta come unico motivo, concluso da idoneo quesito di diritto, errore di diritto: violazione e falsa applicazione degli artt. 325 e 326 c.p.c. in relazione all’art. 155 c.p.c. (art. 360, n. 3), adducendo che la Corte meneghina avrebbe erroneamente dichiarato inammissibile per pretesa tardività l’appello, consegnato per la notificazione il giorno 10 dicembre 2007, reputando erroneamente decorso il termine c.d. breve di cui all’art. 325 c.p.c., dalla notificazione della sentenza di primo grado, avvenuta l’8 novembre 2007. L’errore sarebbe consistito nel non avere considerato la Corte territoriale che il trentesimo giorno dalla notificazione della sentenza appellata scadeva l’8 dicembre 2008, che è giorno festivo per legge (L. 27 maggio 1949, n. 260, ex art. 2), onde il termine risultava, ai sensi dell’art. 155 c.p.c., comma 3, prorogato al giorno successivo, che però cadeva di domenica, con la conseguenza che sempre ai sensi della stessa norma, il termine risultava prorogato proprio fino al 10 dicembre 2010. Da ciò la tempestività del perfezionamento della notificazione con la consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario.

3.1. – Il motivo appare manifestamente fondato, atteso che le deduzioni poste a suo fondamento (ivi compresa quella della consegna dell’atto di appello per la notificazione il 10 dicembre 2008) risultano esatte.

La sentenza impugnata sembra, pertanto, doversi cassare con rinvio per l’esame dell’appello che il giudice del rinvio dovrà considerare tempestivo”.

P. 2. Il Collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della relazione, alle quali nulla è necessario aggiungere.

Il ricorso è, pertanto, accolto e la sentenza è cassata con rinvio ad altra Sezione della Corte d’Appello di Milano, comunque, in diversa composizione, che deciderà sull’appello considerandolo tempestivo.

La decisione sulle spese del giudizio di cassazione è rimessa al giudice del rinvio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altra Sezione della Corte d’Appello di Milano, comunque, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 3 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2011

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