Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Sentenza n.9632 del 02/05/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE LUCA Michele – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 341/2010 proposto da:

F.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAMERINO 15, presso lo studio dell’avvocato CIPRIANI Romolo Giuseppe, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato BORRI PAOLO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

CASSA NAZIONALE PREVIDENZA ASSISTENZA A FAVORE RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI;

– intimata –

avverso la sentenza n. 980/2009 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 17/07/2009 R.G.N. 1342/07;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 06/04/2011 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE NAPOLETANO;

udito l’Avvocato VICINANZA ALESSANDRA per delega CIPRIANI ROMOLO GIUSEPPE;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. LETTIERI Nicola, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte di Appello di Firenze, riformando la sentenza di primo grado, rigettava la domanda del pensionato in epigrafe, proposta nei confronti della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali, avente ad oggetto la condanna della predetta Cassa a corrispondergli la pensione di anzianità da computarsi, in virtù del principio pro rata stabilito dalla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, sino al 22 giugno 2002 – data della delibera di modifica dell’art. 49 del Regolamento della Cassa – in base al previgente criterio riferito ai migliori quindici redditi dichiarati negli ultimi venti anni e non a quello nuovo della media di tutti redditi professionali annuali applicabile solo per il periodo successivo alla indicata delibera.

La Corte territoriale poneva a base del decisum il rilevo fondante secondo il quale la regola de pro rata non era applicabile a parametri non suscettibili di frazionamento nell’arco dell’intero periodo contributivo e, quindi, al sistema di calcolo della pensione, il cui computo doveva essere effettuato con riferimento alle norme in vigore al momento della domanda di pensionamento.

Avverso questa sentenza il pensionato ricorre in cassazione in base a due censure.

La Cassa intimata non svolge attività difensiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con la prima censura il pensionato, denunciando violazione della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, critica la sentenza impugnata nella quale la Corte territoriale ha affermato che il pro rata non è applicabile ai parametri non suscettibili, quale la pensione per cui è causa, di frazionamento nell’arco dell’intero periodo contributivo.

Con il secondo motivo il ricorrente, allegando violazione della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 763 e della L. n. 414 dei 1991, art. 1, asserisce che il denunciato della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 763, deve essere interpretato, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte del merito, nel senso che la relativa disposizione non comporta la validità e la legittimità sopravvenuta della regolamentazione contenuta negli atti e deliberazioni in materia previdenziale adottati in violazione del principio pro rata.

Il ricorso è inammissibile.

Invero le S.U. di questa Suprema Corte con sentenza n. 627/08, nel comporre il contrasto insorto in senso alle sezioni semplici della stessa Corte, hanno sancito che la produzione dell’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale ai sensi dell’art. 149 cod. proc. civ., o della raccomandata con la quale l’ufficiale giudiziario da notizia al destinatario dell’avvenuto compimento delle formalità di cui all’art. 140 cod. proc. civ., è richiesta dalla legge esclusivamente in funzione della prova dell’avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, dell’avvenuta instaurazione del contraddittorio. Ne consegue che l’avviso non allegato al ricorso e non depositato successivamente può essere prodotto fino all’udienza di discussione di cui all’art. 379 cod. proc. civ., ma prima che abbia inizio la redazione prevista dal primo comma della citata disposizione, ovvero fino all’adunanza della corte in Camera di consiglio di cui all’art. 380 bis cod. proc. civ., anche se non notificato mediante elenco alle altre parti ai sensi dell’art. 372 cod. proc. civ., comma 2. In caso, però, di mancata produzione dell’avviso di ricevimento, ed in assenza di attività difensiva da parte dell’intimato, il ricorso per cassazione è inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo 1 presupposti per la rinnovazione della notificazione ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ.; tuttavia, il difensore del ricorrente, presente In udienza o all’adunanza della corte in Camera di consiglio può domandare di essere rimesso in termini, ai sensi dell’art. 184 bis cod. proc. civ., per il deposito dell’avviso che affermi di non aver ricevuto, offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere all’amministrazione postale un duplicato dell’avviso stesso, secondo quanto previsto dalla L. n. 690 del 1982, art. 6, comma 1.

Applicando questo principio, al quale il Collegio ritiene di dare continuità giuridica, al caso di specie emerge che l’avviso di ricevimento de piego raccomandato contenente la copia dei ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale ai sensi dell’art. 149 cod. proc. civ., non risulta, e allegato al ricorso, e depositato successivamente, e prodotto fino all’udienza di discussione di cui all’art. 379 cod. proc. civ.. Conseguentemente stante l’assenza di attività difensiva da parte dell’intimato ed essendosi il difensore di parte ricorrente limitato a chiedere, nel corso della pubblica udienza, la decisione della causa, il ricorso per cassazione va dichiarato inammissibile.

Nulla deve disporsi in ordine alle spese del giudizio di legittimità non avendo parte intimata svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile i ricorso. Nulla per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 6 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 2 maggio 2011

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