LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –
Dott. PETTI Giovanni Battista – Consigliere –
Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –
Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –
Dott. LANZILLO Raffaella – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 7897-2009 proposto da:
M.M. *****, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DEI PARIOLI 101-E, presso lo studio dell’avvocato BELTRAMI PATRIZIA, che lo rappresenta e difende giusta delega a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
G.R. *****, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL MASCHERINO 72, presso lo studio dell’avvocato VALENTI VALERIO, rappresentato e difeso dall’avvocato GNAZI CELESTINO giusta mandato in calce al controricorso;
– controricorrente-
avverso la sentenza n. 760/2008 della CORTE D’APPELLO di ROMA, Sezione 3^ Civile, emessa il 20/02/2008, depositata il 04/03/2008;
R.G.N. 5253/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/03/2011 dal Consigliere Dott. RAFFAELLA LANZILLO;
udito l’Avvocato BELTRANI PATRIZIA;
udito l’Avvocato GNAZI CELESTINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FUCCI Costantino che ha concluso per il rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza non definitiva n. 1143/2007, di accertamento della responsabilità, e con sentenza definitiva n. 760/2008, depositata il 4 marzo 2008, contenente la quantificazione dei danni, la Corte di appello di Roma – in riforma della sentenza emessa in primo grado dal Tribunale di Civitavecchia – ha condannato M.M. a pagare alla sua ex locatrice, G.R., Euro 1.826,13, oltre interessi ed oltre alle spese dei due gradi del giudizio, in risarcimento dei danni arrecati all’appartamento locato.
Il M. propone quattro motivi di ricorso per cassazione.
Resiste la G. con controricorso.
Il ricorrente ha depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Deve essere preliminarmente accolta l’eccezione del ricorrente di inammissibilità del controricorso, a causa della nullità della procura alle liti, conferita con atto in calce alla copia notificata del ricorso.
A norma dell’art. 83 cod. proc. civ. la procura speciale deve essere apposta in calce o a margine del ricorso o del controricorso per il compimento del quale è stata conferita.
La procura alle liti del resistente deve essere pertanto apposta in calce o a margine del controricorso, cioè con modalità tali da fornire la prova che il mandate di difesa sia stato attribuito in epoca anteriore o coeva alla notificazione dell’atto.
La delega in calce alla copia notificata del ricorso potrebbe essere stata apposta in qualunque momento, anche successivo alla notificazione del controricorso, ed è pertanto inidonea a conferire validamente il potere di rappresentanza e di difesa in giudizio (cfr.
fra le tante, Cass. civ. S.U. 2 giugno 2000 n. 405; Cass. civ. Sez. 3, 13 marzo 2007 n. 5867; Cass. civ. Sez. 3, 6 agosto 2010 n. 18345).
La resistente è da ritenere quindi non costituita nel presente giudizio. Nè risulta essere stata conferita delega al difensore per la discussione in udienza.
1.- Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione dell’art. 342 cod. proc. civ., nella parte in cui la sentenza impugnata ha respinto la sua eccezione di inammissibilità dei motivi dell’appello proposto dalla G., perchè generici.
1.1.- Preliminarmente ad ogni altra questione va rilevato che il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 366 bis cod. proc. civ., per l’inidonea formulazione del quesito, che è generico, astratto, e da per dimostrato ciò che sarebbe da dimostrare, cioè che i motivi di appello sarebbero stati formulati in modo generico.
Il motivo è poi non autosufficiente, poichè non riproduce la parte dell’atto di appello che il ricorrente assume generico, a dimostrazione della fondatezza delle doglianze.
2.- La seconda parte del primo motivo – che contiene una diversa ed autonoma censura – lamenta che la Corte di appello abbia ritenuto non proposta in sede di impugnazione l’eccezione di estinzione del giudizio, eccezione che si fondava sulla tardiva riassunzione del processo, a seguito di una sentenza dichiarativa dell’incompetenza del giudice inizialmente adito.
Assume il ricorrente che egli non era tenuto a riproporre espressamente l’eccezione in appello, trattandosi di questione assorbita dal fatto che egli era riuscito interamente vittorioso nel giudizio di primo grado.
2.1.- Il motivo non è fondato.
L’eccezione di estinzione del processo è pregiudiziale ad ogni questione di merito, sicchè il fatto di non riproporla in appello, ove essa sia stata disattesa in primo grado, non può che essere interpretato come rinuncia dell’interessato a farla valere.
Non si tratta di eccezione assorbita dalla vittoria nel merito in primo grado, ma di eccezione pregiudiziale di rito, che è da ritenere implicitamente rigettata, nel momento in cui il giudicante passa all’esame del merito della vertenza, omettendo di pronunciare su di essa.
La parte interessata ad ottenere una decisione sul punto è tenuta a proporre appello, o comunque a formulare specifica eccezione anche in sede di impugnazione.
In mancanza, si configura implicita ma inequivocabile acquiescenza al relativo capo della sentenza impugnata.
3.- Il terzo motivo (secondo nel ricorso) – che denuncia omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione nella parte relativa all’esistenza ed all’entità dei danni – è inammissibile, poichè non rientra fra i casi in cui l’art. 360 cod. proc. civ. ritiene proponibile il ricorso per cassazione, ma attiene esclusivamente all’accertamento dei fatti ed alla valutazione delle prove.
Il ricorrente mette in questione il merito della decisione; non dimostra eventuali vizi od illogicità delle argomentazioni della Corte di appello a supporto della stessa: argomentazioni che risultano invece ampie, congruenti e logicamente condivisibili.
Non sussiste l’asserita violazione dell’art. 2907 cod. civ. per avere la Corte disposto CTU sull’entità dei danni, supplendo a presunte carenze probatorie della parte, poichè il giudice può disporre anche d’ufficio che si proceda ad indagine peritale, qualora la natura della controversia richieda specifiche competenze tecniche, come deve dirsi del caso di specie, ove si trattava di accertare la natura dei danni all’immobile e l’entità delle spese presumibilmente occorrenti per la riparazione.
I quesiti formulati a conclusione del motivo sono anch’essi inammissibili in quanto non contengono la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione è da ritenere viziata o comunque inidonea a sorreggere la decisione, come prescritto dall’art. 366 bis cod. proc. civ., ma richiedono alla Corte di cassazione valutazioni di merito, quali il giudizio sulla fondatezza o meno dell’attribuzione di responsabilità al M. e sull’attendibilità della perizia.
4.- Il quarto motivo (terzo per il ricorrente) – che denuncia nullità della relazione peritale per l’asserita, omessa formulazione da parte del giudice dei quesiti da sottoporre al CTU – è inammissibile sia ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 6 poichè non specifica se sia stata prodotta e come sia reperibile fra gli atti di causa, la perizia di cui si deduce la nullità (Cass. civ. Sez. 3, 17 luglio 2008 n. 19766; Cass. civ. S.U. 2 dicembre 2008 n. 28547); sia ai sensi dell’art. 366 bis cod. proc. civ., per l’astrattezza e la genericità dei quesiti, che non sottopongono alla Corte di cassazione precise questioni giuridiche, ma chiedono se vi sia stata violazione di legge, dando per dimostrata la fondatezza della tesi del ricorrente (cioè il fatto che è stata omessa la formulazione dei quesiti per il CTU; che il CTU ha svolto accertamenti che non gli sono consentiti e che ha esorbitato dai limiti dei suoi poteri), che sarebbe invece da dimostrare.
5.- Con il quinto motivo il ricorrente denuncia violazione dell’art. 92 cod. proc. civ. e dell’art. 6, comma 1, della tariffa forense, per il fatto che la Corte di appello avrebbe liquidato le spese processuali a suo carico per il secondo grado di giudizio in misura eccedente i massimi tariffari, in quanto ha assunto come valore della controversia la somma chiesta dall’attrice in risarcimento dei danni e non quella inferiore, che le è stata effettivamente liquidata (Euro 1.826,13).
5.1.- Il motivo è inammissibile perchè generico e non autosufficiente.
Il ricorrente non ha specificato quale sia il preciso valore della causa, che include non solo l’importo capitale liquidato, ma anche gli interessi legali maturati sullo stesso a decorrere dalla data della domanda giudiziale (5 marzo 1996).
Non ha quindi dimostrato che lo scaglione applicabile per la quantificazione dei diritti sarebbe inferiore a quello concretamente applicato dalla Corte di appello.
Per quanto poi concerne gli onorari, in grado di appello vi è un unico scaglione per tutte le cause di valore non superiore a quello di Euro 5.200,00, sicchè le doglianze sono per questa parte manifestamente infondate.
Il ricorrente neppure ha prodotto la nota specifica depositata dalla controparte, indicando se e come essa sia reperibile fra gli atti di causa, al fine di dimostrare che – tenuto conto di tutte le voci di tariffa e dell’intera attività svolta – l’importo liquidato dalla Corte di appello sarebbe superiore ai massimi tariffar. Donde anche l’inammissibilità delle doglianze ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 6.
6.- Il ricorso deve essere rigettato.
7.- Non essendosi ritualmente costituita l’intimata non vi è luogo a pronuncia sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte di cassazione rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 23 marzo 2011.
Depositato in Cancelleria il 3 maggio 2011