Corte di Cassazione, sez. Unite Civile, Ordinanza n.9519 del 29/04/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Primo Presidente f.f. –

Dott. ELEFANTE Antonino – Presidente di sezione –

Dott. SALVAGO Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. DI CERBO Vincenzo – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 16460-2010 proposto da:

GRANDI LAVORI FINCOSIT S.P.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, in proprio e quale mandataria dell’ATI Grandi Lavori Fincosit s.p.a. costituita con Siemens s.p.a., Cofathec Servizi s.p.a. e Impresa Pietro Codonio s.p.a., elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO DEL RINASCIMENTO 11, presso lo studio degli avvocati PELLEGRINO GIOVANNI, PELLEGRINO GIANLUIGI, che la rappresentano e difendono, per delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, in persona del Ministro pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la decisione n. 2199/2010 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 14/07/2009;

udito l’avvocato Gianluigi PELLEGRINO;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 01/03/2011 dal Consigliere Dott. SALVATORE SALVAGO.

La Corte:

PREMESSO IN FATTO

1. – E’ stata depositata in cancelleria il 10 novembre 2010 la seguente relazione, in applicazione dell’art. 380-bis cod. proc. civ.:

“1. E’ impugnata la sentenza della Consiglio di Stato del 20 aprile 2010.

Il caso deciso presenta questi tratti.

Con provvedimento del 26 aprile 2006 il Ministero ha revocato l’aggiudicazione all’ATI Grandi Lavori, in data 27 marzo 2006, dell’appalto per la costruzione della scuola Marescialli Carabinieri di Firenze. Per cui nel 2009 l’ATI ha chiesto al TAR per il Lazio la condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno conseguente alla revoca ritenuta illegittima.

La richiesta è stata accolta dal TAR con sentenza 6997/2009, ma respinta dal Consiglio di Stato, il quale: a) ha dichiarato la giurisdizione del giudice amministrativo trattandosi di revoca jure imperii, non assimilabile al recesso della stazione appaltante dal contratto, ne caso non ancora concluso; b) ha ritenuto irrilevante la questione della mancata impugnazione del provvedimento di revoca o della sua tardività (ed, pregiudiziale amministrativa) per l’infondatezza nel merito della richiesta risarcitoria; c) ha giustificato la legittimità della revoca con la mancata prestazione della cauzione da parte dell’impresa, non dovuta a pretese carenze documentali dell’amministrazione.

2. La sentenza è impugnata per due motivi: per violazione delle norme sulla giurisdizione che nel caso erano quelle del D.Lgs. n. 163 del 2006, art. 244 che attribuisce alla giurisdizione esclusiva le controversie relative a procedure di affidamento dei lavori e non anche quelle successive all’aggiudicazione, specie quando si controverta su meri comportamenti della p.a.; per avere rifiutato di pronunciarsi sulla questione di giurisdizione devolutale attraverso l’esame del merito ed il rigetto della domanda.

3. Il ricorso può essere esaminato in camera di consiglio ed essere respinto per infondatezza dei motivi, se sono condivise le considerazioni che seguono: non è esatto che la decisione impugnata abbia implicitamente rifiutato di riconoscere la giurisdizione esclusiva sulla domanda risarcitoria della ricorrente questa essendo stata esplicitamente affermata proprio in conformità con la giurisprudenza di queste Sezioni secondo cui il disposto del D.Lgs. n. 163 del 2006, art. 244 deve essere interpretato nel senso che “Nelle procedure ad evidenza pubblica aventi ad oggetto l’affidamento di appalti o servizi pubblici, la cognizione di comportamenti ed atti assunti prima dell’aggiudicazione e nella successiva fase compresa tra l’aggiudicazione e la stipula dei singoli contratti, ivi compresa la revoca dell’aggiudicazione, spetta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, mentre nella successiva fase contrattuale riguardante l’esecuzione del rapporto la giurisdizione spetta al giudice ordinario (Cass. sez. un. 6068/2009; 29425/2008; 19805/2008).

4. Il Consiglio di Stato, poi, ha ritenuto che la propria già affermata giurisdizione non potesse essere limitata o esclusa dalla omessa o tardiva impugnazione da parte dell’impresa del provvedimento di revoca dell’aggiudicazione asseritamente illegittimo: anche sotto questo profilo aderendo alla giurisprudenza di questa Corte (Cass. sez, un. 30254/2008) secondo cui la tutela risarcitoria degli interessi legittimi e comunque in tutti i casi di esercizio illegittimo della funzione pubblica non può essere negata dal giudice amministrativo sul presupposto che l’illegittimità dell’atto debba essere stata precedentemente richiesta e dichiarata in sede di annullamento; per cui proprio in conseguenza di detta adesione e della già affermata propria giurisdizione esclusiva ha ritenuto di non dovere nuovamente affrontare la questione della cd. pregiudiziale amministrativa (che diviene di giurisdizione solo se risolta nel senso che quest’ultima venga subordinata alla preventiva impugnazione del provvedimento amministrativo) e di esaminare il fondamento della domanda risarcitoria: escluso non per motivi di giurisdizione perciò sindacabili in questa sede, bensì per ragioni di merito riguardanti il comportamento dichiarato illegittimo dell’impresa che aveva dato causa alla revoca dell’aggiudicazione”.

2. – La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti. La Ricorrente ha depositato memoria.

Il pubblico ministero non ha presentato conclusioni scritte.

RITENUTO IN DIRITTO

3. – Il collegio, discussi gli atti delle parti, la soluzione prospettata nella relazione e gli argomenti che l’accompagnano ha condiviso gli uni e l’altra.

4. – Il ricorso va conseguentemente dichiarato inammissibile con condanna della soccombente s.p.a. Fincosit al pagamento delle spese processuali liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte, a sezioni unite, rigetta il ricorso e condanna la s.p.a.

Grandi Lavori Fincosit al pagamento delle spese processuali che liquida in favore del Ministero in complessivi Euro 6.000, 00 oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 1 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 aprile 2011

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