Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.9111 del 20/04/2011

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 6692/2010 proposto da:

L.V. *****, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LAURA MANTEGAZZA 24 presso il Cav. GARDIN LUIGI, rappresentato e difeso dall’Avvocato PALMA Antonio, giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

F.M. elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUCREZIO CARO 63, presso lo studio dell’avvocato GALLETTI Antonino, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

P.M.R.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 88/2009 della CORTE D’APPELLO di ROMA del 2/7/08, depositata il 12/01/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 03/03/2011 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA;

è presente il Procuratore Generale in persona del Dott. IMMACOLATA ZENO.

RITENUTO IN FATTO

quanto segue:

p. 1. L.V. ha proposto ricorso per cassazione in via principale contro F.M. nella qualità di erede di P.M.R. avverso la sentenza del 12 gennaio 2009, con la quale la Corte d’Appello di Roma ha rigettato l’appello della de cuius contro la sentenza resa in primo grado dal Tribunale di Roma su un giudizio di querela di falso proposta in via principale della medesima relativamente ad una scrittura privata.

Al ricorso ha resistito con controricorso la F.. In esso ha anche svolto ricorso incidentale.

p. 2. Essendo il ricorso soggetto alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006 e prestandosi ad essere trattato con il procedimento di cui all’art. 380 bis c.p.c., nel testo anteriore alla L. n. 69 del 2009, è stata redatta relazione ai sensi di detta norma, che è stata notificata agli avvocati delle parti e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.

CONSIDERATO IN DIRITTO

quanto segue:

p. 1. Nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., si sono svolte le seguenti considerazioni:

“(…) 3. – Il ricorso principale appare inammissibile per inosservanza dell’art. 366 bis c.p.c., norma abrogata dalla L. n. 69 del 2009, art. 47, ma rimasta ultrattiva per i ricorsi proposti – come quelli in oggetto – contro provvedimenti pubblicati successivamente alla sua entrata in vigore, avvenuta il 4 luglio 2009.

L’unico motivo su cui il ricorso si fonda, deducente violazione dell’art. 96 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, nonchè mancanza ed illogica motivazione, non si conclude, infatti, con la formulazione del quesito di diritto prescritto dall’art. 366 bis c.p.c., in relazione al vizio ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, mentre per quel che attiene al vizio motivazionale, se esso fosse stato dedotto in via autonoma ai sensi dell’art. 360, n. 5, non si conclude e nemmeno contiene il momento di sintesi espressivo della c.d. chiara indicazione richiesta da detta norma (secondo quanto chiarito dalla consolidata giurisprudenza della Corte, a far tempo da Cass. (ord.) n. 16002 del 2007 e da Cass. sez. un. n. 20603 del 2007).

4. – L’inammissibilità del ricorso principale determina, ai sensi dell’art. 334 c.p.c., comma 2, l’inefficacia del ricorso incidentale della F., che ha natura di impugnazione incidentale tardiva, atteso che risulta proposto oltre il termine c.d. lungo dalla pubblicazione della sentenza impugnata, pur aumentato del periodo di sospensione dei termini fra il 1 agosto ed il 15 settembre 2009. Il controricorso con il ricorso incidentale risulta, infatti presentato per la notificazione il 12 marzo 2010. Il ricorso, incidentale, peraltro, sarebbe stato comunque a sua volta inammissibile anch’esso per inosservanza dell’art. 366 bis c.p.c.”.

p. 2. Il Collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della relazione, alle quali non sono stati mossi rilievi.

Il ricorso principale è, dunque, dichiarato inammissibile. Quello incidentale inefficace.

Le spese del giudizio di cassazione, stante l’esito comune dei due ricorsi, si compensano.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale ed inefficace l’incidentale. Compensa le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 3 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2011

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472