LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –
Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –
Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –
Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –
Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 6917/2010 proposto da:
G.R.M. *****, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEGLI AVIGONESI 5, presso lo studio dell’avvocato ABBAMONTE ANDREA, rappresentata e difesa dall’avvocato VERDEROSA Rossella, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
M.R.M. *****, M.S.
*****, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA LUCREZIO CARO 38, presso lo studio dell’avvocato LUCIO SGROI, rappresentati e difesi dall’avvocato ANDREOTTOLA Saverio, giusta mandato in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 245/2009 del TRIBUNALE di ARIANO IRPINO del 24/4/09, depositata il 5/05/2009;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 03/03/2011 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA;
udito per la ricorrente l’Avvocato VACCARELLA ROMANO per delega dell’Avvocato VERDEROSA ROSSELLA che si riporta agli scritti;
è presente il Procuratore Generale in persona del Dott. IMMACOLATA ZENO che nulla osserva.
RITENUTO IN FATTO
quanto segue:
p. 1. R.G.M. ha proposto ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7, avverso la sentenza del 24 aprile 2009, con la quale il Tribunale di Ariano Irpino ha provveduto sull’opposizione da lei proposta avverso un precetto intimatole da M.S. e M.R.M..
Gli intimati hanno resistito con congiunto controricorso.
p. 2. Essendo il ricorso soggetto alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006 e prestandosi ad essere trattato con il procedimento di cui all’art. 380 bis c.p.c. nel testo anteriore alla L. n. 69 del 2009, è stata redatta relazione ai sensi di detta norma, che è stata notificata agli avvocati delle parti e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.
Parte ricorrente ha depositato memoria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
quanto segue:
p. 1. Nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. si sono svolte le seguenti considerazioni:
“(…) 3. – Il ricorso appare inammissibile per inosservanza del requisito di ammissibilità di cui all’art. 366 bis c.p.c., norma che, pure abrogata dalla L. n. 69 del 2009, art. 47, disciplinava la proposizione del ricorso in forza dell’ultrattività prevista dall’art. 58, comma 5, della stessa legge.
Infatti, l’illustrazione dei tre motivi sui quali si articola il ricorso non si conclude con la formulazione in relazione a ciascuno di essi del prescritto quesito di diritto”.
p. 2. Il Collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della relazione, alle quali la memoria di parte ricorrente non replica efficacemente.
p. 2.1. In primo luogo in essa si osserva che il primo motivo sarebbe dedotto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, onde il quesito di diritto non sarebbe stato necessario.
Viceversa, il motivo denunciando violazione dell’art. 132 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., per omessa, insufficiente o comunque solo apparente motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, appare dedotto sia come motivo di violazione di due norme del procedimento e, quindi, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4 (piuttosto che del n. 3 di detta norma), sia come motivo di vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5.
Ne consegue che, per la violazione delle norme del procedimento occorreva la formulazione del quesito di diritto: si vedano: Cass. n. 4329 del 2009, secondo cui il motivo di ricorso per cassazione con cui si denuncia la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., da parte del giudice di merito, in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 4), deve essere concluso in ogni caso con la formulazione di un quesito di diritto ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., anche quando l’inosservanza del principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato sia riferibile ad un’erronea sussunzione o ricostruzione di un fatto processuale implicanti la violazione di tale regola, essendo necessario prospettare, pure in tale ipotesi, le corrette premesse giuridiche in punto di qualificazione del fatto.
(Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il motivo di ricorso con il cui generico quesito di diritto si chiedeva se il giudice di appello avesse violato l’art. 112 cod. proc. civ., adottando la sua decisione senza procedere all’esame dei motivi su cui si fondava l’impugnazione, ed individuare, neppure sinteticamente, il motivo o i motivi di appello di cui si assumeva omesso l’esame); in senso conforme: Cass. n. 1310 del 2010; n. 22578 del 2009; in precedenza: Cass. n. 13194 del 2008. La prima, la seconda e la quarte decisione sono di questa Sezione, la terza della Prima Sezione).
Non ignora il Collegio che due decisioni della seconda sezione di questa Corte – Cass. n. 16941 del 2008 e n. 19558 del 2009 – hanno affermato il principio di diritto secondo cui “Nel ricorso per cassazione proposto ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 4), e fondato sull’esistenza di errores in procedendo, la formulazione del quesito di diritto di cui all’art. 366 bis cod. proc. civ., è necessaria solo se la violazione denunciata comporta necessariamente la soluzione di una questione di diritto. Se, infatti, l’inosservanza delle regole processuali abbia dato luogo ad un mero errore di fatto, alla Corte di cassazione si chiede soltanto di riscontrare, attraverso l’esame degli atti di quel processo, la correttezza dell’attività compiuta, con la conseguenza che la formulazione del quesito di diritto non è, in tal caso, neppure configurabile. (Nella specie, la S.C. ha esaminato nel merito e dichiarato infondato – sebbene accompagnato dalla formulazione di un quesito di diritto del tutto generico – il motivo di ricorso con il quale si lamentava l’omessa pronuncia, la parte del giudice di appello, su una eccezione di inopponibilità di quanto accertato in precedente giudizio per mancata trascrizione della domanda ex art. 2653 cod. civ., n. 1)”.
Senonchè, in disparte che ad una violazione come quella denunciata dal motivo in esame non si vede come tale principio possa applicarsi, si deve rilevare che Cass. n. 4329 del 2009 si è ampiamente fatto carico di evidenziare le ragioni per cui detto principio non si può condividere di fronte alla chiara lettera dell’art. 366 bis c.p.c., primo inciso, che si riferisce anche al vizio ai sensi dell’art. 360, n. 4. Poichè il contrario orientamento appare non solo minoritario, ma non si è preoccupato di confutare gli argomenti di Cass. n. 4329 del 2009 nella decisione ad essa successiva, il Collegio intende dare continuità all’orientamento affermativo della necessità del quesito.
p. 2.2. La memoria assume che, con riferimento al vizio di motivazione, il requisito della c.d. “chiara indicazione” sarebbe stato rispettato, ma si astiene dall’individuare le espressioni con cui il momento di sintesi sarebbe stato espresso.
p. 2.3. Il primo motivo dev’essere, dunque, dichiarato inammissibile.
p. 3. Riguardo al secondo motivo – denunciante “violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, per omessa pronuncia sui motivi di opposizione” -la memoria sostiene che il quesito di diritto non sarebbe necessario per la violazione dell’art. 112 c.p.c., invocando l’orientamento delle due pronunce della Seconda Sezione già richiamato sopra (nonchè, a torto, Cass. n. 20614 del 2009, pure di quella Sezione, che, invece, in motivazione afferma genericamente l’applicabilità del quesito al vizio ai sensi del n. 4 dell’art. 360 c.p.c.), onde è sufficiente richiamare in contrario le ragioni esposte da Cass. n. 4329 del 2009 e dall’orientamento di cui essa è espressione siccome sopra indicate.
p. 4. Riguardo al terzo motivo – pure denunciante, ancorchè si invochi il n. 3, vizio ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, dato il riferimento alle norme degli artt. 75 e 100 c.p.c. – si sostiene che il quesito di diritto risulterebbe formulato “in una precisa e circoscritta parte del motivo”, ma poi, invece di individuarla direttamente ed espressamente (cioè con la riproduzione delle parole con cui il quesito sarebbe stato formulato), la si individua indirettamente, il che si risolve nella postulazione che il quesito debba desumersi per implicazione dall’illustrazione del motivo (cosa che è stata esclusa dalla giurisprudenza di questa Corte fin da Cass. (ord.) n. 16002 del 2007).
p. 5. Le argomentazioni svolte sono adeguate anche ai rilievi svolti da parte ricorrente in sede di audizione.
Il ricorso è, dunque, dichiarato inammissibile. Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente alla rifusione ai resistenti delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro milleottocento, di cui Euro duecento per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 3 marzo 2011.
Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2011