Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.9598 del 30/04/2011

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – rel. Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 11418/2010 proposto da:

GESM SPA ***** in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MARCELLO PRESTINARI 13, presso lo studio dell’avvocato RAMADORI Giuseppe, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato PERONI PIERCARLO, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

DALLA BONA FRANCESCO E C. SNC in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA RODI 32, presso lo studio dell’avv. LONGO Lucio Laurita, che la rappresenta e difende unitamente all’avv. ALESSANDRO AZZI, giusta mandato ad lite a margine del controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

GESM SPA ***** in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MARCELLO PRESTINARI 13, presso lo studio dell’avvocato RAMADORI GIUSEPPE, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato PERONI PIERCARLO, giusta procura a margine del ricorso principale;

– controricorrente al ricorrente incidentale –

– ricorrenti incidentali –

avverso la sentenza n. 199/2010 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA del 24.2.2010, depositata l’8/03/2010;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 31/03/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MAURIZIO MASSERA;

udito per la controricorrente e ricorrente incidentale l’Avvocato Lucio Laurita Longo che si riporta agli scritti.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. COSTANTINO FUCCI che si riporta alla relazione scritta.

La Corte, letti gli atti depositati:

OSSERVA E’ stata depositata la seguente relazione:

1 – Il fatto che ha originato la controversia è il seguente: Dalla Bona Francesco &. C. S.n.c., proprietaria di un immobile industriale, ha convenuto in giudizio la conduttrice Gesm S.p.A. chiedendo venisse accertata la persistenza del rapporto locatizio stante l’inconsistenza delle ragioni per risolvere il contratto addotte dalla conduttrice.

Con sentenza depositata in data 8 marzo 2010 la Corte d’Appello di Brescia, in parziale riforma della sentenza del Tribunale, ha dichiarato l’efficacia del contratto sino al 1 aprile 2008 e condannato la Gesm al pagamento dei relativi canoni.

2 – Il relatore propone la trattazione del ricorso in Camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, 376 e 380 bis c.p.c..

3. – Ricorso principale della Gesm.

Il primo motivo denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1175, 1337, 1338, 1375, 1453 e 1455 c.c., D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 124, comma 9 e art. 242. La censura è inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., n. 1, poichè le argomentazioni a sostegno, caratterizzate da ampi riferimenti a situazioni di fatto e ad apprezzamenti di merito, non dimostrano che la sentenza impugnata abbia risolto le questioni di diritto relative alla interpretazione e applicazione delle numerose norme indicate, in modo difforme dalla giurisprudenza della Corte Suprema.

Anche il secondo motivo, che denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1575 e 1578 c.c., è incentrato sulla mancanza nella sentenza impugnata di alcun accenno critico alla condotta della Dalla Bona e risulta priva del necessario confronto tra la soluzione giuridica adottata dalla Corte Territoriale e la giurisprudenza di legittimità (anche in questo caso è decisivo dell’art. 360 bis c.p.c., n. 1).

Il terzo motivo lamenta omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

Il vizio di contraddittorietà della motivazione ricorre solo in presenza di argomentazioni contrastanti e tali da non permettere di comprendere la “ratio decidendi” che sorregge il “decisum” adottato, per cui non sussiste motivazione contraddittoria allorchè dalla lettura della sentenza non sussistano incertezze di sorta su quella che è stata la volontà del giudice (Cass. n. 8106 del 2006).

Il difetto di insufficienza della motivazione è configurabile soltanto quando dall’esame del ragionamento svolto dal giudice del merito e quale risulta dalla sentenza stessa impugnata emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione ovvero quando è evincibile l’obiettiva deficienza, nel complesso della sentenza medesima, del procedimento logico che ha indotto il predetto giudice, sulla scorta degli elementi acquisiti, al suo convincimento, ma non già, invece, quando vi sia difformità rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte ricorrente sul valore e sul significato attribuiti dal giudice di merito agli elementi delibati, poichè, in quest’ultimo caso, il motivo di ricorso si risolverebbe in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti dello stesso giudice di merito che tenderebbe all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, sicuramente estranea alla natura e alle finalità del giudizio di cassazione; in ogni caso, per poter considerare la motivazione adottata dal giudice di merito adeguata e sufficiente, non è necessario che nella stessa vengano prese in esame (al fine di confutarle o condividerle) tutte le argomentazioni svolte dalle parti, ma è sufficiente che il giudice indichi le ragioni del proprio convincimento, dovendosi in tal caso ritenere implicitamente disattese tutte le argomentazioni logicamente incompatibili con esse (Cass. n. 2272 del 2007).

Esaminate alla stregua dei principi sopra enunciati, le argomentazioni svolte dalla ricorrente non dimostrano che la sentenza impugnata, la cui ratio decidendi risulta chiara e congruamente motivata, sia affetta dai vizi indicati.

Anche il quarto motivo, che lamenta omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione alla mancata presentazione di istanze autorizzative e il quinto motivo, che denuncia lo stesso vizio con riferimento alle istanze istruttorie, seguono la medesima sorte.

In particolare, il quarto motivo contiene inammissibili riferimenti di merito, mentre il quinto motivo, stante i noti limiti in tema di accoglimento di istanze istruttorie in appello, non dimostra l’indispensabilità dell’attività istruttoria richiesta.

Il sesto motivo ripropone il tema del rigetto delle istanze istruttorie sotto il profilo della violazione e/o falsa applicazione degli artt. 183, 184 e 356 c.p.c., ma non adduce specifiche argomentazioni a sostegno.

Il ricorso principale è, dunque, infondato.

4. – Ricorso incidentale della soc. Dalla Bona.

La circostanza che con lo stesso controricorso sia stato proposto un motivo di ricorso incidentale e un motivo di ricorso incidentale subordinato non influisce, contrariamente a quanto eccepito dalla Gesm, sulla sua ammissibilità.

Il primo motivo denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c.; omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio il relazione al giudizio di domanda nuova con riferimento alla condanna generica al risarcimento del danno.

La censura viola il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione in quanto non riferisce testualmente le pertinenti parti della proprio appello incidentale necessarie per consentire alla Corte, che non ha accesso diretto agli atti, di compiere le opportune verifiche e per valutare gli elementi addotti per comprovare l’ontologica sussistenza del danno ipotizzato. E’ noto, infatti, che la ricorribilità per cassazione non tutela l’interesse all’astratta regolarità dell’attività giudiziaria, ma garantisce soltanto l’eliminazione del pregiudizio concretamente subito dal diritto di difesa della parte in dipendenza del denunciato “error in procedendo”. Qualora, pertanto, la parte ricorrente non indichi, come avvenuto nella specie, lo specifico e concreto pregiudizio subito, l’addotto error in procedendo non acquista rilievo idoneo a determinare l’annullamento della sentenza impugnata.

Il secondo motivo lamenta omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio;

violazione e falsa applicazione dell’art. 1318 c.c..

La censura è dichiaratamente ed effettivamente subordinata all’accoglimento del ricorso principale e, quindi, resta assorbita nel rigetto del medesimo.

5.- La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti;

Sia la Gesm, sia la Dalla Bona hanno presentato memorie e chiesto d’essere ascoltate in Camera di consiglio;

Le argomentazioni addotte con le memorie non superano i rilievi contenuti nella relazione e, quindi, non inducono a statuizione diversa;

6.- Ritenuto:

che, a seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione;

che il ricorso principale e il primo motivo del ricorso incidentale debbono perciò essere rigettati per manifesta infondatezza, assorbito il secondo motivo del ricorso incidentale; spese compensate;

visti gli artt. 380 bis e 385 cod. proc. civ..

P.Q.M.

Rigetta il ricorso principale e il primo motivo del ricorso incidentale, assorbito il secondo. Spese compensate.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, il 31 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 aprile 2011

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472