Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.9106 del 20/04/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 26727/2009 proposto da:

L.A. *****, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA S. PELLICO 35/B, presso lo studio dell’avvocato VALERLA DESSI, rappresentata e difesa dall’avvocato CINCOTTI Salvatore, giusta procura alle liti a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

BANCO DI SARDEGNA SPA ***** in persona del Presidente e legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VIRGILIO 8, presso lo studio dell’avvocato CICCOTTI Enrico, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati MANCA FRANCESCO, MESINA ELENA, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

contro

BANCA INTESA SANPAOLO SPA (originata dalla fusione per incorporazione del Sanpaolo IMI SpA – già incorporante il Banco di Napoli SpA –

nella Banca Intesa SPA nella qualità di mandataria, nel quale è

società incorporante – e di procuratrice – della SOCIETA’ PER LA GESTIONE DI ATTIVITA’ SGA SpA, cessionaria del credito e altre attività tra il Banco di Napoli SpA e la SGA SpA, in persona del dipendente della Intesa San Paolo SpA con qualifica di quadro direttivo, addetto all’Ufficio recupero crediti della SGA SpA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA POMPEO MAGNO 3, presso lo studio dell’avv. SAVERIO GIANNI, che la rappresenta e difende unitamente all’avv. PIERGIORGIO FRAU, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

P.M.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 406/2008 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI del 2 9.9.08, depositata il 7/10/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 03/03/2011 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. IMMACOLATA ZENO.

RITENUTO IN FATTO

quanto segue:

p. 1. L.A. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 7 ottobre 2008, con la quale la Corte d’Appello di Cagliari ha dichiarato inammissibile l’appello principale di P. M. e respinto l’appello incidentale della ricorrente avverso la sentenza resa dal Tribunale di Cagliari sull’opposizione di terzo introdotta dalla stessa ricorrente avverso un’esecuzione forzata iniziata contro il P., suo coniuge, dal Banco di Sardegna s.p.a. e dal Banco di Napoli, poi divenuto Intesa San Paolo s.p.a..

Al ricorso hanno resistito con separati controricorsi il Banco di Sardegna e l’intesa San Paolo s.p.a.. Non ha resistito il P..

p. 2. Essendo il ricorso soggetto alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006 e prestandosi ad essere trattato con il procedimento di cui all’art. 380 bis c.p.c., nel testo anteriore alla L. n. 69 del 2009, è stata redatta relazione ai sensi di detta norma, che è stata notificata agli avvocati delle parti e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.

CONSIDERATO IN DIRITTO

quanto segue:

p. 1. Nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., si sono svolte le seguenti considerazioni:

“(…) 3. – Il ricorso, per come eccepito anche dalle resistenti, appare inammissibile per tardività.

Avendo la controversia ad oggetto un’opposizione in materia esecutiva, non trovava applicazione la sospensione dei termini per il periodo feriale e, quindi, il ricorso avrebbe dovuto essere proposto entro l’anno solare (da ultimo, Cass. (ord.) n. 6672 del 2010; Cass. (ord.) n. 9997 del 2010), mentre risulta proposto, con riguardo al perfezionamento della notificazione dal punto di vista della ricorrente, mediante consegna del ricorso per la notificazione nel dicembre del 2009. Inoltre, se non fosse assorbente la rilevata tardività, il ricorso sarebbe comunque inammissibile per inosservanza dell’art. 366 bis c.p.c., abrogato ma rimasto ultrattivo ai sensi della L. n. 69 del 2009, art. 58, per i ricorsi proposti dopo la sua entrata in vigore, ma relativi a provvedimenti pubblicati anteriormente come quello impugnato”.

p. 2. Il Collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della relazione, alle quali, del resto, non sono stati mossi rilievi.

Il ricorso è, dunque, dichiarato inammissibile.

Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo a favore di ciascuna delle parti resistenti.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente alla rifusione a ciascuna delle parti resistenti delle spese del giudizio di cassazione, liquidate per ognuna in Euro duemilaottocento, di cui Euro duecento per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 3 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2011

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