Corte di Cassazione, sez. II Civile, Sentenza n.9569 del 29/04/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

G.L. *****, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati IMPROTA GENNARO, MANCUSI LUCIA;

– ricorrente –

contro

A.G. *****, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA COLA DI RIENZO 92, presso lo studio dell’avvocato DE NISCO VINCENZO, rappresentato e difeso dagli avvocati OROPALLO EUGENIO, ESPOSITO VITALIANO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 858/2005 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 25/03/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/03/2011 dal Consigliere Dott. LUCIO MAZZIOTTI DI CELSO;

udito l’Avvocato Oropallo Eugenio difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SGROI Carmelo che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

A.G. conveniva in giudizio G.L. esponendo: che, con scrittura 20/7/1987, aveva stipulato con il G., costruttore di un edificio in *****, un contratto di appalto con il quale esso A. si era obbligato a realizzare tutte le opere in ferro ed il Gi. si era impegnato a trasferirgli in proprieta’ un appartamento sito nel detto edificio;

che il prezzo dell’appartamento sarebbe stato quello di mercato, mentre un eventuale conguaglio sarebbe stato corrisposto dal G. entro un anno dalla consegna; che l’esecuzione dell’appalto si era conclusa nell’ottobre 1988 con contestuale consegna materiale dell’appartamento promesso; che il valore delle opere appaltate ammontava a L. 105.995.122; che le parti non avevano raggiunto un accordo sul valore da attribuire all’appartamento pur se il G. ne aveva venuto altri per L. 50.000.000; che il G. si era rifiutato di stipulare il contratto definitivo.

L’attore chiedeva quindi la pronuncia di sentenza costitutiva del trasferimento della proprieta’ dell’immobile in questione, previa determinazione del prezzo, indicato in L. 50.000.000, con condanna del G. al pagamento di L. 55.995.122 a saldo del corrispettivo dovuto per l’appalto.

Il convenuto, costituitosi, chiedeva il rigetto della domanda sostenendo che il valore delle opere eseguite ammontava a L. 77.655.588 di cui erano state versate L. 24.100.000. In via riconvenzionale il G. chiedeva: dichiararsi l’ A. inadempiente all’obbligo di stipulare il contratto definitivo;

emettersi sentenza costitutiva del trasferimento della proprieta’ dell’immobile in questione determinando il prezzo di trasferimento in L. 120.000.000 e condannando l’ A. al pagamento del conguaglio pari a L. 66.445.000 nonche’ al risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento.

Con sentenza 17/6/2002 l’adito tribunale di Torre annunziata:

dichiarava inammissibile la domanda di risoluzione del contratto avanzata dal convenuto solo in sede di precisazione delle conclusioni; rilevava che il c.t.u. aveva determinato il valore di mercato dell’immobile promesso in vendita in L. 101.200.000; riteneva che il corrispettivo dell’appalto era di L. 77.655.588 dal quale andavano detratte L. 24.100.000 versate dal committente; dichiarava che residuavano a credito del G. L. 47.644.412; in accoglimento della domanda principale trasferiva all’ A. l’immobile in questione condizionandone l’esecuzione al pagamento della detta somma; rigettava la domanda riconvenzionale di risarcimento danni perche’ non provata.

Avverso la detta sentenza il G. “proponeva appello al quale resisteva l’ A. che spiegava appello incidentale.

Con sentenza 25/3/2995 la corte di appello di Napoli, rigettava i gravami osservando: che la domanda di risoluzione avanzata dal G. era ammissibile, al contrario di quanto affermato dal tribunale, ma era infondata; che infatti la mancata stipula del contratto definitivo non era derivata da una mancata volonta’ dell’ A., ma dal mancato accordo delle parti nella valutazione dell’immobile in questione; che il rigetto della domanda di risoluzione impediva l’accoglimento della richiesta di risarcimento danni; che, secondo il G., la domanda dell’ A. non poteva essere accolta per omessa offerta della controprestazione; che la detta tesi era infondata posto che l’ A. non aveva offerto somme di danaro perche’ riteneva di essere creditore di una somma a conguaglio; che inoltre il contratto non prevedeva l’integrazione della prestazione posta a carico dell’appaltatore; che, come si evinceva dalla scrittura 20/7/1987, le parti avevano stabilito che, accertato il valore dell’appalto e determinato il valore dell’immobile promesso in vendita secondo il prezzo di mercato, l’eventuale somma dovuta a conguaglio sarebbe stata pagata dal G. entro un anno dalla consegna; che nessun conguaglio era previsto nella eventualita’ di accertamento di un valore dell’immobile superiore a quello delle opere appaltate; che l’appello incidentale era infondato in quanto il valore delle opere appaltate, fissato dal c.t.u. in L. 71.268.115, era stato determinato apportando al costo base di L. 65.806.200 la maggiorazione del 15% contrattualmente prevista ed invocata con l’appello incidentale.

La cassazione della sentenza della corte di appello di Napoli e’ stata chiesta da G.L. con ricorso affidato a due motivi. A.G. ha resistito con controricorso ed ha depositato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso il G. denuncia:

a) violazione degli art. 2932, 1362, 1363, 1366, 1371, 1375 e 1460 c.c.;

b) violazione dell’art. 112 c.p.c.;

c) vizi di motivazione. Deduce il ricorrente che la corte di appello, con la decisione di rigetto della domanda di risoluzione e di conferma della sentenza del tribunale di trasferimento coattivo, si e’ posta in contrasto con i principi di ermeneutica in tema di interpretazione dei contratti secondo cui il giudice deve collegare e raffrontare tra loro frasi e parole al fine di chiarire il significato anche alla luce del comportamento complessivo delle parti e del principio della buona fede (art. 1366 c.c.). La corte di appello ha affermato che la mancata stipula del contratto era dipesa dal disaccordo sulla valutazione dell’appartamento e che l’ A. non aveva offerto la prestazione in danaro in quanto convinto di essere egli creditore. La corte di merito, pero’, non ha considerato che il disaccordo verteva anche sul valore della fornitura e sull’acconto negato dall’ A.. Il giudice di appello ha dato valore solo ad un elemento della disputa tra le parti pervenendo cosi’ ad una interpretazione unilaterale non frutto di una comparazione dei rispettivi diritti e comportamenti. E’ evidente che, pur se non previsto in contratto, un conguaglio a favore di esso G. era dovuto per mantenere l’equilibrio delle prestazioni e rispettare gli interessi reciproci. Il comportamento tenuto dall’ A. risulta caratterizzato dalla mala fede per aver negato l’evidenza e anche per non aver formulato una offerta seria della sua controprestazione. La corte di merito ha trascurato i detti punti decisivi della controversia per cui non si e’ pronunciata su tutta la domanda di esso G..

Le dette censure non sono meritevoli di accoglimento risolvendosi tutte – quale piu’, quale meno e pur se titolate come violazione di legge e come vizi di motivazione essenzialmente nella pretesa di contrastare il risultato dell’attivita’ svolta dalla corte di appello in ordine all’interpretazione del contratto preliminare stipulato dalle parti ed al risultato della valutazione comparativa ed unitaria degli inadempimenti che le dette parti si sono addebitati al fine di stabilire se sussista l’inadempimento che legittima la risoluzione o se ricorrano gli estremi per la pronuncia ex art. 2932 c.c. Trattasi di attivita’ che rientrano tra quelle riservate al giudice del merito e la cui motivazione al riguardo non e’ sindacabile in sede di legittimita’ se – come nella specie – sufficiente ed esente da vizi logici e da errori di diritto: il sindacato di legittimita’ e’ sui detti punti limitato al riscontro estrinseco della presenza di una esauriente motivazione che consenta di individuare le ragioni della decisione e l’iter argomentativo seguito nell’impugnata sentenza.

Al riguardo e’ appena il caso di richiamare e ribadire i principi pacifici nella giurisprudenza di questa Corte secondo cui:

– l’interpretazione degli atti di autonomia privata si traduce in una indagine di fatto affidata al giudice del merito: tale accertamento e’ incensurabile in Cassazione se sorretto da motivazione sufficiente ed immune da vizi logici o giuridici e sia il risultato di un’interpretazione condotta nel rispetto delle norme di ermeneutica contrattuale di cui all’art. 1362 c.c. e segg.: l’individuazione della volonta’ contrattuale – che, avendo ad oggetto una realta’ fenomenica ed obiettiva si risolve in un accertamento di fatto istituzionalmente riservato al giudice; di merito – e’ censurabile non gia’ quando le ragioni poste a sostegno della decisione siano diverse da quelle della parte, bensi’ quando siano insufficienti o inficiate da contraddittorieta’ logica o giuridica;

– nel caso di contrapposte domande di esecuzione in forma specifica di un contratto preliminare e di risoluzione di detto contratto per inadempimento, il giudice deve procedere ad una valutazione comparativa ed unitaria degli inadempimenti che le parti si sono addebitati al fine di stabilire se sussista l’inadempimento che legittima la risoluzione. La valutazione della gravita’ dell’inadempimento – prendendo le mosse dall’esame dei fatti e delle prove inerenti al processo – e’ rimessa al giudice del merito ed e’ incensurabile se la relativa motivazione risulti immune da vizi logici o giuridici.

Nella specie non sono ravvisabili le denunciate violazione di legge e gli asseriti vizi di motivazione: la sentenza impugnata e’ del tutto corretta e si sottrae alle critiche di cui e’ stata oggetto con le censure in esame.

Il giudice di secondo grado ha proceduto all’interpretazione del contratto stipulato dalle parti con la scrittura privata del 20/7/1987 allo scopo, in particolare, di individuare l’oggetto del contratto, nonche’ gli obblighi ed i diritti dallo stesso nascenti a carico ed a favore di ciascun contraente.

In particolare il giudice di secondo grado ha posto in evidenza – come sopra riportato nella parte narrativa che precede – che, con il contratto 20/7/1987, l’ A. si era obbligato a realizzare tutte le opere in ferro concernenti la costruzione di un complesso edilizio in ***** e il G. si era impegnato a trasferire all’ A. un appartamento al piano rialzato dell’erigendo edificio. Ai fini dei conteggi i contraenti avevano fatto riferimento, da una parte, al valore delle opere eseguite dall’ A. “tenendo conto del prezzo di fattura del fabbricato” e, da altra parte, al “prezzo di mercato” dell’appartamento promesso in vendita, con la precisazione che “l’eventuale somma dovuta a conguaglio” sarebbe stata pagata dal G. “con suo comodo entro un anno dalla consegna”.

La corte di merito ha poi rilevato che l’ A. – essendo sorti tra le parti contrasti in ordine al valore sia delle opere appaltate, sia dell’appartamento – ha convenuto in giudizio il G. per ottenere sentenza ex art. 2932 c.c. senza offrire somme di danaro a titolo di pagamento del prezzo di acquisto dell’immobile ritenendo di essere creditore e non debitore in considerazione del convincimento del risultato contabile a suo favore – all’esito della operata differenza tra il valore delle opere e quello dell’appartamento “secondo il prezzo di mercato” – convincimento raggiunto anche perche’: a) il G. aveva venduto altri appartamenti per L. 50 milioni a fronte di un importo superiore relativo al costo delle opere appaltate; b) le stesse parti avevano previsto un conguaglio a carico del G. e non dell’ A..

La corte di merito ha quindi rigettato la domanda di risoluzione per inadempimento formulata dal G. affermando che la mancata stipula del contratto definitivo di trasferimento della proprieta’ dell’immobile promesso in vendita non era derivata dal comportamento dell’ A. il quale, anzi, aveva agito in giudizio proprio per ottenere una sentenza ex art. 2932 c.c. ritenendo – in considerazione di quanto genericamente previsto nel contratto 20/7/1987 in tema di determinazione del valore delle opere appaltate e dell’immobile promesso in vendita – addirittura di essere in credito. L’errore in cui e’ incorso al riguardo l’ A. si e’ potuto accertare solo nel corso del giudizio anche a seguito della disposta c.t.u. resasi necessaria stante il perdurante contrasto tra le parti in ordine al valore dell’immobile e delle eseguite opere appaltate. Il giudice di appello ha escluso un inadempimento dell’ A. ed ha ritenuto giustificato il comportamento tenuto da quest’ultimo in considerazione della non precisa determinazione al momento della stipula del contratto in questione del valore delle opere appaltate e dell’appartamento e della convinzione delle stesse parti contrattuali che – operata la determinazione dei due contrapposti debiti e crediti – sarebbe rimasto un conguaglio a carico del G. e non dell’ A.. La corte territoriale ha in tal modo sorretto il suo convincimento – in ordine all’insussistenza di un inadempimento dell’ A. tale da consentire una pronuncia di risoluzione del contratto come richiesto dal G. – facendo puntuale riferimento al contenuto dei patti contrattuali dimostrando di aver considerato e valutato il comportamento complessivo tenuto dalle patti.

Il procedimento logico – giuridico sviluppato nell’impugnata decisione e’ ineccepibile ed il giudizio di fatto in cui si e’ concretato il risultato dell’interpretazione del contenuto del contratto stipulato dalle parti e della valutazione del comportamento dalle stesse tenuto e’ fondato su un’indagine condotta nel rispetto dei comuni canoni di ermeneutica e sorretto da motivazione adeguata ed immune dai vizi denunciati.

Nella sentenza impugnata sono evidenziati i punti salienti della decisione e risulta chiaramente individuabile la “ratio decidendi” adottata. A fronte delle coerenti argomentazioni poste a base della conclusione cui e’ pervenuta la corte territoriale, e’ evidente che le censure in proposito mosse dal ricorrente devono ritenersi rivolte non alla base del convincimento del giudice, ma inammissibilmente in queste sede, al convincimento stesso e, cioe’, all’interpretazione del contratto e delle clausole contrattuali in modo difforme da quello auspicato: il G. contrappone all’interpretazione del contratto ritenuta dalla corte di appello la propria interpretazione.

Deve pertanto ritenersi corretta l’operazione ermeneutica compiuta dalla corte di merito ed anche se il ricorrente denuncia vizi di motivazione e lamenta la violazione dei principi relativi all’interpretazione degli atti negoziali, svolgendo al riguardo generiche argomentazioni, la rilevata coerente e corretta operazione ermeneutica condotta dalla corte territoriale, rende manifesto che e’ stato investito il “risultato” interpretativo raggiunto, il che e’ inammissibile in questa sede.

Del pari la corte di appello ha puntualmente proceduto ad un apprezzamento complessivo del comportamento delle parti ed alla valutazione unitaria, oltre che ad un giudizio comparativo dei rispettivi inadempimenti che le parti si sono reciprocamente addebitati, al fine di stabilire la sussistenza o meno di quell’inadempimento che giustifica la pronuncia di risoluzione.

La corte territoriale e’ giunta alla riportata conclusione con corretto apprezzamento di merito (dopo aver proceduto ad un attento e meticoloso esame del comportamento delle parti emergente dalle risultanze istruttorie) sorretto da motivazione ineccepibile e da argomenti congrui e coerenti ed ha dato conto delle proprie valutazioni esponendo adeguatamente le ragioni del suo convincimento.

Alle dette valutazioni il ricorrente contrappone le proprie, ma della maggiore o minore attendibilita’ di queste rispetto a quelle compiute dal giudice del merito non e’ certo consentito discutere in questa sede di legittimita’, cio’ comportando un nuovo esame del materiale delibato che non puo’ avere ingresso nel giudizio di Cassazione.

Va aggiunto – con riferimento alla asserita mancata valutazione di alcuni comportamenti tenuti dall’ A. quali la contestazione del valore dell’appartamento, la negazione della ricezione della somma di L. 24.100.000, la eccessiva richiesta di compenso per i lavori eseguiti – che, come e’ noto, per ottemperare all’obbligo della motivazione il giudice di merito non e’ tenuto a prendere in esame tutte le risultanze istruttorie e a confutare ogni argomentazione prospettata dalle parti essendo sufficiente che egli indichi gli elementi sui quali fonda il suo convincimento e dovendosi ritenere per implicito disattesi tutti gli altri rilievi e fatti che, sebbene non specificamente menzionati, siano incompatibili con la decisione adottata.

La sentenza impugnata e’ peraltro conforme ed in linea con il principio costantemente affermato nella giurisprudenza di legittimita’ secondo cui il contraente che chieda a norma dell’art. 2932 c.c., l’esecuzione specifica di un contratto preliminare di vendita, e’ tenuto ad eseguire la prestazione a suo carico od a farne offerta nei modi di legge se tale prestazione sia gia’ esigibile al momento della domanda giudiziale. Nel caso in esame, stante la non acquisita certezza in ordine al valore delle opere appaltate e dell’immobile promesso in vendita, sussisteva incertezza sul risultato dei conteggi relativi ai crediti e debiti delle parti.

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione dell’art. 1453 c.c. deducendo che la corte di appello ha rigettato la sua domanda di risarcimento danni assumendo a base della sua decisione il rigetto della domanda di risoluzione per inadempimento dell’ A.. E’ evidente che la corte di appello avrebbe invece dovuto accogliere la detta domanda di risarcimento danni come conseguenza dell’accoglimento degli altri motivi di gravame.

Il motivo e’ infondato posto che dal rigetto del primo motivo – avente ad oggetto la richiesta di risoluzione del contratto per inadempimento dell’ A. – deriva logicamente il rigetto anche di quello in esame concernente la connessa e conseguente domanda di risarcimento danni.

Il ricorso va pertanto rigettato con la condanna del soccombente G. al pagamento delle spese del giudizio di cassazione liquidate nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione che liquida in complessivi Euro 200,00, oltre Euro 3.000,00 a titolo di onorari ed oltre accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 4 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 aprile 2011

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