LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –
Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –
Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –
Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –
Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 5223/2010 proposto da:
R.P. *****, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MUGGIA 21, presso lo studio dell’avvocato LIBERATORE Roberto, che lo rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
ASPRA FINANCE SPA società appartenente al Gruppo Bancario Unicredit e per essa UNICREDIT CREDIT MANAGEMENT BANK SPA (già UGC BANCA SPA) ***** società appartenente al Gruppo Bancario Unicredit mandataria in persona del quadro direttivo elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LATTANZIO 5, presso lo studio dell’avvocato CIANO Sandro, che la rappresenta e difende giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
e contro
CAPITALIA SERVICE JV SRL;
– intimata –
avverso la sentenza n. 12123/2009 del TRIBUNALE di ROMA del 9/5/09, depositata l’1/06/2009;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 03/03/2011 dal Consigliere RAFFAELE FRASCA;
è presente il Procuratore Generale in persona del Dott. IMMACOLATA ZENO.
RITENUTO IN FATTO
quanto segue:
p. 1. R.P. ha proposto ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7, avverso la sentenza del 1 giugno 2009, con la quale il Tribunale di Roma ha rigettato, previa qualificazione alla stregua dell’art. 615 c.p.c., un’opposizione da lui proposta avverso due esecuzioni immobiliari riunite a suo tempo iniziate dalla Banca di Roma.
Ha resistito al ricorso con controricorso la UniCredit Credit Management Bank s.p.a. (già UGC Banca s.p.a. ed incorporante Capitalia s.p.a., a sua volta conferitaria della Banca di Roma), quale mandataria della Aspra Finance s.p.a., a sua volta resasi cessionaria dei crediti oggetto della lite.
p. 2. Essendo il ricorso soggetto alle disposizioni di cui il D.Lgs. n. 40 del 2006 e prestandosi ad essere trattato con il procedimento di cui all’art. 380 bis c.p.c. nel testo anteriore alla L. n. 69 del 2009, è stata redatta relazione ai sensi di detta norma, che è stata notificata agli avvocati delle parti e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.
Parte ricorrente ha depositato memoria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
quanto segue:
p. 1. Nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. (nella quale per errore materiale, era stata erroneamente indicata la data della sentenza nel 1 giugno 2008) si sono svolte le seguenti considerazioni:
“(…) 3. – Il ricorso appare inammissibile per inosservanza del requisito di ammissibilità di cui all’art. 366 bis c.p.c., norma che, pure abrogata dalla L. n. 69 del 2009, art. 47, disciplinava – in forza dell’ultrattività disposta dall’art. 58, comma 5, di detta legge – la proposizione del ricorso, in quanto relativa ad una sentenza pubblicata anteriormente alla data di entrata in vigore della stessa legge.
Infatti, l’illustrazione dei quattro motivi – deducenti tutti promiscuamente vizi di violazione di norme di diritto e vizi di motivazione – non si conclude, rispettivamente con la formulazione del prescritto quesito di diritto e (per i vizi di motivazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5) non si conclude e comunque non contiene il momento di sintesi espressivo della c.d. chiara indicazione, cui alludeva l’art. 366 bis c.p.c., nei termini richiesti da consolidata giurisprudenza della Corte (per tutte Cass. sez. un. n. 20603 del 2007)”.
p. 2. Il Collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della relazione, alle quali la memoria di parte ricorrente non replica efficacemente.
Innanzitutto non si pone in discussione l’inosservanza dell’art. 366 bis c.p.c., quanto al quesito di diritto.
Si sostiene, invece, che quanto al vizio ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, il momento di sintesi espressivo della c.d. “chiara indicazione” sarebbe rinvenibile in ognuno dei motivi.
Senonchè, l’argomentazione in tal senso della memoria in disparte il rilievo che non riguardano il secondo motivo, nonostante che in limine si enunci il contrario e che, peraltro, nella sua illustrazione non si argomenta alcunchè riguardo alla quaestio facti, onde non è dedotto effettivamente l’art. 360 c.p.c., n. 5 – si risolve per il primo, il terzo ed il quarto motivo non nel tentativo di individuare le espressioni con le quali il momento di sintesi risulterebbe enunciato come tale, bensì nella pretesa di desumere la sintesi collegando una serie di passaggi dell’illustrazione, sì che, tutto al contrario di quanto voluto dalla giurisprudenza richiamata dalla relazione si vorrebbe che il momento di sintesi non risultasse come una parte ben definita di ciascuno dei motivi, bensì come la risultante di collegamenti fra parti diverse. Questo comporterebbe, però, che il lettore del ricorso non rinvenga un momento di sintesi, ma faccia (inammissibilmente) la sintesi dell’illustrazione di ciascun motivo.
Il ricorso è, dunque, dichiarato inammissibile.
Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente alla rifusione alla resistente delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro duemilaottocento, di cui Euro duecento per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 3 marzo 2011.
Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2011