LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –
Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –
Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –
Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –
Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 6183/2010 proposto da:
F.V. *****, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MARIA CRISTINA 8, presso lo studio dell’avvocato GOBBI Goffredo, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato FRANCHINA MARIO, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
MILANO ASSICURAZIONI SPA *****, in persona del Procuratore speciale, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZO 42, presso lo studio dell’avvocato LA RUSSA Vincenzo, che la rappresenta e difende, giusta procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 63/2009 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA del 2/07/08, depositata il 19/01/2009;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 03/03/2011 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA;
udito l’Avvocato Campana Denis, (delega avvocato Franchina Mario), difensore del ricoprente che si riporta agli scritti e chiede il rinvio alla P.U.;
è presente il P.G. in persona del Dott. IMMACOLATA ZENO che nulla osserva.
RITENUTO IN FATTO
quanto segue:
p. 1. F.V. ha proposto ricorso per cassazione contro la Milano Assicurazioni s.p.a. avverso la sentenza del 19 gennaio 2009, con la quale la Corte d’Appello di Brescia, in riforma della sentenza resa in primo grado dal Tribunale di Bergamo, ha, sul presupposto della non indennizzabilità in base alla polizza infortuni stipulata inter partes di un sinistro occorso al ricorrente, rigettato la domanda del medesimo intesa ad ottenere il pagamento del relativo indennizzo.
L’intimata ha resistito con controricorso.
p. 2. Essendo il ricorso soggetto alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006 e prestandosi ad essere trattato con il procedimento di cui all’art. 380 bis c.p.c. nel testo anteriore alla L. n. 69 del 2009, è stata redatta relazione ai sensi di detta norma, che è stata notificata agli avvocati delle parti e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.
CONSIDERATO IN DIRITTO
quanto segue:
p. 1. Nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., si sono svolte le seguenti considerazioni:
“(…) 3. – Il ricorso appare inammissibile.
3.1. Il primo motivo, con cui si deducono due distinte censure, appare inammissibile per inosservanza del requisito di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6, quanto ad entrambe le censure, la prima volta a denunciare vizio di motivazione in relazione alla mancata decisione, da parte della Corte territoriale, di un’eccezione formulata quanto alla ritualità della procura rilasciata ai fini dell’appello dalla società resistente, e la seconda volta ad evidenziare che erroneamente la stessa procura sarebbe stata ritenuta valida nonostante la spendita da parte del soggetto conferente di una qualità di legale rappresentante della società anzichè di quella di rappresentante ai sensi dell’art. 77, che la stessa società aveva dimostrato esistere, in replicatio all’eccezione del ricorrente, per conferimento con atto notarile anteriore.
Invero, entrambe le censure si fondano sul contenuto di un atto processuale, la procura rilasciata in calce alla citazione in appello (con data anteriore a quella della redazione della stessa citazione e, quindi, ad avviso del ricorrente quando la citazione non era stata redatta) e, per quel che riguarda la seconda, anche sulla detta procura notarile ai sensi dell’art. 77, dei quali non solo non si riproduce il contenuto ma nemmeno si indica se e dove in questa sede, anche agli effetti della valutazione di osservanza dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, siano stati prodotti e siano esaminabili. In tal modo risulta violato il requisito della indicazione specifica necessaria ai sensi del citato art. 366 c.p.c., n. 6, precipitato normativo della c.d. autosufficienza dell’esposizione del motivo di ricorso per cassazione, siccome individuato da ormai consolidata giurisprudenza della Corte (per i documenti Cass. sez. un. n. 28547 del 2008 e, da ultimo, Cass. sez. un. n. 7161 del 2010; per gli atti processuali, Cass. (ord.) n. 26266 del 2008 e, da ultimo, Cass. n. 4201 del 2010, fra le tante).
La prima censura, inoltre, sarebbe anche ulteriormente inammissibile perchè, come esattamente eccepisce la resistente (citando pertinente giurisprudenza della Corte), l’illustrazione della stessa non somministra un contenuto riconducibile al paradigma del vizio motivazionale relativo alla ricostruzione della c.d. quaestio facti per omessa motivazione su un fatto controverso e decisivo per la soluzione del giudizio, bensì un’omessa pronuncia su un’eccezione fatta valere nel giudizio di appello e, dunque, un vizio ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, per violazione dell’art. 112 c.p.c..
Entrambe le censure, inoltre, sarebbero manifestamente infondate: la prima alla stregua del principio di diritto evocato dalla resistente, di cui a Cass. n. 23608 del 2006, circa l’irrilevanza della discrepanza fra data di conferimento della procura a margine o in calce e data della citazione; la seconda per essere l’enunciazione da parte di chi conferisce la procura di una determinata qualità abilitativa alla rappresentanza in giudizio anzichè di quella effettivamente sussistente, inidonea ad integrare una nullità, per l’assorbente ragione che, una volta emerso in giudizio, come nella specie, la ragione di effettivo conferimento del potere rappresentativo quest’ultimo si rivela conforme alla realtà e, dunque, effettivo.
4. – Il secondo motivo, prospettato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, appare inammissibile per inosservanza dell’art. 366 c.p.c., n. 6, atteso che si fonda sulle risultanze della c.t.u. esperita in primo grado, della quale non indica se e dove sarebbe stata prodotta e sarebbe, quindi, esaminabile al fine del riscontro della censura, in questa sede di legittimità, nonchè sulle emergenze di alcune testimonianze delle quali non si indica per tutte la sede di assunzione, cioè l’udienza di audizione del teste e non si dice se i relativi verbali comunque siano stati prodotti (in copia) e siano, pertanto, esaminabili in questa sede, nè se si sia inteso (ma non sarebbe stato sufficiente, giusta l’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4) fare riferimento all’originale del fascicolo di primo grado eventualmente acquisito al giudizio di secondo grado e presente ipoteticamente nel fascicolo della Corte territoriale. La giurisprudenza che viene in rilievo è ancora quella di cui a Cass. (ord.) n. 26266 del 2008 e, da ultimo, a Cass. n. 4201 del 2010”.
p. 2. Il Collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della relazione, alle quali la memoria di parte ricorrente muove rilievi soltanto quanto alla valutazione di inammissibilità del secondo motivo.
Tali rilievi non sono idonei a superare le conclusioni della relazione alla stregua della giurisprudenza ivi richiamata.
In tanto il Collegio rileva che è del tutto impropria l’affermazione della memoria che detta giurisprudenza si sarebbe formata con lo stesso relatore del ricorso in esame: l’improprietà sussiste, perchè le sentenze della Corte di cassazione promanano da un giudice collegiale e, dunque, non sono sentenze del relatore-estensore, ma sentenze del collegio da cui la decisione è stata resa e, in particolare, di tutti i membri del collegio, salvo formale manifestazione di dissenso nei modi di legge.
In secondo luogo, la memoria osserva che delle testimonianze cui il ricorso fa riferimento nell’illustrazione del secondo motivo sono state indicate le udienze di assunzione: questo rilievo è esatto e sul punto va dato che erroneamente la relazione ha rilevato che non di tutte le testimonianze – che sono tre – sarebbe stata indicata l’udienza di assunzione.
La memoria critica, poi, la giurisprudenza richiamata nella relazione a proposito dell’esegesi dell’art. 366 c.p.c., n. 6, con riferimento agli atti processuali che dovrebbero essere presenti nel fascicolo d’ufficio dei gradi di merito, particolarmente la sentenza n. 4201 del 2010, della quale riporta ampia parte della motivazione.
La critica è svolta in primo luogo evidenziando che si tratterebbe di giurisprudenza che non rappresenterebbe l’univoco orientamento della Corte, il quale anzi sarebbe prevalente nel senso opposto. Al riguardo, si richiama il principio di diritto di cui a Cass. n. 4898 del 2010, seguito dalla conforme Cass. n. 17196.
L’evocazione di questi due precedenti è, però, del tutto inconferente, perchè essi si sono occupati dell’ipotesi in cui gli atti processuali non siano stati prodotti e non del requisito di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6. Nulla hanno detto, cioè, sulla questione che è stata posta dalla relazione con riferimento a tale requisito sotto il profilo dell’omessa indicazione del se e dove la c.t.u.
sarebbe stata prodotta al fine del suo esame. La stessa cosa dicasi per i processi verbali delle testimonianze.
Cass. n. 4898 del 2010, risulta, invero, così massimata: “In tema di giudizio di cassazione, avuto riguardo al combinato disposto dall’art. 369 cod. proc. civ., comma 2, n. 4, e comma 3, nella formulazione di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006, che prevedono, a pena di improcedibilità, l’onere, per il ricorrente, di depositare gli atti predetti nel termine perentorio fissato per il deposito del ricorso per cassazione e prescrivono, altresì, l’onere di richiedere la trasmissione del fascicolo d’ufficio alla cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata e di depositare tale richiesta insieme al ricorso, gli atti processuali, i documenti, i contratti o accordi collettivi dei quali il legislatore ha imposto il deposito, a pena di improcedibilità del ricorso, sono quelli che non fanno parte del fascicolo d’ufficio del giudizio nel quale è stata pronunciata la sentenza impugnata. Ne consegue che, ove, come nella specie, il fascicolo d’ufficio non comprenda la relazione scritta del consulente tecnico d’ufficio e il ricorrente, a sostegno della denunciata insufficienza e illogicità della motivazione della sentenza impugnata, ne abbia trascritto passaggi non censurati dalla controparte per difformità dall’effettivo contenuto delle osservazioni e conclusioni dell’ausiliare nominato dal giudice, devono ritenersi ottemperati gli oneri previsti a pena di improcedibilità del ricorso”.
La massima riproduce quasi integralmente la motivazione, che nulla di più aggiunge ed in particolare non prende posizione sulla situazione in cui il ricorso ometta di osservare il requisito della indicazione specifica, pur avendo fatto la richiesta di trasmissione del fascicolo d’ufficio ed a prescindere dal se esso sia pervenuto oppure no. La citata sentenza non si occupa in alcun modo, in sostanza, della questione del se possa considerarsi ammissibile il ricorso, nel quale il ricorrente, che pure abbia fatto la richiesta di trasmissione del fascicolo d’ufficio del giudice a quo, abbia, tuttavia, omesso l’indicazione specifica degli atti processuali su cui si fonda, cioè non abbia fornito l’indicazione specifica della sede in cui in detto fascicolo quegli atti si trovano.
Questione che viene in evidenza indipendentemente dall’ulteriore questione – che è la sola di cui la citata sentenza si occupa – della avvenuta produzione o meno di detti atti (copia della c.t.u. o dei processi verbali testimoniali o dell’atto processuale di cui trattasi) agli effetti che parrebbero previsti dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4.
Considerazioni analoghe merita Cass. n. 17196 del 2010, massimata come conforme alla decisione sopra citata.
Ne consegue che l’invocazione della richiamata giurisprudenza è del tutto priva di pertinenza nella fattispecie, perchè essa non ha preso alcuna posizione sul requisito della indicazione specifica come requisito di ammissibilità del ricorso. In particolare, non si è occupata del rilievo di tale requisito sotto il profilo che per la c.t.u. il ricorso in esame non indica se e dove la relativa relazione sia depositata in questa sede e risulti esaminabile, nonchè se e dove i processi verbali testimoniali parimenti risultino depositati.
La giurisprudenza indicata sarebbe stata pertinente e ci si sarebbe dovuto fare carico della sua fondatezza solo se il ricorrente nel ricorso avesse fornito l’indicazione specifica della presenza della relazione di c.t.u. nel fascicolo del giudizio di appello o in quello del giudizio di primo grado in ipotesi in esso presente e se, quanto ai processi verbali, avesse indicato la loro presenza del fascicolo di primo grado nel fascicolo d’ufficio.
Soltanto in questo caso l’onere di indicazione specifica sarebbe stato assolto e sarebbe divenuta rilevante la giurisprudenza invocata dalla memoria e, quindi, ci si sarebbe dovuti confrontare con essa.
Comunque, per dovere di completezza detta giurisprudenza nello svalutare completamente la previsione dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, non appare sorretta da specifici approfondimenti nel postulare l’irrilevanza di tale norma per gli atti processuali che sono o dovrebbero essere presenti nel fascicolo d’ufficio di un grado di merito ed in particolare dall’esame delle osservazioni svolte al riguardo da Cass. n. 4201 del 2010.
Inoltre, merita osservare che lo specifico principio di diritto enunciato da Cass. n. 4898 e ripreso da Cass. n. 17196 del 2010 è tutt’altro che prevalente su quello fato proprio da Cass. n. 4201 del 2010: si vedano, infatti, Cass. n. 303 del 2010 e la conforme Cass. 21686 del 2010, nonchè Cass. (ord.) n. 6937 del 2010.
In base alle considerazioni svolte il rilievo di inammissibilità ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 6, anche ove – in ipotesi denegata si volesse dare rilievo alla giurisprudenza evocata dal ricorrente, dovrebbe ribadirsi, perchè nel ricorso parte ricorrente, riferendosi alla c.t.u. ed ai processi verbali delle prove testimoniali, non a in alcun modo adempiuto al requisito della indicazione specifica nemmeno nel senso supposto da detta giurisprudenza per gli atti processuali che dovrebbero figurare nel fascicolo d’ufficio, cioè provvedendo ad indicare dove nel fascicolo d’ufficio del giudice della sentenza impugnata, in questo caso, quella di appello, sarebbero rinvenibili la relazione del c.t.u. e i processi verbali testimoniali di primo grado. Indicazione che – peraltro – essendosi detti atti processuali formati in primo grado, supponeva la specificazione o dell’essere stato il fascicolo di primo grado effettivamente acquisito al giudizio di appello e dell’essere stati presenti in esso detti atti in originale, o dell’essere stati prodotti (per il caso di eventuale mancanza dell’acquisizione del fascicolo de quo) direttamente (in copia) nel fascicolo d’ufficio del giudizio d’appello o all’interno del fascicolo di parte del qui ricorrente o della controparte.
Indicazioni che sono del tutto mancanti nel ricorso.
La situazione evidenziata dalla struttura del ricorso è, in sostanza, tutto al contrario di quanto esige l’art. 366 c.p.c., n. 6, quella di demandare alla Corte di ricercare negli atti, cioè nel fascicolo d’ufficio o nei fascicoli di parte la relazione ed i processi verbali. Il che è quello che comunque la norma vuole scongiurare.
p. 3. La memoria argomenta, poi, dalla soppressione – a seguito del parere favorevole espresso da parte della Commissione Giustizia della Camera dei Deputati nella seduta del 22 novembre 2005 – del riferimento dell’art. 366, n. 6, alla “specifica collocazione nei fascicoli dei precedenti gradi”.
In proposito, è sufficiente osservare che, essendo rimasta nella norma dell’art. 366, n. 6 la previsione della indicazione “specifica” il suo oggetto dev’essere comunque individuato e è stato già spiegato dalle Sezioni Unite (Cass. sez. un. n. 28547 e n. 7161 del 2010) che amminicolo della specificazione è necessariamente l’individuazione della sede processuale nella quale il documento o l’atto è stato introdotto nel giudizio ed è esaminabile dalla Corte.
p. 4. Il Collegio ritiene opportuno osservare che, se si fosse potuto scendere all’esame del secondo motivo, se ne sarebbe dovuta rilevare comunque l’inammissibilità perchè esso si risolve in una critica apodittica della ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale è basata sul rilievo che, à termini dell’art. 7, comma 2 della polizza assicurativa l’indennizzo doveva escludersi in quanto il trauma subito dal ricorrente si era potuto verificare, secondo le risultanze della c.t.u. solo per la pregressa esistenza di una patologia a carico del F., onde ricorreva la situazione di esclusione dell’indennizzabilità di cui al secondo inciso del detto articolo di polizza ai sensi del quale “se al momento dell’infortunio l’assicurato non è integro e sano sono indennizzabili solo le conseguenze che sarebbero comunque derivate se l’infortunio avesse colpito una persona integra e sana”.
L’affermazione del c.t.u. dell’esclusione della verificazione delle gravi conseguenze subite dal F. ove non vi fosse stata la pregressa patologia è criticata soltanto al di là della pretesa di una non meglio precisata comparazione fra la dichiarazione resa nell’interrogatorio sulla dinamica del sinistro e dal teste oculare presente e l’identificazione della dinamica idonea a determinate il trauma da parte di c.t.u. – con una non meglio motivata affermazione di “ambivalenza” (pagina dodici del ricorso) e di comparazione.
p. 5. Il ricorso è, conclusivamente, dichiarato inammissibile.
Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente alla rifusione alla resistente delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro duemiladuecento, di ci Euro duecento per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 3 marzo 2011.
Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2011