Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.9113 del 20/04/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 11446/2010 proposto da:

G.M. *****, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 14, presso lo studio dell’avvocato BARBANTINI Goffredo Maria, che lo rappresenta e difende, giusta procura alla lite in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

F.G. *****, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA N. RICCIOTTI 9, presso lo studio dell’avvocato COLACINO Vincenzo, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato MASSARI ANTONIO, giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 298/2009 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE del 10/2/09, depositata il 05/03/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 03/03/2011 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA;

udito per il ricorrente l’Avvocato BARBANTINI GOFFREDO MARIA che si riporta agli scritti;

è presente il Procuratore Generale in persona del Dott. IMMACOLATA ZENO che nulla osserva.

RITENUTO IN FATTO

quanto segue:

p. 1. G.M. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 5 marzo 2009, con la quale la Corte d’Appello di Firenze, in accoglimento dell’appello di F.G. contro la sentenza resa in primo grado inter partes dal Tribunale di Lucca, Sezione Distaccata di Viareggio, ha rigettato la domanda da lui proposto contro il medesimo.

Ha resistito al ricorso con controricorso il F..

p. 2. Essendo il ricorso soggetto alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006 e prestandosi ad essere trattato con il procedimento di cui all’art. 380 bis c.p.c., nel testo anteriore alla L. n. 69 del 2009, è stata redatta relazione ai sensi di detta norma, che è stata notificata agli avvocati delle parti e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.

CONSIDERATO IN DIRITTO

quanto segue:

p. 1. Nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., si sono svolte le seguenti considerazioni:

“(…) 3. – Il ricorso appare inammissibile per inosservanza del requisito di ammissibilità di cui all’art. 366 bis c.p.c., norma che, pure abrogata dalla L. n. 69 del 2009, art. 47, disciplinava – in forza dell’ultrattività disposta dall’art. 58, comma 5, di detta legge – la proposizione del ricorso, in quanto relativa ad una sentenza pubblicata anteriormente alla data di entrata in vigore della stessa legge.

Infatti, l’illustrazione dell’unico motivo su cui si fonda il ricorso – deducente violazione o falsa applicazione della L. n. 39 del 1989, art. 6, comma 1 – non si conclude con la formulazione del prescritto quesito di diritto”.

p. 2. Il Collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della relazione, alle quali, del resto, non sono stati mossi rilievi, se non – nella sola discussione orale – nel senso di un invito del tutto generico alla Corte a sollevare questione di costituzionalità della norma transitoria. Invito che non ha alcuna giustificazione, tenuto conto che rientrava nell’ampia discrezionalità del legislatore prevedere l’ultrattività della norma abrogata, stabilendo come discrimine quello della data di pubblicazione del provvedimento e ciò anche in vista della necessaria parità di trattamento fra le parti dei processi iniziati prima dell’abrogazione.

In ogni caso la costituzionalità della norma transitoria dell’art. 58, comma 5, è stata ampiamente esaminata da Cass. (ord.) n. 4244 del 2001, cui il Collegi rinvia.

p. 3. Il ricorso è, dunque, dichiarato inammissibile.

Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente alla rifusione al resistenti delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro duemilaquattrocento, di cui Euro duecento per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 3 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2011

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